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EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE 44 – OBBLIGO VACCINAZIONE COVID-19 PER LAVORATORI SANITARI E SOCIOSANITARI

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Sono stati depositati in commissione affari costituzionali gli emendamenti al decreto legge 44 che, all’articolo 4, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione covid19 per i lavoratori sanitari e sociosanitari.

Trovate tutto il fascicolo degli emendamenti al link del sito del Senato

Prima di analizzare nel dettaglio gli emendamenti più significativi segnaliamo che solo i Senatori Paragone e Ciampolillo (Misto) hanno proposto con gli emendamenti 4.1 e 4.2 di sopprimere del tutto l’articolo (e quindi l’obbligo). Nessun altro emendamento presentato da tutti gli altri rappresentati delle varie forze politiche presenta un segnale forte e chiaro contro l’obbligo vaccinale introdotto dal decreto del Governo.

Analizziamo ora gli emendamenti che potrebbero modificare significativamente il testo del DL in fase di conversione in legge presentati dalle varie forze politiche presenti in Senato. Ricordiamo che l’iter prevede la votazione dei singoli emendamenti in commissione dopo di che Senato e Camera potranno, sulla base dell’orientamento espresso dalle commissioni e dal Governo, approvare il testo così come uscito modificato dalla commissione oppure modificare nuovamente il testo. Il termine per la conversione in legge del DL 44 è il 31 maggio 2021.

PD e Liberi e Uguali con gli emendamenti 4.4 e 4.5 specificano il campo di applicazione dell’obbligo aggiungendo al termine “operatori di interesse sanitario” il termine ” di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43″. La legge a cui fa riferimento la trovate qui e specifica che “Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.”

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1″

Per quanto riguarda invece la Lega segnaliamo fra i più significativi gli emendamenti:

4.6 : sul campo di applicazione viene aggiunto il termine “svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività” al comma 1, quindi includendo nell’obbligo di fatto chiunque acceda alle strutture anche solo come volontario o tirocinante. Intenzione confermata anche dall’emendamento 4.13 (sempre Lega) che nel comma 3 (quello che determina la procedura di invio dei nominativi) prevedrebbe di aggiungere al testo di legge le parole “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti”

4.10 : sul campo di applicazione dove è richiesta la vaccinazione obbligatoria vengono aggiunto alle parole “studi professionali” anche “,nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti CoV-2/COVID-19” ampliando di fatto il campo dell’obbligo a tutti gli operatori sanitari o sociosanitari che lavorano in una qualsiasi struttura dove il vaccino verrà somministrato in futuro.

Merita attenzione anche l’emendamento 4.11 (Lega) che sostituisce la competenza di chi può attestare specifiche condizioni di salute per avere omissione o differimento alla vaccinazione. Non più “il medico di medicina generale” come previsto dal testo del DL44 ma dal “medico del lavoro”. Questo significa che un’eventuale esonero (temporaneo o definitivo) dall’obbligo di vaccinazione non sarà più attestato dal medico di base ma solo dal medico del lavoro qualora questo emendamento fosse approvato.

Per quanto riguarda invece la parte della sanzione ricordiamo che il testo originale del DL 44 prevede, in caso di impossibilità di demansionamento, la sospensione integrale della retribuzione fino al 31 Dicembre 2021. Su questo punto segnaliamo tre emendamenti della Lega (4.20, 4.21 e 4.22) che vorrebbero “alleggerire” la sanzione eliminando la sospensione integrale dello stipendio e sostituendola con “riduzione di un terzo” (4.20) o con la “riduzione di due quinti” (4.21) o infine con la “riduzione della metà” (4.22).

Da tutti i gruppi emendamenti per specificare meglio gli indennizzi da danni vaccinazione, nel dettaglio ci sono:

4.25 (PD) : “11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.

4.28 (Lega) : “È comunque garantito il diritto all’indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210”

Questo in breve il riassunto dei principali emendamenti. Continueremo a monitorare giorno dopo giorno l’iter di approvazione di questo decreto ma, ad oggi, rimane evidente come non ci sia NESSUN partito contrario all’obbligo di vaccinazione.

Staff C.Li.Va. Toscana

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