LEGGE 31 luglio 2017, n. 119.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (GU Serie Generale n.182 del 05-08-2017)

APPROVATO DAL SENATO EMENDAMENTO CHE ELIMINA GREENPASS E RIDUZIONE QUARANTENA

Ieri il Senato ha approvato un emendamento durante la legge di conversione del DL 161 31 Ottobre (quello che ha anticipato il rientro dei sanitari esclusi per non regolarità nelle vaccinazioni covid) che di fatto elimina gli ultimi utilizzi del greenpass.

Nell’emendamento 7.0.100 inoltre troviamo la riduzione da 10 a 5 giorni dei giorni in cui va portata la mascherina ffp2 in caso di contatti stretti (10-ter legge 52 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art10ter) ) ed è stato tolto il tampone in caso di sintomi dopo essere stati a contatto con positivo.

È stato inoltre cancellato il comma 3 (2 e 3 periodo) dello stesso 10-ter , ovvero quello che prevedeva il tampone al termine dell’isolamento perché positivi. Pertanto quando la legge di conversione sarà pubblicata in gazzetta ufficiale chi sarà risultato positivo potrà uscire dall’isolamento dopo 5 giorni in assenza di sintomi senza dover effettuare il tampone di controllo.

Nello stesso emendamento vengono soppressi alcuni commi molto importanti della legge 76 di conversione del DL 44 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-01;44) in particolare:

– 1 bis e 1 ter: viene tolto il greenpass per accedere alle RSA come visitatori
– 1 sexies: viene tolto il greenpass per accedere alle strutture ospedaliere per i reparti di degenza

Viene inoltre cancellata la norma prevista dalla legge 87 di conversione del DL 52 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52) che prevedeva:

– 2 bis: greenpass per accompagnatori al pronto soccorso , nei reparti ospedalieri e negli ambulatori specialistici

Il testo va approvato ora dalla camera prima dell’effettiva entrata in vigore.

Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana

Testo Emendamento 7.0.100

PRECISAZIONI SU OBBLIGO VACCINALE

Alla luce della pubblicazione del DL 24 del 24 Marzo vogliamo precisare alcuni piccoli ma significativi punti che potrebbero non essere sufficientemente chiari:

Un decreto legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale salvo eventuali date specificate negli articoli.

Nel caso specifico del DL 24 quindi l’entrata in vigore dei provvedimenti più significativi è la seguente:

– Nuove regole isolamento e auto sorveglianza (articolo 4): 1 aprile
Quindi dal 1 Aprile anche chi non è vaccinato non sarà più sottoposto a quarantena preventiva in caso di contatti con soggetto positivo. Si applicherà l’auto sorveglianza di 10 giorni con mascherina FFP2 e tampone solo in caso di sintomi.

– Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (articolo 5): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Nuova regolamentazione delle mascherine al chiuso.
Si ricorda che all’articolo 5 ci sono due punti importanti: comma 8 equipara le mascherine chirurgiche ai DPI (per coloro che nell’ambiente lavorativo devono indossare la FFP2) e comma 5 che stabilisce che, anche al chiuso, “l’obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”

– Greenpass base (articolo 6): 1 Aprile (fino al 30 aprile)

Quindi le attuali limitazioni del greenpass base valgono fino al 31 marzo, dal 1 aprile per un mese varranno quelle previste dal nuovo DL 24 (decadranno quindi obbligo per negozi, posta, banca, eccetera)

– Greenpass rafforzato (articolo 7): 1 Aprile (fino al 30 aprile)

Analogamente a quanto previsto dal greenpass base anche per l’utilizzo del greenpass rafforzato fino al 31 marzo valgono le attuali regole dopo di che entreranno in vigore per un mese le nuove disposizioni

– Obblighi vaccinali (articolo 8): 25 Marzo

Gli obblighi vaccinali per personale scolastico, difesa, polizia, eccetera dal 25 marzo NON potranno più comportare la sospensione della retribuzione. Pertanto chi fa parte di queste categorie ed è stato sospeso DEVE CHIEDERE IMMEDIATO REINTEGRO E RIPRISTINO DELLA RETRIBUZIONE. Dal 25 marzo infatti entra in vigore il nuovo articolo 8 del dl24.

Analogamente anche chi ha compiuto 50 anni dal 25 marzo può recarsi a lavoro con il greenpass base, essendo entrato in vigore il nuovo decreto. Se si è oggetto di provvedimento di sospensione per mancanza di greenpass rafforzato dal 25 marzo fino al 30 aprile l’accesso è consentito con greenpass base (articolo 4-quinquies)

Non ci sono invece purtroppo buone notizie per i lavoratori sanitari e RSA in quanto l’obbligo è stato prorogato fino al 31 dicembre

– Gestione casi positivi a scuola (articolo 9): 1 Aprile

Le nuove regole per le quarantene a scuola vanno in vigore dal 1 aprile fino a fine anno scolastico. Ricordiamo che non è più prevista la DAD (anche per non vaccinati) per i contatti di positivi e il tampone di rientro in caso di contatto viene richiesto solo dal 4 caso e può essere anche casalingo e auto certificato (con sintomi).

Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana

Decreto legge 24 del 24 Marzo 2022

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E’ stato pubblicato la sera del 24 Marzo il tanto atteso DL 24 che contiene il piano del Governo per la gestione del “fine emergenza” covid19 con la proroga o la cancellazione di alcune delle misure in scadenza il 31 marzo o nei mesi immediatamente successivi.

Come sempre vi lasciamo il link alla fonte ufficiale con il testo integrale

Analizziamo come di consueto i punti principali per comprendere cosa contiene il nuovo decreto legge iniziando dalle premesse:

“Considerata l’esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;”
“Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19; “

Quindi è chiaro che se da una parte si ammette che ci sia l’esigenza di superare i provvedimenti presi in emergenza dall’altra si ribadisce la necessità di mantenere in piedi molti dei provvedimenti presi dal governo. Niente a che vedere quindi con il “liberi tutti” che qualche giornale ha titolato la scorsa settimana dopo la conferenza stampa.

  • Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
  • Isolamento e auto sorveglianza
  • Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  • Graduale eliminazione del green pass base
  • Proroga al 30 Aprile del green pass base per tutti i lavoratori
  • Graduale eliminazione del green pass rafforzato
  • Obblighi vaccinali
  • Green pass rafforzato per lavoratori over 50
  • Gestione dei casi di positività nelle scuole

Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

All’articolo 1 viene prorogata la possibilità fino al 31 dicembre 2022 di “adottare una o più ordinanze […] su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti”.

Di fatto quindi fino a fine anno le amministrazioni possono emettere ordinanze per una “pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro dell’ordinario”. Inoltre all’articolo 2 viene istituita una “unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia” fino al 31 Dicembre 2022 che andrà a sostituire di fatto il ruolo del commissario straordinario Figliuolo. Ne faranno parte “un dirigente di prima fascia del Ministero della Salute” e un “direttore dell’Unità” che di fatto sostituisce il commissario straordinario. Vengono inoltre stanziati 760.000 euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 per l’assunzione (comma 3 articolo 2) di 3 dirigenti di 2 fascia e 50 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato per “garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali assicurando approvvigionamento di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e DPI”.

Isolamento e auto sorveglianza

Anche dal 1 Aprile chi sarà positivo al covid dovrà effettuare l’isolamento (divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione) mentre per i contatti stretti di un caso positivo si applicherà “l’auto sorveglianza ovvero indossare la FFP2 al chiuso in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o al 5 giorno se ancora sintomatici”. Per meglio specificare la gestione uscirà un’apposita circolare del Ministero della Salute. Non sembra quindi esserci più il tampone obbligatorio in caso di contatti con positivi.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L’articolo 5 regolamenta l’uso delle mascherine dal 1 Aprile al 30 Aprile, nel dettaglio ci sarà obbligo di indossare la FFP2 in tutti i mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni inter regionali, alta velocità, intercity, autobus che collegano due o più regioni, autobus a noleggio con conducente, mezzi di trasporto regionali o locali (quindi autobus, metropolitana, tram, ecc.), scuolabus per scuole primaria e secondaria, funivie, cabinovie). Rimane l’obbligo di FFP2 anche per gli spettacoli sia al chiuso che all’aperto (cinema, teatri, ecc.), locali di intrattenimento, musica ed eventi e competizioni sportive (quindi stadio, palazzetti, ecc.).

