ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 81 DEL 26/08/2020
E’ notizia di oggi 26 Agosto la pubblicazione dell’ordinanza n.81 da parte del Presidente Enrico Rossi. L’ordinanza è stata accompagnata da un comunicato stampa ripreso da molti siti online in cui si spiega che il “provvedimento non solo esplicita quanto previsto anche dalle linee di indirizzo nazionali elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità per la ripresa delle attività scolastiche, ma risponde anche alla necessità di un ulteriore rafforzamento della sanità territoriale, il cui apporto è fondamentale per affrontare l’emergenza tuttora in corso.” [1]
Il testo dell’ordinanza, disponibile sul sito della Regione Toscana [2] riporta la seguente misura:
“la attivazione, da parte delle aziende USL della Regione Toscana, delle procedure per la ricerca di professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero della Salute per l’avvio delle attività scolastiche in tempo di COVID, da acquisire attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali. Le procedure sopra indicate dovranno essere aperte anche a laureati iscritti all’ordine non in possesso della specializzazione e medici in quiescenza secondo quanto autorizzato dalla normativa nazionale attualmente vigente;”
e richiama all’inizio il “documento rapporto ISS Covid-19 del 21.8.2020 indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” che abbiamo già analizzato nei giorni scorsi [3]
Con questo breve messaggio vogliamo specificare quali potrebbero essere queste “attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero della salute” riepilogando i passaggi del documento dell’Istituto superiore di sanità richiamato dall’ordinanza (e scritto in collaborazione nel gruppo di lavoro anche con il Ministero della salute):
– “Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di informare e sensibilizzare il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; ”
– “Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;”
– “il datore di lavoro […] deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto (dlgs 81/08) finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.Ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2. “ Il medico competente a cui fa riferimento questa parte riguarda i lavoratori della scuola (insegnanti e personale ATA) e la sicurezza sul posto di lavoro.
– “art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Anche questa parte riguarda i lavoratori (docenti e ATA).
– “Il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori cosiddetti fragili a richiesta del lavoratore interessato:
1) attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08:
2) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio,prevedendo di consorziare più istituti scolastici;”
Questa sembra la parte più inerente all’istituzione di queste figure mediche nell’ambito scolastico, un medico nominato ad “hoc” come previsto dall’ordinanza per la sorveglianza straordinaria riferita ai lavoratori della scuola (docenti e personale ATA).
Da un’analisi rapida del testo dell’ordinanza e del documento ISS, non sembrano quindi esserci riferimenti al ruolo del medico competente nei confronti degli alunni. Il documento ISS (che abbiamo già analizzato in modo dettagliato) specifica in modo chiaro che il bambino che manifesta sintomi e/o febbre deve ritornare al domicilio con i genitori e che la valutazione di effettuare il test diagnostico (tampone) spetta al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale successivamente alla valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Con questo invitiamo comunque tutti i genitori a mantenere alta la concentrazione sulle procedure che ogni scuola pubblicherà nei prossimi giorni verificando che rispettino quello che è previsto dai documenti citati in questo articolo. Sono ben note, purtroppo, interpretazioni sbagliate da parte di alcuni dirigenti scolastici che troppo spesso basano i loro provvedimenti su quanto letto sui giornali e non attingendo direttamente alle fonti ufficiali. Ci aspettano settimane delicate, ribadiamo ancora una volta l’importanza di tenere alta la concentrazione e verificare scrupolosamente la corrispondenza fra le fonti ufficiali e quanto comunicato dalle scuole nei vari canali (sito internet, chat scolastiche, ecc.). Mai come oggi è importante NON delegare ma attivarsi in prima persona per controllare le procedure che saranno istituite per l’avvio dell’anno scolastico.
Grazie,
Staff C.Li.Va. Toscana
[1] https://www.lanazione.it/cronaca/medici-scuole-toscana-ordinanza-1.5448632
[2] http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5263087&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.81_del_26-08-2020
[3] http://www.clivatoscana.com/2020/08/22/analisi-del-documento-indicazioni-operative-per-la-gestione-di-casi-e-focolai-di-sars-cov-2-nelle-scuole-e-nei-servizi-educativi-dellinfanzia-21-agosto-2020/