Autorevoli ed interessanti opinioni sul tema

VACCINATO NON SIGNIFICA IMMUNIZZATO: ANTIMORBILLO INEFFICACE –Nel 2019 Plotkin chiese nuovi studi

Esiste un correlato di protezione per il vaccino anti-morbillo? Il celeberrimo Stanley Alan Plotkin, immunologo e autore del libro Vaccines, riferimento mondiale in materia di vaccini e vaccinazioni, il 1° novembre 2019 pubblica sul The Journal of Infectious Diseases della Oxford University un inatteso articolo ribadendo le ormai note criticità riguardo l’uso dell’antimorbillo su larga scala. Tra queste:

  • il ritorno della malattia in popolazioni altamente vaccinate;
  • il fallimento della teoria dell’immunità di gregge per mezzo della sola vaccinazione;
  • l’impossibilità di definire un’esatta diluizione protettiva degli anticorpi vaccino-indotti in assenza di opportune indagini sierologiche su ampi campioni della popolazione attuale;
  • il propagarsi di genotipi di morbillo non coperti dagli odierni vaccini (sgradito fenomeno noto col nome di “rimpiazzo vaccinale”).

Un tosto grattacapo per i sostenitori dell’obbligatorietà e i negazionisti dei possibili danni legati alla pratica delle vaccinazioni di massa, da sempre devoti al tenace Dr. Plotkin. Ecco cosa scrive il professore nella sua breve e chiara disamina.

«Purtroppo il morbillo dilaga di nuovo in Europa e negli Stati Uniti [1, 2]. Perciò è importante conoscere i correlati di protezione contro il morbillo e valutare sia la suscettibilità individuale e delle popolazioni, sia quella di coloro che sono stati già vaccinati.

Da quanto ho imparato negli anni, stabilire il correlato di protezione per un vaccino non è facile. Ne scrissi per la prima volta nel 2001, provando a semplificare l’argomento con certe definizioni e criteri [3]. Ma com’è noto dalla notte dei tempi, ho poi compreso che niente è semplice [4]! Le ragioni di questa complessità sono molteplici, inclusa la mancanza di standardizzazione dei test immunologici critici, la varietà di risposte immunitarie delle cellule e degli anticorpi, e i molti modi d’interagire di queste funzioni. Inoltre, alla stima dei correlati di protezioneconcorrono: la concentrazione della carica infettante e il numero di esposizioni.

E’ a fronte di tali circostanze scoraggianti che Bolotin et al., in questa uscita del The Journal of Infectious Diseases [5], hanno riconsiderato i dati sui correlati di protezione del vaccino contro il morbillo. L’oggetto è a lungo dipeso da uno studio di Chen et al [6] su un’epidemia di morbillo, in cui i soggetti avevano fornito campioni di sangue prima della vaccinazione e dopo una successiva epidemia di morbillo. La conclusione dello studio, basata sui risultati di un test immunosorbente enzimatico ELISA, fu che 120 mIU di anticorpi contro il virus del morbillo corrispondevano al correlato di protezione per il morbillo diagnosticato clinicamente.

Per diversi motivi, l’accuratezza di quel numero (120mIU), sebbene fosse e sia utile, non è mai stata confermata.

Anzitutto, il livello di anticorpi era stato misurato con il metodo ELISA, il quale non misura gli anticorpi rispetto al loro ruolo. Gli anticorpi hanno svariate funzioni, tra cui la neutralizzazione, la prevenzione di attacchi all’organismo e la stimolazione dell’attività delle cellule Natural Killer (NK). Inoltre le risposte cellulari al virus del morbillo sono definite dalla malattia, e in certe malattie queste risposte si sommano alla protezione anticorpale. Pertanto è essenziale il riesame dei correlati di protezione per il vaccino del morbillo che Bolotin et al. hanno tentato di fare.

Vaccino morbillo meno efficace contro i nuovi genotipi

Nel 19° secolo Panum [7] constatò che l’infezione naturale da morbillo nelle Isole Faroa conferiva immunità permanente alla malattia e senza dubbio quell’osservazione potrebbe ancora essere vera. Il vaccino invece causa un’infezione attenuata e in tal caso i livelli di anticorpi nei vaccinati non restano alti per sempre. L’esigenza di una rivalutazione dell’efficacia a lungo termine del vaccino per il morbillo è dettata dalla situazione attuale [8].