Inoltre fino al 30 Aprile 2022 rimane l’obbligo di indossare la mascherina (“disposizioni di protezione individuale”) in tutti i luoghi al chiuso ad esclusione delle abitazioni private, quindi luoghi di lavoro, uffici, supermercati, negozi, ecc. Di fatto quindi non cambia niente per l’uso delle mascherine, il suo utilizzo viene prorogato fino al 30 Aprile 2022 in tutte le modalità che conosciamo già oggi.

Sono esonerati solo i bambini sotto i 6 anni, chi ha patologie incompatibili e chi sta svolgendo attività sportiva. Viene ribadito quindi che l’obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Viene inoltre specificato che per i lavoratori i DPI consistono nelle mascherine chirurgiche, pertanto per chi deve indossare FFP2 nei luoghi di lavoro dal 1 Aprile potrà indossare la mascherina chirurgica in luogo di quella FFP2.

Graduale eliminazione del green pass base

L’articolo 6 disciplina le nuove scadenze dell’utilizzo del green pass base:

  • “Le uscite temporanee delle persone ospitate in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice,  strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali” sono autorizzate con green pass base fino al 31 dicembre 2022 (prorogata quindi la disposizione che sarebbe scaduta il 31 Marzo)
  • La richiesta del green pass base viene prorogata al 30 aprile 2022 per mense e catering, ristoranti e servizi di ristorazione al chiuso (ad esclusione degli alberghi), concorsi pubblici, corsi di formazione privati e pubblici, colloqui con detenuti in presenza, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive all’aperto
  • Dal 1 Aprile decade l’obbligo di green pass per servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) , uffici pubblici, uffici postali, banche e attività commerciali.
  • Prorogata al 30 Aprile la richiesta di green pass base per accedere “alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie” ( e collegate) “compresi gli studenti universitari” (9 ter.2 legge 87) e anche per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione (9 ter.1 legge 87), quindi per intendersi i genitori che devono recarsi a scuola per colloqui, corsi , eccetera.
  • Dal 1 Aprile l’accesso ai mezzi di trasporto avverrà con green pass base e non più rafforzato, in particolare per aerei, navi e traghetti (ad esclusione di quelli per lo Stretto di Messina e Tremiti) , treni intercity e alta velocità (inter regionali) e autobus a noleggio con conducente.
  • Dal 1 Aprile non sarà più necessario invece il green pass base per i mezzi di trasporto locali e regionali (autobus, metropolitana, treni regionali, ecc.) in quanto il punto e-ter (mezzi di trasporto pubblico locale o regionale) non è stato prorogato

Green pass a lavoro

Viene prorogato fino al 30 Aprile 2022 l’obbligo di possesso e di esibizione del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro per “i lavoratori del settore pubblico” (9-quinquies) , “magistrati negli uffici giudiziari” (9 – sexies) e “lavoratori del settore privato” (9-septies)

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Per quanto riguarda il green pass rafforzato (articolo 9-bis.1 legge 87) viene prorogato al 30 Aprile l’obbligo per accedere a:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e contatto al chiuso (sono ancora esclusi dal green pass gli accompagnatori negli spogliatoi per i bambini)
  • convegni o congressi
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia)
  • feste conseguenti e non alle cerimonie civili e religiose al chiuso
  • sale gioco , scommesse, bingo e casinò
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati
  • spettacoli aperti al pubblico o eventi e competizioni sportive al chiuso

Di conseguenza dal 1 Aprile non verrà più richiesto il green pass (né rafforzato né base) non essendo state prorogate le disposizioni per:

  • piscine, centri natatori, sport di squadra e contatto all’aperto
  • alberghi e strutture ricettive
  • sagre e fiere
  • centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto
  • ristoranti e servizi di ristorazione (al chiuso fino al 30 aprile con green pass base, all’aperto senza nessuna certificazione)
  • musei, luoghi della cultura e mostre
  • centri termali
  • eventi e competizioni sportive all’aperto (che passano a green pass base)

Viene invece prorogato al 31 Dicembre 2022 la richiesta di green pass con 3 dosi per accedere come “visitatori alle strutture come RSA, strutture per anziani, ospitalità e lungo degenza” e anche ai visitatori dei reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

Obblighi vaccinali per sanitari

L’obbligo vaccinale (per 3 dosi) per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” è prorogato al 31 Dicembre 2022

Viene specificato che la sospensione viene cessata temporaneamente “in caso di intervenuta guarigione” sino “alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute”.

Analoga proroga al 31 Dicembre 2022 dell’obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie previste dall’articolo 4-bis della legge 76 (ex DL 44)

Obblighi vaccinali per personale della scuola, difesa, sicurezza, polizia, lavoratori delle università

Dedichiamo un paragrafo a parte per i lavoratori di queste categorie per i quali vige l’obbligo vaccinale perché il testo del decreto è davvero complicato.

Viene abrogato l’obbligo attualmente in vigore per il personale scolastico (4-ter comma 1 punto a) , comparto difesa, sicurezza, pronto soccorso e polizia locale (4-ter comma 1 punto b) e lavoratori dell’amministrazione penitenziaria (4-ter comma 1 punto d). Rimane in vigore solo il punto c, ovvero i lavoratori nelle strutture previste dal DLGS 502 (strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

Viene però introdotto l’articolo 4-ter.1 ovvero “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale” che proroga al 15 Giugno l’obbligo vaccinale per queste categorie.

Cosa cambia rispetto “al vecchio obbligo” ? Per i lavoratori della scuola l’articolo 4-ter.2 disciplina che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1” e che “l’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”

Sembra quindi che chi non è in regola con la vaccinazione non verrà più sospeso ma dovrà esser adibito ad altra mansione fino al 15 giugno 2022.

Questo articolo però disciplina solo i lavoratori del mondo della scuola, per le altre categorie (polizia, difesa, ecc.) obbligate non è prevista alcuna conseguenza.

Green pass rafforzato per lavoratori over 50

Per i lavoratori over 5o (nonché per le altre categorie obbligate di cui sopra) dal 1 Aprile 2022 l’accesso ai luoghi di lavoro sarà con il green pass base e non più con il green pass rafforzato.

In pratica rimane l’obbligo vaccinale con la sanzione amministrativa di 100€ ma per accedere ai luoghi di lavoro sarà richiesto il green pass base come per gli altri lavoratori non soggetti ad obbligo vaccinale (ad esclusione dei sanitari come previsto da apposito articolo di legge)

Gestione dei casi di positività nelle scuole

Viene ridefinito l’articolo 3 della legge 87 che prevede la gestione dei casi positivi nelle scuole:

  • Nidi e scuole dell’infanzia: In presenza di almeno 4 casi di positività l’ attività continua in presenza con FFP2 per insegnanti e bambini di età sopra i 6 anni. Il tampone viene richiesto solo in caso di sintomi e, se i sintomi persistono, al 5 giorno successivo all’ultimo contatto. Il tampone può essere anche auto somministrato e quindi auto certificato. Non è quindi più prevista la sospensione dell’attività con 5 casi .
  • Scuole primarie e secondarie: In presenza di almeno 4 casi di positività l’attività prosegue in presenza con FFP2 per 10 giorni. Il tampone viene richiesto solo in caso di sintomi e, se i sintomi persistono, al 5 giorno successivo all’ultimo contatto. Il tampone può essere anche auto somministrato e quindi auto certificato. Non è quindi più prevista la sospensione dell’attività con il crescere dei casi in una classe.

Quindi non esiste più differenziazione nel conteggio dei casi fra i vari gradi scolastici. In tutti i casi non è più prevista la DAD (anche con 5 o più casi), la FFP2 viene indossata solo dal 5 caso (e non più dal 1 come in precedenza) e il tampone da farsi dopo 5 giorni se sintomatici può essere auto certificato a seguito di tampone casalingo.

Per quanto riguarda invece l’obbligo di mascherina in classe invece è stato prorogato fino a tutto l’anno scolastico 2021/2022 con esclusione delle attività sportive.

Questa la prima lettura che possiamo dare a un testo molto articolato e che necessiterà sicuramente di ulteriori approfondimenti.