Benché la grande maggioranza dei vaccinati contro il morbillo rimanga sieropositiva a tempo indefinito, la circolazione di nuovi genotipi di virus del morbillo potrebbe essere importante, come nel caso del vaccino per la parotite.

Ora stanno circolando i genotipi B3 e D8, e questi virus non sono ben neutralizzati dagli anticorpi per il genotipo del vaccino (ossia il tipo A) come dagli anticorpi emersi contro i nuovi ceppi [9]. Ancor più importante, col passare del tempo una minoranza dei vaccinati perde gli anticorpi quindi torna ad essere suscettibile all’infezione da morbillivirus selvaggio.

Esempi di fallimento vaccinale

  • Di recente Cherry e Zahn hanno mostrato che in California l’11% dei casi di morbillo concerneva persone vaccinate con due dosi di vaccino[10].
  • Uno studio condotto in Spagna ha rilevato che, tra il 2003 e il 2014, 132 casi di morbillo erano avvenuti in soggetti vaccinati con due dosi di vaccino [11].
  • In un’unità psichiatrica per adolescenti si è osservato che a un caso di morbillo tra non vaccinati corrispondeva un tasso di malattia del 7% tra i contatti vaccinati benché in questi i sintomi fossero lievi [12].
  • In Olanda un focolaio di morbillo tra il personale ospedaliero suggerisce che un basso livello di anticorpi neutralizzanti corrisponda al fallimento della protezione [13].

Sfortunatamente, il livello pienamente protettivo di anticorpi neutralizzanti è sconosciuto.

Indagini sui vaccinati

La possibilità che si verifichino infezioni da morbillo subcliniche o asintomatiche nei vaccinati va tenuta in considerazione. Nonostante io non sia al corrente di escrezioni virali da parte di soggetti vaccinati che manifestano qualche sintomo del morbillo, si dovrebbe cercare di isolare il virus presente in questi pazienti. Inoltre, sono sconosciute le ragioni per cui in alcuni soggetti vaccinati svaniscono gli anticorpi, e si renderebbe necessaria la determinazione di nuovi correlati protettivi basati sugli anticorpi neutralizzanti o su qualche altra funzione immunitaria.

Le epidemie di morbillo in corso in Europa e negli USA sarebbero servite a un importante scopo se si fossero prelevati campioni dai contatti esposti prima che si ammalassero o no. La comunità scientifica dovrebbe trarre vantaggio dalla situazione odierna causata dalla resistenza al vaccino e dalla scarsa conoscenza della vaccinazione, per meglio definire i correlati d’immunità al morbillo.»

A conclusione del valevole intervento del Prof. Plotkin vorremmo richiamare l’attenzione dei lettori sull’uso che oggi si fa a mezzo stampa delle informazioni riguardo il morbillo: demonizzare i non vaccinati o ritenere che le epidemie siano imputabili unicamente alle scarse coperture vaccinali è evidentemente un errore. Come si apprende dall’articolo è complesso stabilire l’effettivo livello di anticorpi necessari alla protezione, così come l’origine di un contagio. E’ invece plausibile collocare l’inefficacia del vaccino tra le prime cause. Servono nuovi studi. Speriamo l’appello dell’illustre vaccinologo non resti inascoltato.

Bibliografia

1. Zimmerman LA, Muscat M, Singh S, et al. Progress toward measles elimination – European region, 2009-2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2019; 68:396–401. | Google Scholar | Crossref | Search ADS | PubMed | WorldCat

2. Patel M, Lee AD, Redd SB, et al. Increase in measles cases – United States, January 1-April 26, 2019. Am J Transplant 2019; 19:2127–30. | Google Scholar | Crossref | Search ADS | PubMed | WorldCat

3. Plotkin SA. Immunologic correlates of protection induced by vaccination. Pediatr Infect Dis J 2001; 20:63–75. | Google Scholar | Crossref | Search ADS | PubMed | WorldCat

4. Plotkin SA. Complex correlates of protection after vaccination. Clin Infect Dis 2013; 56:1458–65. | Google Scholar | Crossref | Search ADS | PubMed | WorldCat

5. Plotkin SA. Measles: breakouts and breakthroughs. J Pediatric Infect Dis Soc 2019; doi:10.1093/jpids/piz043. | WorldCat