Invitiamo quindi tutti a iscriversi al canale e rimanere in contatto con noi per aggiornamenti o specifiche che potrebbero essere sfuggite da una prima lettura

Staff C.Li.Va. Toscana

t.me/clivatoscana

Decreto legge 5/2022 – Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

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Pubblicato venerdì 4 Febbraio il DL 5/2022 che modifica, nuovamente, le regole per la gestione dei casi positivi nelle scuole e modificano alcune applicazioni del “greenpass”

Analizziamo come sempre i principali punti ricordando che trovate la gazzetta ufficiale integrale a questo link :

  • Durata delle certificazioni verdi (greenpass)
  • Regole per gli stranieri in Italia per accedere con il tampone alle attività dove è richiesto il greenpass rafforzato
  • Regole per la “zona rossa”
  • Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico
  • Gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo
  • Riammissione in classe e quarantene
  • Conteggio dei casi

Vi invitiamo a leggerlo con attenzione poiché come previsto dal presente decreto le regole sono retroattive, ovvero vengono ridefiniti eventuali misure già prese dalle scuole con le nuove regole.

Durata delle certificazioni verdi (greenpass)

Il greenpass ottenuto successivamente alla dose booster non avrà più scadenza dopo 6 mesi ma “ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”.

Analogamente avranno il greenpass “senza necessità di ulteriori richiami” coloro che risulteranno guariti dall’infezione dopo aver effettuato il ciclo vaccinale primario (quindi due dosi di vaccino o una se si è stati vaccinati con Johnson & Johnson monodose)

Regole per gli stranieri in Italia per accedere con il tampone alle attività dove è richiesto il greenpass rafforzato

Per sanare il problema dei cittadini stranieri che provengono da paesi dove le regole sono meno stringenti delle nostre, è stato aggiunta, all’articolo 3 la possibilità, per i “soggetti provenienti da uno stato estero in possesso di un certificato rilasciato delle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione” con data superiore ai 6 mesi di accedere alle attività dove è richiesto il “greenpass rafforzato” eseguendo un tampone rapido o molecolare.

Questo va a sanare il fatto che la durata di vaccinazione e guarigione in altri paesi è superiore ai 6 mesi previsti dall’Italia. Il “greenpass rafforzato”, quindi, per gli stranieri di fatto sarà ottenibile anche essendo guariti da oltre 6 mesi ma sottoponendosi a un tampone rapido (durata 48 ore). Una norma difficile da commentare ma che rende ancora più evidente come il greenpass non sia assolutamente uno strumento sanitario ma politico.

Un cittadino italiano guarito 9 mesi fa è escluso dalle attività dove è previsto il greenpass rafforzato se non esegue almeno una dose di vaccino mentre un cittadino straniero in vacanza in Italia che ha contratto l’infezione 9 mesi fa con un tampone può liberamente accedere ad attività e servizi.

Analogamente un italiano che ha fatto due dosi di vaccino da più di 6 mesi per avere il “greenpass rafforzato” deve fare la terza dose, un cittadino straniero in Italia può non fare la dose booster ma semplicemente eseguire un tampone per ottenere la certificazione rafforzata.

La regola si applica anche a coloro che provengono da Paesi dove vengono utilizzati vaccini non autorizzati in Italia (es. Sputnik).

Regole per la “zona rossa”

In caso di zona rossa fino ad oggi non era previsto l’utilizzo del greenpass ma tutte le attività non essenziali venivano chiuse e gli spostamenti erano limitate alle sole urgenze. Con questo articolo, in caso di zona rossa, le restrizioni varranno solo per chi non è in possesso del greenpass. Per gli altri continueranno a valere le normali regole di accesso (greenpass base o rafforzato in base al tipo di attività o servizio)

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico

A seguito di uno degli scorsi decreti era stata emessa un’ordinanza per derogare la richiesta di “greenpass rafforzato” dal 10 gennaio al 10 febbraio per il servizio di trasporto scolastico dedicato e da/per le isole minori per motivi di studio o salute.

L’articolo 5 di questo DL 5 di fatto proroga la validità di quanto già previsto dall’ordinanza fino al 31 marzo 2022. Per i dettagli potete leggere il nostro vecchio articolo a questo link, rimangono invariati gli ambiti di applicazione.

Gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo

Viene rivista la gestione dei casi positivi a scuola per tutti gli ordini e i gradi, quindi dal nido fino alle scuole superiori. Ricordiamo che, come scritto nel decreto, questo si applica per i casi di positività “fra gli alunni presenti in classe” e non per gli insegnanti per i quali si applica sempre il regime dell’auto sorveglianza.

1) Nidi e scuole dell’infanzia

Fino a 4 casi di positività tra i bambini e alunni nella sezione/gruppo classe l’attività prosegue in presenza per tutti ma, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo, i docenti e gli educatori (non i bambini) devono indossare la mascherina FFP2.

Il tampone va eseguito SOLO alla comparsa dei primi sintomi o , se ancora sintomatici, al 5 giorno dalla data dell’ultimo contatto.

NOTA: Il tampone può essere molecolare, rapido antigienico o AUTO SOMMINISTRATO autocertificandone il risultato.

La sospensione delle attività educative avviene solo con 5 o più casi di positività per una durata di 5 giorni. In questo caso si applica la quarantena, vedi paragrafo successivo.

2) Scuola primaria (elementari)

Fino a 4 casi di positività tra gli alunni presenti in classe l’attività prosegue in presenza per tutti ma, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo, i docenti e i bambini dai 6 anni compiuti devono indossare la mascherina FFP2.

Il tampone va eseguito SOLO alla comparsa dei primi sintomi o , se ancora sintomatici, al 5 giorno dalla data dell’ultimo contatto.

NOTA: Il tampone può essere molecolare, rapido antigienico o AUTO SOMMINISTRATO autocertificandone il risultato.

Con 5 o più casi di positività fra gli alunni presenti in classe avviene la distinzione :

  • chi dimostra di aver concluso il ciclo vaccinale primario o guarito da meno di 120 giorni continua a svolgere attività in presenza indossando la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo positivo. Analogamente vanno in presenza coloro che hanno idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione se lo richiedono.
  • Per gli altri (quindi chi non è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni) viene applicata la “didattica digitale integrata per 5 giorni”

3) Scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori)

Per le scuole secondarie si applica la stessa regola vista per la scuola primaria ma con un numero di casi diverso.

Riassumendo per le scuole secondarie:

Con un caso di positività fra gli alunni presenti in classe l’attività didattica continua in presenza per tutti indossando FFP2 per docenti e alunni fino al 10 giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo.

Con due o più casi di positività avviene la distinzione:

  • chi dimostra di aver concluso il ciclo vaccinale primario o guarito da meno di 120 giorni continua a svolgere attività in presenza indossando la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo positivo. Analogamente vanno in presenza coloro che hanno idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione se lo richiedono.
  • Per gli altri (quindi chi non è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni) viene applicata la “didattica digitale integrata per 5 giorni”

Non è più quindi prevista la sospensione della didattica per tutti con 3 casi.

Sia per la primaria che per la secondaria “la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza” può essere controllata mediante l’applicazione per la verifica dei greenpass (verificaC19). Quindi valgono le regole già viste precedentemente: chi frequenta in presenza nel momento della “differenziazione” deve mostrare il greenpass rafforzato quotidianamente.

RIAMMISSIONE IN CLASSE E QUARANTENE

Dedichiamo un paragrafo a parte per il tema quarantene e riammissione in classe perché molto complesso. Questa è la lettura che possiamo dare dell’articolo 6 comma 2 DL 5/2022, in attesa di circolari applicative che confermino l’interpretazione:

  • Fino a 4 casi in nidi/asili/primaria o con 1 caso alla scuola secondaria l’attività prosegue in presenza e l’unica misura applicata è l’obbligo di FFP2 in classe.
  • Con 5 casi in nidi/asili/primaria o con 2 casi alla secondaria si applica l’auto sorveglianza come dl 33/2020 art.1 comma 7-bis questo significa che chi è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni NON effettua la quarantena ma solo il tampone in caso di sintomi (ma deve indossare la FFP2 se ha più di 6 anni), gli altri hanno una quarantena precauzionale di 5 giorni con tampone (molecolare o rapido) al termine dei 5 giorni e ulteriori 5 giorni di FFP2 in classe. La riammissione in classe per chi è in quarantena avviene consegnando l’esito del tampone stesso. La quarantena quindi non ci sarà più per vaccinati/guariti mentre sarà ridotta a soli 5 giorni per i non vaccinati o guariti da più di 120 giorni.

Ne consegue che non essendo più prevista la sospensione delle lezioni (ad esclusione di nidi e scuole materne) dopo un certo numero di casi, coloro che sono vaccinati o guariti da meno di 120 giorni continueranno sempre in presenza e non effettueranno più la quarantena per i contatti di casi scolastici. Per chi NON è vaccinato o NON è guarito (o lo è ma da più di 4 mesi) in base al numero di casi (da 5 per la primaria, da 2 per medie e superiori) si applica una quarantena di 5 giorni con tampone al termine.

CONTEGGIO DEI CASI

Per il calcolo del 5 caso in nidi e scuole dell’infanzia, del 5 caso per la primaria e del 2 caso per le scuole secondarie (ovvero il numero dei casi che fa scattare sospensione attività educativa / DAD per chi non vaccinato o guarito) si considera solo se questo avviene entro 5 giorni dal caso precedente. Nel calcolo non sono inclusi i casi del personale educativo/scolastico.

IMPORTANTE: Secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 6 viene abrogata la parte riguardante la gestione dei casi scolastici dei DL 1 e 4 2022 con “ridefinizione delle misure già disposte in funzione di quanto disposto dal presente articolo”. Pertanto il decreto è retroattivo e vengono a cadere la gestione dei casi in corso con le vecchie regole (esempio chi alla scuola primaria ha 1 caso in classe non deve più fare t0/t5, in caso venisse fuori un secondo caso non ci sarà la sospensione come previsto precedentemente ma questa avverrà solo al caso numero 5)

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CHIARIMENTI SU QUARANTENA DI 14 GIORNI SENZA TAMPONE

 

In molti ci avete segnalato che nelle analisi degli ultimi decreti non era più citata la possibilità di terminare la quarantena al 14 esimo giorno SENZA eseguire un tampone di controllo.

Nei nostri post infatti riportiamo sempre quello che recita il decreto o la legge di conversione del decreto, riportando fedelmente il testo.

A seguito però delle numerose segnalazioni e richieste abbiamo approfondito ricercando sui siti delle asl Toscane (e non solo) se la possibilità prevista dalla circolare ministeriale 36254 dell’11 agosto fosse ancora valida (link al testo  )

La risposta sembra essere SI. È ancora possibile, qualora non si presentino sintomi nei 14 giorni prescritti, terminare la quarantena e rientrare a scuola senza l’esecuzione del tampone di controllo.

Queste le fonti che attestano la possibilità prevista dalla circolare Ministeriale e quindi mai cancellata :

– Sito ASL Toscana Sud Est: nel decalogo dei “casi scolastici” al punto 5 riporta “La USL mette in quarantena il contatto stretto per 10 giorni con tampone al decimo o per 14 giorni; sull’atto è indicato il giorno di fine quarantena.” Link:

– Sito Azienda USL Toscana Nord Ovest:
Nelle indicazioni su durata e termine quarantena riporta “10 giorni di quarantena per i soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni + Test ANTIGENICO negativo oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico”. Link:

– Ordinanza 66 28 Dicembre Regione Toscana:
Nell’allegato 3 viene riportata la quarantena a 14 giorni senza tampone finale. Link all’ordinanza: 

– Slide ATS Lombardia dove per tutte le scuole viene riportata la possibilità di terminare la quarantena al 14 esimo giorno senza tampone. Link all’articolo:

Per chi volesse avvalersi di questa possibilità consigliamo quindi di riportare la normativa sopra citata per difendere il diritto di terminare la quarantena al 14 esimo giorno senza tampone in assenza di sintomi

Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana

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DPCM 21 GENNAIO – GREENPASS PER ATTIVITA’ COMMERCIALI E SERVIZI POSTALI E BANCARI

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Pubblicato sul sito del Governo il DPCM del 21 Gennaio che dettaglia l’ambito di applicazione del Decreto legge n. 1/2022 per quanto riguarda la richiesta di “greenpass base” (quindi quello ottenibile anche da tampone) per attività commerciali, servizi postali, bancari e finanziari. In fondo all’articolo trovate anche la parte relativa ai controlli e alle sanzioni per i trasgressori e per le attività che non controllano.
VALIDITA’ DAL 1 FEBBRAIO 2022 AL 31 MARZO 2022

Come previsto dal Decreto 1/2022 infatti dal 1 Febbraio il greenpass base verrà richiesto per pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e ATTIVITA’ COMMERCIALI (salvi quelli necessari “per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona)” , questo DPCM va a specificare cosa si intende per “esigenze essenziali e primarie alla persona” ovvero le attività dove, per accedere, NON sarà richiesto il greenpass.

Quindi, a differenza dei precedenti decreti, non viene specificato dove verrà richiesto il greenpass ma dove NON verrà richiesto. Tutte le attività commerciali, finanziarie, bancarie e postali che non sono incluse in questo elenco, pertanto, saranno accessibili solo con greenpass base (ricordiamo che è quello ottenibile da vaccinazione, guarigione o tampone rapido o molecolare) fino al 31 Marzo 2022.

Le attività vengono suddivise in 4 categorie di “esigenza”:

1) Esigenze alimentari e di prima necessità

Rientrano in questa categoria tutte le attività di vendita al dettaglio inclusi nell’allegato del DPCM, ovvero:

  • “Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri esercizi di alimentari vari)”
    Pertanto si potrà accedere a tutti i negozi o supermercati (di ogni dimensione) che vendono all’interno prodotti alimentari e bevande (escludendo il consumo sul posto). NOTA: Per effetto di quanto ulteriormente specificato nelle FAQ nel sito del Governo “coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal greenpass possono acquistare qualsiasi tipo di merce, anche se non legati alle esigenze essenziali individuate dal DPCM”. Non è quindi vero, come paventato dai giornali, che al supermercato si potrà essere fermati per verificare se si acquistano beni primari o meno. Nei supermercati, ipermercati, negozi al dettaglio quindi si potrà acquistare qualsiasi oggetto in vendita senza nessun greenpass
  • “Commercio al dettaglio di prodotti surgelati”
  • “Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati”
  • “Commercio al dettaglio di carburante” (quindi “i benzinai”)
  • “Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari”
  • “Commercio al dettaglio di medicinali” (farmacie, parafarmacie e esercizi specializzati di medicinali senza prescrizione medica)
  • “Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici”
  • “Commercio al dettaglio di materiale per ottica”
  • “Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento”

Tutto quello che non è compreso in questo elenco quindi è accessibile solo con greenpass: a titolo di esempio negozi di scarpe, vestiti, librerie, fiorai, cartolerie, tabaccai, negozi di elettronica, negozi di mobili, ecc.

Per quanto riguarda i centri commerciali quindi si potrà accedere liberamente (se all’interno c’è almeno un negozio di alimentari o un supermercato) e i controlli saranno nel momento in cui si entrerà in ogni singola attività non inclusa in questa lista.

Non essendo inclusi in nessuna delle “esigenze” pertanto per accedere all’ufficio postale o alla banca sarà necessario mostrare il greenpass.

2) Esigenze di salute

“Accesso per approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e strutture sanitarie e sociosanitarie, veterinarie (fermo restando le disposizioni del DL 221)”

3) Esigenze di sicurezza

“Accesso agli uffici delle forze di polizia e polizia locale per attività indifferibili o repressione degli illeciti”

4) Esigenze di giustizia

“Accesso agli uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari per presentazione di denunce da parte dei soggetti vittime di reati o per per attività di indagini per cui è necessaria la presenza”

SANZIONI E CONTROLLI

Per quanto riguarda i controlli dobbiamo rifarci all’articolo 9-bis del DL 52 (convertito in legge 87) che al comma 4 prevede:

 “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 2-bis sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni”

Quindi all’accesso di queste attività commerciali, finanziarie, postali ecc. il titolare o suo delegato potrà scansionare con l’app Verificac19 in modalità “greenpass base” e chiedere il documento di identità solo se ritiene che il nome e la data di nascita risultanti dal controllo non siano corrispondenti alla persona (esempio se un uomo si presenta con un greenpass di una persona di sesso femminile o con una data di nascita palesemente non possibile…)

Per le sanzioni dobbiamo ritornare all’articolo 13 della legge 87:

“1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35″

ovvero “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000” oltre a

“dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.”

Nota finale: Tutte queste regole valgono per gli over 12 e per chi non ha esenzione da vaccinazione, in questi casi non è necessario presentare alcun greenpass.

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DPCM 21 GENNAIO – GREENPASS PER ATTIVITA’ COMMERCIALI E SERVIZI POSTALI E BANCARI

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Pubblicato sul sito del Governo il DPCM del 21 Gennaio che dettaglia l’ambito di applicazione del Decreto legge n. 1/2022 per quanto riguarda la richiesta di “greenpass base” (quindi quello ottenibile anche da tampone) per attività commerciali, servizi postali, bancari e finanziari. In fondo all’articolo trovate anche la parte relativa ai controlli e alle sanzioni per i trasgressori e per le attività che non controllano.
VALIDITA’ DAL 1 FEBBRAIO 2022 AL 31 MARZO 2022

Come previsto dal Decreto 1/2022 infatti dal 1 Febbraio il greenpass base verrà richiesto per pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e ATTIVITA’ COMMERCIALI (salvi quelli necessari “per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona)” , questo DPCM va a specificare cosa si intende per “esigenze essenziali e primarie alla persona” ovvero le attività dove, per accedere, NON sarà richiesto il greenpass.

Quindi, a differenza dei precedenti decreti, non viene specificato dove verrà richiesto il greenpass ma dove NON verrà richiesto. Tutte le attività commerciali, finanziarie, bancarie e postali che non sono incluse in questo elenco, pertanto, saranno accessibili solo con greenpass base (ricordiamo che è quello ottenibile da vaccinazione, guarigione o tampone rapido o molecolare) fino al 31 Marzo 2022.

Le attività vengono suddivise in 4 categorie di “esigenza”:

1) Esigenze alimentari e di prima necessità

Rientrano in questa categoria tutte le attività di vendita al dettaglio inclusi nell’allegato del DPCM, ovvero:

  • “Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri esercizi di alimentari vari)”
    Pertanto si potrà accedere a tutti i negozi o supermercati (di ogni dimensione) che vendono all’interno prodotti alimentari e bevande (escludendo il consumo sul posto). NOTA: Per effetto di quanto ulteriormente specificato nelle FAQ nel sito del Governo “coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal greenpass possono acquistare qualsiasi tipo di merce, anche se non legati alle esigenze essenziali individuate dal DPCM”. Non è quindi vero, come paventato dai giornali, che al supermercato si potrà essere fermati per verificare se si acquistano beni primari o meno. Nei supermercati, ipermercati, negozi al dettaglio quindi si potrà acquistare qualsiasi oggetto in vendita senza nessun greenpass
  • “Commercio al dettaglio di prodotti surgelati”
  • “Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati”
  • “Commercio al dettaglio di carburante” (quindi “i benzinai”)
  • “Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari”
  • “Commercio al dettaglio di medicinali” (farmacie, parafarmacie e esercizi specializzati di medicinali senza prescrizione medica)
  • “Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici”
  • “Commercio al dettaglio di materiale per ottica”
  • “Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento”

Tutto quello che non è compreso in questo elenco quindi è accessibile solo con greenpass: a titolo di esempio negozi di scarpe, vestiti, librerie, fiorai, cartolerie, tabaccai, negozi di elettronica, negozi di mobili, ecc.

Per quanto riguarda i centri commerciali quindi si potrà accedere liberamente (se all’interno c’è almeno un negozio di alimentari o un supermercato) e i controlli saranno nel momento in cui si entrerà in ogni singola attività non inclusa in questa lista.

Non essendo inclusi in nessuna delle “esigenze” pertanto per accedere all’ufficio postale o alla banca sarà necessario mostrare il greenpass.

2) Esigenze di salute

“Accesso per approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e strutture sanitarie e sociosanitarie, veterinarie (fermo restando le disposizioni del DL 221)”

3) Esigenze di sicurezza

“Accesso agli uffici delle forze di polizia e polizia locale per attività indifferibili o repressione degli illeciti”

4) Esigenze di giustizia

“Accesso agli uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari per presentazione di denunce da parte dei soggetti vittime di reati o per per attività di indagini per cui è necessaria la presenza”

SANZIONI E CONTROLLI

Per quanto riguarda i controlli dobbiamo rifarci all’articolo 9-bis del DL 52 (convertito in legge 87) che al comma 4 prevede:

 “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 2-bis sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni”

Quindi all’accesso di queste attività commerciali, finanziarie, postali ecc. il titolare o suo delegato potrà scansionare con l’app Verificac19 in modalità “greenpass base” e chiedere il documento di identità solo se ritiene che il nome e la data di nascita risultanti dal controllo non siano corrispondenti alla persona (esempio se un uomo si presenta con un greenpass di una persona di sesso femminile o con una data di nascita palesemente non possibile…)

Per le sanzioni dobbiamo ritornare all’articolo 13 della legge 87:

“1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35″

ovvero “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000” oltre a

“dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.”

Nota finale: Tutte queste regole valgono per gli over 12 e per chi non ha esenzione da vaccinazione, in questi casi non è necessario presentare alcun greenpass.

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DECRETO LEGGE N. 1 DEL 2022 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

DECRETO LEGGE N. 1 DEL 2022 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

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Pubblicato in gazzetta ufficiale in data 7 Gennaio il nuovo decreto annunciato qualche giorno fa che introduce nuovi obblighi e restrizioni e regolamenta i casi di covid nelle scuole. Come sempre analizziamo il testo per punti in modo da conoscere il decreto e le date di entrata in vigore dei vari provvedimenti.

Il testo integrale potete trovarlo a questo link

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA’ (Validità 8 Gennaio – 15 Giugno 2022)

– ESTENSIONE “GREENPASS RAFFORZATO” SUI LUOGHI DI LAVORO (Validità 15 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

– SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Validità dal 1 Febbraio 2022)

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (Validità 1 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

– ESTENSIONE DEL “GREENPASS BASE” PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA’ COMMERCIALE (Validità 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 – 31 Marzo 2022)

– GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (Validità dall’8 Gennaio 2022)

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA’

Dall’8 Gennaio al 15 Giugno 2022 si applica l’obbligo vaccinale (ciclo primario e dose booster visto che il testo richiama i precedenti obblighi per categoria agli articoli 4, 4-bis e 4-ter) per tutti “i cittadini italiani, per i cittadini di altri stati membri UE residenti in Italia, per i cittadini stranieri iscritti al SSN” che “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

Sono esentati dagli obblighi coloro che hanno esenzione medica al vaccino (attestata da medico di medicina generale o medico vaccinatore) mentre hanno il differimento chi ha avuto “infezione da sars-cov-2 fino alla prima data utile prevista dalla circolare del Ministero della salute”. Quindi ad oggi è esentato chi ha avuto il covid-19 da meno di 4 mesi, essendo questo il termine minimo per poter eseguire il vaccino una volta contagiati (diverso dal termine di 6 mesi del super greenpass).

L’obbligo si applica anche a chi compirà il 50 esimo anno di età dall’8 Gennaio al 15 Giugno 2022.

– ESTENSIONE “GREENPASS RAFFORZATO” SUI LUOGHI DI LAVORO (Validità 15 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

Tutti coloro che ricadono nell’obbligo vaccinale per età (50 anni compiuti) sono tenuti dal 15 Febbraio ad accedere ai luoghi di lavoro con il “greenpass rafforzato” ovvero quello che si ottiene tramite vaccinazione o guarigione (dl 52 art.9 comma 2 lettera a, b e c-bis)

Responsabili del controllo sono “i datori di lavoro pubblici e privati” e “i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria” in base al tipo di lavoro che si svolge.

Per quanto disposto dall’articolo 4-quinquies comma 3 chi ha compiuto 50 anni e svolge attività fuori dal proprio luogo di lavoro “a qualsiasi titolo” (quindi come esterno) può essere controllato sia dal proprio datore di lavoro che da quello del luogo dove va a svolgere la prestazione lavorativa.

Sanzioni: Come per il precedente obbligo di “greenpass base” chiunque risulti privo di certificazione “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” o “comunichi di non esserne in possesso” verrà considerato assente ingiustificato senza retribuzione (con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro) fino al 15 Giugno 2022 o fino alla presentazione della certificazione.

La sanzione per chi entra comunque a lavoro e viene controllato successivamente risultando privo di certificazione va da 600 a 1500 euro oltre alle conseguenze disciplinari.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse “in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio” ma in questo caso non ci sono decurtazioni dallo stipendio.

Nota: La certificazione è richiesta per “accedere ai luoghi di lavoro” quindi sono esclusi i lavoratori in smart working, in ferie, malattia, congedi, eccetera secondo quanto già visto con il decreto per il greenpass base nei luoghi di lavoro.

– SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Validità dal 1 Febbraio 2022)

Dedichiamo un paragrafo apposito alla sanzione pecuniaria introdotta dall’articolo 4-sexies di questo decreto, non tanto per l’ammontare della cifra (100 Euro) ma per le modalità di accertamento che lasciano quantomeno sconcertati.

Prima di tutto saranno soggetti a sanzione amministrativa coloro che alla data del 1 Febbraio 2022 rientrino in una di queste 3 casistiche:

– Non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (quindi “la prima dose”)

– Non abbiano completato il ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti dalla circolare ministeriale (quindi “la seconda dose” o la dose da effettuarsi dopo 4 mesi in caso di precedente malattia)

– Non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario nel rispetto dei termini previsti dal “greenpass rafforzato” (quindi “dose booster” a 6 mesi dalla seconda dose o 6 mesi dall’unica dose per chi ha avuto la malattia)

ovviamente nel caso ricadano nei presupposti di età ( 50 anni compiuti).

Attenzione però al comma 2 di questo articolo : “la sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter” , ovvero a tutti coloro che sono soggetti a obbligo vaccinale per il tipo di lavoro (sanitari, personale RSA e scuola). Sarà da capire ulteriormente se la sanzione di 100€ verrà quindi erogata alle persone di età superiore ai 50 (anche se non occupati) e, in più, a tutti i lavoratori soggetti a obbligo vaccinale indipendentemente dall’età come sembra da una prima lettura del testo.

Per la modalità di irrogazione della sanzione il decreto introduce un passaggio di dati molto (sottolineiamo MOLTO) delicato:

– La sanzione viene irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate

– L’elenco delle persone a cui verrà irrogata si basa su “elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero della Salute “anche acquisendo i dati dal Sistema Tessera Sanitaria”

– Per le finalità di cui sopra il “Sistema tessera sanitaria” è autorizzato al trattamento delle informazioni acquisite dall’anagrafe nazionale vaccini

Una volta ricevuto dal Ministero della Salute (tramite Agenzia delle entrate) la comunicazione “ai soggetti inadempienti dell’avvio del procedimento sanzionatorio” si avranno 10 giorni di tempo per comunicare alla ASL locale il differimento, esenzione o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità a eseguire la vaccinazione.

In caso di opposizione al giudice di pace l’avvocatura dello Stato sarà la controparte che vi troverete davanti per contestare la sanzione.

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (Validità 1 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

Passato in sordina nelle conferenze stampa ma il DL 1/2022 introduce l’obbligo vaccinale anche alle categorie in oggetto a partire dal 1 Febbraio 2022 con sospensione, in caso di inadempimento, fino al 15 Giugno 2022.

La procedura di accertamento è la medesima prevista dagli obblighi delle altre categorie di lavoro.

– ESTENSIONE DEL “GREENPASS BASE” PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA’ COMMERCIALE (Validità 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 – 31 Marzo 2022)

Per quanto riguarda il greenpass base (quello che si ottiene quindi oltre che tramite vaccino e guarigione anche con tampone per 48 ore) il DL 1/2022 prevede l’estensione per l’accesso ad altre attività che lasciano “sconcertati”:

– servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) -> Dal 20 Gennaio

– pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e ATTIVITA’ COMMERCIALI (salvi quelli necessari “per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona) -> Dal 1 Febbraio o dalla data di efficacia del DPCM che definisce le attività incluse/escluse

– colloqui con i detenuti -> Dal 20 Gennaio

– avvocati difensori, consulenti, periti e ausiliari del magistrato nei tribunali -> Dall’8 Gennaio

La lista delle “attività essenziali” verrà individuata da DPCM entro 15 giorni. Vi chiediamo quindi per favore di NON chiederci in privato se questo o quel negozio rientra o no nei servizi essenziali fino all’uscita di questo testo. Non appena il DPCM verrà pubblicato vi informeremo nel dettaglio.

– GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (Validità dall’8 Gennaio 2022)

Viene descritta la procedura dei casi positivi a scuola, differenziata per tipologia.

Questa procedura si applica solo agli alunni.

– Nidi e scuole infanzia (quindi 0-6 anni): Con un caso di positività viene interrotta l’attività per 10 giorni

– Scuole primarie: Con un caso di positività viene fatto un tampone a tutta la classe (T0) e uno a 5 giorni (T5) (il tampone può essere molecolare o rapido antigienico). Se da questo screening massivo emerge almeno un altro caso (quindi totale 2 casi positivi) la classe viene messa in DAD per 10 giorni.

– Scuole secondarie di I grado e II grado: Con un caso di positività la classe rimane in presenza con “auto sorveglianza” ma indossando le mascherine FFP2 in aula. Con due casi di positività la procedura viene differenziata in base allo stato vaccinale/guarigione da covid:

– vaccinati o guariti da meno di 4 mesi oppure vaccinati con dose di richiamo -> mascherine ffp2 ma didattica in presenza con auto sorveglianza se ci sono sintomi covid.

– per gli altri studenti che non ricadono nelle condizioni descritte precedentemente si applica la DAD per 10 giorni.

Con 3 casi di positività tutta la classe viene messa in DAD per 10 giorni, a prescindere dallo stato vaccinale o di guarigione.

Nota: Al momento non è chiaro se si possa applicare la quarantena di 14 giorni senza tampone (o 10 con un tampone) per gli studenti al posto dello screening massivo (2 tamponi t0 e t5 a distanza di 5 giorni) come previsto dalla circolare 11 Agosto. Non appena sarà chiarito questo vi informeremo.

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DECRETO LEGGE N. 221 – 24 DICEMBRE 2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”

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Nella serata del 24 Dicembre è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo DL 221 sulle nuove misure restrittive del Governo in merito al Covid19 , trovate il testo integrale a questo link.

Come di consueto andiamo ad analizzare i punti salienti del nuovo testo:

– PROROGA STATO DI EMERGENZA (31 Marzo 2022)

– PROROGA DELL’UTILIZZO DEL GREENPASS BASE PER LAVORO, MEZZI DI TRASPORTO E UNIVERSITA’ (fino al 31 Marzo 2022)

– RIDUZIONE DELLA DURATA DEL GREENPASS (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19) (dal 1 Febbraio 2022)

– OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)

– MASCHERINA FFP2 (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)

– GREENPASS RAFFORZATO ANCHE PER CONSUMI AL BANCO (dal 25 Dicembre al 31 Marzo 2022)

– CHIUSURA DI SALE DA BALLO, DISCOTECHE E EVENTI DI MASSA E FESTE ALL’APERTO (Dal 25 dicembre al 31 Gennaio 2022)

– ACCESSO DEI VISITATORI A STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E HOSPICE (dal 30 Dicembre al 31 Marzo 2022)

– ULTERIORI UTILIZZI DEL GREENPASS RAFFORZATO IN ATTIVITA’ DOVE FINORA ERA SUFFICIENTE IL GREENPASS BASE (Dal 10 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022)

– DISPOSIZIONI PER CHI ENTRA IN ITALIA (dal 25 Dicembre 2021)

– TRACCIAMENTO CASI POSITIVI A SCUOLA

– MASCHERINE FFP2 A SCUOLA

– PROROGA STATO DI EMERGENZA (31 Marzo 2022)

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 Marzo 2022, andando quindi oltre i due anni dal suo inizio (31 Gennaio 2020). Attendiamo quindi da chi di dovere ulteriori chiarimenti visto che il limite della durata delle emergenze è 24 mesi.

Contestualmente a questa proroga sono stati prorogati al 31 Marzo 2022 i termini di vecchi decreti (19/2020 e 33/2020) che autorizzano il Governo ad adottare misure urgenti per contrastare il rischio di diffusione del virus Covid-19 in tema di circolazione, chiusura di strade, parchi o attività e di quarantena per i soggetti venuti a contatto con positivi.

– PROROGA DELL’UTILIZZO DEL GREENPASS BASE PER LAVORO, MEZZI DI TRASPORTO E UNIVERSITA’ (fino al 31 Marzo 2022)

Al comma 3 dell’articolo 8 del DL 221 vengono modificati al 31 Marzo 2022 i termini di scadenza dei seguenti utilizzi del greenpass base (precedentemente al 31 Dicembre 2021). Quindi verrà richiesto il greenpass base fino al 31 Marzo 2022 nei seguenti casi previsti dalla legge 87/2021:

– Per gli studenti universitari che accedono alle lezioni (9-ter comma 1)

– Per i visitatori che accedono alle strutture di istituzioni scolastiche (9-ter.1 comma 1)

– Per chiunque acceda alle strutture universitarie, alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni collegate all’università (9-ter.2 comma 1)

Mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni regionali e intercity/alta velocità, autobus a noleggio, trasporto pubblico locale, funivie e cabinovie al chiuso (9-quater comma 1)

– Accesso ai luoghi di lavoro per settore pubblico (9-quinquies comma 1)

– Accesso agli uffici giudiziari per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (9-sexies comma 1)

– Accesso ai luoghi di lavoro per il settore privato (9-septies comma 1)

Di fatto quindi tutte le limitazioni ai luoghi di lavoro pubblico e privato, mezzi di trasporto e università vengono prorogate al 31 Marzo 2022. 

Inoltre per effetto del comma 5 dell’articolo 8 vengono prorogate al 31 Marzo 2022 tutte le disposizioni sull’utilizzo già in zona bianca del greenpass rafforzato al posto del greenpass base che avevamo visto nel DL 172

– RIDUZIONE DELLA DURATA DEL GREENPASS (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19) (dal 1 Febbraio 2022)

A partire dal 1 Febbraio il greenpass rilasciato al termine del ciclo vaccinale avrà una durata di 6 mesi anziché 9 (comma 3) . Viene ridotta a 6 mesi anche la durata del greenpass a seguito della cosiddetta “terza dose o booster” prevista dal comma 4-bis.

Questo vuol dire che chi ha effettuato le due dosi prima del 1 Agosto 2021 si troverà il 1 Febbraio privo di certificazione verde (6 mesi). Quindi nel mese di Gennaio tutti coloro che si sono vaccinati nei mesi di Giugno e Luglio dovranno effettuare la terza dose pena la perdita della certificazione verde nel momento in cui entrerà in vigore il termine di questo nuovo decreto (esempio chi si è vaccinato il 15 Luglio oggi ha un greenpass valido fino al 15 Marzo, con la riduzione del termine a 6 mesi dal 1 Febbraio vedrà ridursi la scadenza al 15 Gennaio trovandosi di fatto senza greenpass).

– OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)

Dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Gennaio 2022 per quanto disposto dall’articolo 4 del DL 221 “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca”

Quindi anche in zona bianca viene applicata la norma di questo DPCM 2021 che riporta quanto segue:

Art.1 comma 1: 1. E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

Art.1 comma 2: 2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Pertanto a differenza di quanto riportato dai giornali in zona bianca vige l’obbligo di avere “i dispositivi di protezione delle vie respiratorie” sempre con sé e di indossarli sempre nei luoghi al chiuso mentre all’aperto si possono continuare a non indossare se è garantito l’isolamento continuativo da persone non conviventi.

Per cui se camminate da soli o con la famiglia in un luogo non affollato anche oggi NON si deve indossare nessuna mascherina. Non va inoltre indossata (comma 3 punto c) se state svolgendo attività sportiva oltre ai bambini sotto 6 anni o a chi ha un esonero di un medico per patologie incompatibili. 

– MASCHERINA FFP2 (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)

Viene introdotto l’obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2 (quindi non più di tipo chirurgico o di stoffa) nelle seguenti situazioni:

– spettacoli aperti al pubblico che si svolgano al chiuso o all’aperto in sale teatrali, da concerto, cinema, intrattenimento o musica dal vivo o assimilati

– eventi e competizioni sportive al chiuso o all’aperto 

– mezzi di trasporto (art. 9-quater dl 52 convertito in legge 87/2021) come aerei, navi, traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie, mezzi di trasporto pubblico locale o regionale

Sempre all’articolo 4 viene impedita la consumazione di cibi e bevande al chiuso per le attività elencate nei primi due punti (spettacoli e eventi sportivi al chiuso). Quindi si accederà al cinema, ad esempio, solo con greenpass rafforzato, indossando una FFP2 e senza poter mangiare o bere per tutto il tempo della permanenza…

– GREENPASS RAFFORZATO ANCHE PER CONSUMI AL BANCO (dal 25 Dicembre al 31 Marzo 2022)

L’articolo 5 introduce la necessità di possedere il greenpass rafforzato (vaccinazione o guarigione) per “il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione”. Sono esclusi da questo obbligo i minori di 12 anni e chi è esonerato dalla vaccinazione (comma 3 dl 52)

Quindi per entrare in un bar o in un ristorante e acquistare da asporto NON serve nessun greenpass, mentre servirà il greenpass da vaccinazione o guarigione (c.d. rafforzato) per consumare al banco o al tavolo al chiuso in qualsiasi servizio di ristorazione.

 -CHIUSURA DI SALE DA BALLO, DISCOTECHE E EVENTI DI MASSA E FESTE ALL’APERTO (Dal 25 dicembre al 31 Gennaio 2022)

Vengono vietate dall’articolo 6 feste e concerti che implichino assembramenti anche in spazi aperti. Vengono inoltre chiuse tutte le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Questa chiusura ovviamente riguarda le attività, quindi anche chi ha greenpass da vaccino non potrà entrare in quanto la norma non ricade sui cittadini ma sulle attività stesse.

– ACCESSO DEI VISITATORI A STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E HOSPICE (dal 30 Dicembre al 31 Marzo 2022)

L’accesso dei visitatori in queste strutture potrà avvenire solo in possesso di una delle seguenti condizioni:

– Vaccinazione completa sia del ciclo primario (1 dose se J&J o 2 se gli altri vaccini) più la dose di richiamo (booster o terza dose)

– Vaccinazione con ciclo primario (1 dose se J&J o 2 se gli altri vaccini) o guarigione (quindi il cosiddetto “greenpass rafforzato”) unito però ad un test (antigienico o molecolare) eseguito entro le 48 ore precedenti. 

Viene quindi introdotto un ulteriore livello di sbarramento, ovvero le 3 dosi di vaccino o 2 dosi con tampone. Per ora questa certificazione non ha un nome e infatti nel decreto viene derogato il controllo in modalità cartacea, questo in attesa probabilmente che nell’app verificac19 venga introdotto il “mega greenpass” nelle modalità di controllo.

Specifichiamo che come da titolo questa limitazione vale PER I VISITATORI e non per i lavoratori di queste strutture. 

– ULTERIORI UTILIZZI DEL GREENPASS RAFFORZATO IN ATTIVITA’ DOVE FINORA ERA SUFFICIENTE IL GREENPASS BASE (Dal 10 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022)

Dal 10 Gennaio non sarà più sufficiente il greenpass base ma servirà quello rafforzato (vaccino o guarigione) nei seguenti casi:

– Musei, luoghi della cultura e mostre (punto c)

– Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere al chiuso inclusi gli spogliatoi e le docce (sono esclusi solo chi accompagna persone non autosufficienti per età o disabilità) (punto d)

– centri termali (punto f)

– centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (punto g)

– sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò (punto h)

Per tutti i dettagli vi lasciamo il link alla legge 87 dove sono stati ripresi questi punti per delimitare l’applicazione del greenpass rafforzato (vedere articolo 9-bis)

Anche in questo caso sono esclusi i minori di 12 anni o chi è esentato dalla vaccinazione per motivi di salute e le disposizioni riguardano i cittadini che accedono a questi servizi o attività e non i lavoratori.

– DISPOSIZIONI PER CHI ENTRA IN ITALIA (dal 25 Dicembre 2021)

L’articolo 11 introduce delle disposizioni per chi entra in Italia (quindi sia turisti che vengono in Italia sia cittadini italiani che rientrano dall’estero). Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera effettuano, anche a campione, presso aeroporti, porti o alle frontiere test antigienici o molecolari ai viaggiatori che entrano in Italia. In caso di positività il viaggiatore, a proprie spese, deve sottoporsi a isolamento fiduciario per 10 giorni.

Su questo punto vogliamo specificare che la permanenza in “covid hotel” di 10 giorni è prevista solo DOVE NECESSARIO, e non obbligatoria. Si potrà fare isolamento nella propria abitazione in caso di rientro in Italia dopo un viaggio.

– TRACCIAMENTO CASI POSITIVI A SCUOLA

All’articolo 13 vengono stanziati 9 milioni di euro per “assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole per l’a.s. 2021-2022 “attraverso il “supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test e di quelle correlate di analisi e refertazione attraverso laboratori militari della rete di diagnostica molecolare” 

Ci sono poi ulteriori stanziamenti di soldi pubblici per il personale medico e paramedico che svolgerà l’attività di testing ma nel decreto non ci sono dettagli su come verranno utilizzati questi fondi aggiuntivi.

Restano quindi solamente notizie di giornale, non confermate dal testo di legge, i test al rientro dalle vacanze natalizie per gli studenti. La situazione quindi andrà monitorata nelle prossime settimane per individuare eventuali iniziative ministeriali su attività di testing agli studenti.

– MASCHERINE FFP2 A SCUOLA

All’articolo 16 vengono previste le forniture di mascherine FFP2 o FFP3 alle scuole destinate al personale scolastico (a-bis del DL 111):

“a-bis sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3”

Nessuna novità quindi per gli studenti a differenza di quanto scritto nella giornata di Natale e che aveva allarmato alcuni genitori.

Abbiamo provato a riassumere i punti salienti introdotti da questo decreto rilasciato durante la vigilia di Natale. Ovviamente anche in questo caso il decreto andrà convertito entro 60 giorni pena decadenza e seguiremo l’iter parlamentare per segnalare eventuali modifiche significative a questo testo

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ALCUNI CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO VACCINALE E COME RISPONDERE A RICHIESTE ILLEGITTIME

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In molti ci state scrivendo segnalando richieste da parte dei dirigenti scolastici in riferimento al DL 172 che prevede l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Vogliamo quindi provare a riassumere quali sono i nostri diritti e i nostri doveri in modo che tutti voi possiate difendervi per quanto possibile.

1) Le richieste prima del 15 Dicembre di presentazione di certificati vaccinali, esoneri o super greenpass sono illegittime.

Qualora abbiate già ricevuto richieste di consegnare documentazione prima del 15 Dicembre potete rispondere alla richiesta in questo modo:

“Il DL 172/2021 che ha istituito l’obbligo vaccinale è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 26 Novembre ma come previsto dall’articolo 2 comma 1 entra in vigore dal 15 Dicembre. Pertanto fino a tale data non può essere fatta nessuna verifica dello stato vaccinale e l’accesso a lavoro segue quanto previsto dal DL 127 convertito in legge 165 ovvero con certificazione verde covid19 (c.d. greenpass) “

Di seguito il link alla gazzetta ufficiale

2) Il 15 Dicembre senza super greenpass sarò sospeso immediatamente?

No. La procedura di sospensione per le categorie coinvolte dal DL 172 è ben dettagliata nei commi 3 e 4 degli articoli 1 (per i lavorati sanitari iscritti agli ordini professionali) e 2 (per personale scolastico, difesa, polizia, ecc.).

Il 15 dicembre i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni (per le altre strutture scolastiche) e i responsabili delle strutture dove i lavoratori prestano servizio (per difesa, sicurezza, polizia, ecc.) “verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.

Ovvero la piattaforma di verifica è la stessa utilizzata ad oggi per il greenpass nei luoghi di lavoro (ricordiamo per le scuole ad esempio la piattaforma attraverso al quale ogni mattina viene verificato il possesso della certificazione verde c.d. “greenpass) ma ovviamente, SOLO DAL 15 DICEMBRE, la verifica dovrà accertare l’avvenuta vaccinazione o guarigione e non il possesso del cosiddetto “greenpass base” necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

Per i lavoratori del campo sanitario ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI invece la verifica avviene dai rispettivi ordini “avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2”. Anche in questo caso quindi verrà fatta una verifica massiva attraverso i codici fiscali degli iscritti per verificare se si è adempiuto all’obbligo vaccinale.

In questa fase NON è prevista nessuna sospensione dall’attività lavorativa pertanto si potrà continuare ad accedere a lavoro con il greenpass “base” secondo le consuete modalità. La sospensione è prevista dal comma 3 degli articoli 1 (lavoratori sanitari iscritti agli ordini professionali) e 2 (per le nuove categorie soggette all’obbligo) e a seguito dei seguenti punti da rispettare:

– “Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.”

Quindi dovete “essere invitati a produrre entro 5 giorni “ la documentazione elencata. Anche la consegna di un appuntamento o della richiesta di vaccinazione sono documenti sufficienti per poter continuare a lavorare, ma i termini sono 20 giorni al massimo per eseguire la vaccinazione.

“In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”

Solo con questa comunicazione scritta sarete sospesi da lavoro. Fino a questa comunicazione non può essere impedito l’accesso a lavoro presentando il greenpass base come per tutti i lavoratori del settore pubblicato e privato ( DL 127 convertito in legge 165/21). La comunicazione avverrà in caso non rispondiate entro 5gg al primo invito oppure, in caso abbiate presentato appuntamento per vaccinazione, non abbiate trasmesso entro 3gg dall’appuntamento (che comunque non può essere più lontano di 20 giorni) il certificato di avvenuta vaccinazione.

Per i lavoratori sanitari iscritti agli ordini la richiesta arriverà dall’ordine professionale e anche in questo caso sono previsti 5 giorni per rispondere. La comunicazione della sospensione arriverà “decorsi i termini” dall’ordine professionale che “determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel  relativo Albo professionale”. Qualora siate iscritti all’ordine ma siate lavoratori dipendenti il comma 4 prevede che per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente ” venga inviata comunicazione “anche al datore di lavoro”.

Pertanto qualora riceviate lettere di sospensione (o minacce di sospensione) senza il rispetto di questo iter comunicativo potete rispondere in forma scritta citando i punti di legge sopra riportati.

– Ho un esenzione dalla vaccinazione, ricado comunque nell’obbligo?

Per i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale (scuola, difesa, polizia, ecc.) al comma 2 viene specificato che si applicano “le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 2 e 7”. L’articolo 4 è quello introdotto sempre nello stesso decreto ovvero l’obbligo vaccinale per il ciclo primario più la dose di richiamo per i lavoratori sanitari. Al comma 2 troviamo che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”

Pertanto per tutte le categorie sottoposte a obbligo vaccinale in caso di esenzione attestata dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari NON SUSSISTE L’OBBLIGO. 

Qualora quindi dopo il 15 dicembre veniate contattati dal vostro responsabile / dirigente scolastico / ordine professionale e siate in possesso dell’esenzione consegnando questa documentazione siete esonerati (o differiti temporaneamente a seconda del tipo di certificato che avete) da questo obbligo e non potete essere sospesi. La circolare che definisce come avere questa esenzione o differimento è la 35309 del 4 Agosto

Ricordiamo che recentemente i termini sono stati prorogati al 31 Dicembre senza bisogno di ulteriore documentazione (circolare 53922 del 25 Novembre )

– E se ho avuto il Covid devo comunque vaccinarmi?

Anche in questo caso la risposta è NO. In caso abbiate avuto il covid da meno di 6 mesi in presenza di richieste in merito al DL 172 potete consegnare il certificato attestante la guarigione da malattia da meno di 6 mesi per non essere sospesi. La parte del DL 172 che potete citare è l’articolo 1 (in caso di professionisti sanitari) o 2 (per le altre categorie sottoposte a obbligo) comma 3, nello specifico:

” Chi accerta l’obbligo invita entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″

L’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale sono appunto la condizione di guarigione che, come previsto dalla circolare 32884 del 21 Luglio prevedono “la vaccinazione preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi”. Per analogia infatti anche il greenpass viene rilasciato per 6 mesi dalla guarigione, equiparando di fatto i vaccinati ai guariti da meno di 6 mesi.

Auspichiamo comunque che tutti questi aspetti vengano chiariti da apposite circolari per evitare incomprensioni e necessità di dover discutere con i proprio responsabili su temi così delicati come quelli della vaccinazione e del lavoro. In attesa di queste comunicazioni invitiamo comunque tutti a leggere la documentazione ufficiale in modo da poter far rispettare i propri diritti.

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