6. Chen RT, Markowitz LE, Albrecht P, et al. Measles antibody: reevaluation of protective titers. J Infect Dis 1990; 162:1036–42. | Google Scholar | Crossref | Search ADS | PubMed | WorldCat

7. Panum P. Observation made during the epidemic of measles on the Faroe Islands in the year 1846. Med Classics 1939; 3:839–86. | WorldCat

8. Bolotin et al. What is the evidence to support a correlate of protection for measles? A systematic review. J Infect Dis 2019. In this issue. | WorldCat

9. Melenotte C, Zandotti C, Gautret P, Parola P, Raoult D. Measles: is a new vaccine approach needed? Lancet Infect Dis 2018; 18:1060–1. | Google Scholar | Crossref | Search ADS | PubMed | WorldCat

10. Cherry JD, Zahn M. Clinical characteristics of measles in previously vaccinated and unvaccinated patients in California. Clin Infect Dis 2018; 67:1315–9. | Google Scholar | Crossref | Search ADS | PubMed | WorldCat

11. Risco-Risco C, Masa-Calles J, López-Perea N, Echevarría JE, Rodríguez-Caravaca G. Epidemiology of measles in vaccinated people, Spain 2003-2014. Enferm Infecc Microbiol Clin 2017; 35:569–73. | Google Scholar | Crossref | Search ADS | PubMed | WorldCat

12. Hubiche T, Brazier C, Vabret A, Reynaud S, Roudiere L, Del Giudice P. Measles transmission in a fully vaccinated closed cohort: data from a nosocomial clustered cases in a teenage psychiatric unit. Pediatr Infect Dis J 2019. In press. | WorldCat | Studio di revisione originale | PDF

13. Hahné SJ, Nic Lochlainn LM, van Burgel ND, et al. Measles outbreak among previously immunized healthcare workers, the Netherlands, 2014. J Infect Dis 2016; 214:1980–6. | Google Scholar | Crossref | Search ADS | PubMed | WorldCat


Note

Potenziali conflitti d’interesse. Stanley Alan Plotkin dichiara di ricevere proventi da Merck, GlaxoSmithKline e Sanofi al di fuori della suddetta opera. L’autore ha consegnato il ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest. I conflitti ritenuti rilevanti dagli editori in relazione al presente articolo sono stati dichiarati.

Originale: “Is There a Correlate of Protection for Measles Vaccine?” di S.A. Plotkin

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Obbligo vaccinale e dipendenti sospesi, TAR Lazio ordina pagamento metà stipendio.

“Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale – e l’assicurazione di un sostegno economico vitale – idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster “tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo. Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 27/01/2022 n. 544, nei sensi indicati”.

normalizzare l’infezione covid 19 nei bambini

Dott. Zuccotti (pediatra): “Credo che l’altra via sia quella di, a questo punto, andare a normalizzare questa infezione, partendo proprio dai bambini. Cioè trattarlo come se fosse, almeno in età pediatrica nei bambini, come una normale influenza: è sintomatico, sta poco bene, sta a casa, nel momento in cui supera la sua fase influenzale, la sua fase acuta, ritorna a scuola ma senza neanche il bisogno di eseguire nessun tipo di tampone“

Chissà a chi conviene continuare a chiudere intere classi al primo starnuto proprio adesso che il vaccino per la fascia 5-11 sta per vedere la sua approvazione negli USA…. Qualche dubbio?

Fonte:

Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana

Primi casi segnalati di coaguli di sangue che causano ictus nei giovani adulti dopo la vaccinazione COVID-19 AstraZeneca

La prima paziente, una donna di 30 anni, ha avuto un mal di testa intermittente sul lato destro e intorno agli occhi sei giorni dopo il vaccino. Cinque giorni dopo si svegliò con una sensazione di sonnolenza e debolezza al viso, al braccio e alla gamba sinistra. L’imaging ha rivelato un’arteria cerebrale media destra bloccata con infarto cerebrale e coaguli di sangue nella trombosi della vena porta destra. Ha subito un intervento chirurgico al cervello per ridurre la pressione nel cranio, rimozione e sostituzione del plasma e ha ricevuto il farmaco anticoagulante fondaparinux, ma sfortunatamente è morta.

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CORONAVIRUS E DATI PERSONALI

Vi postiamo questo video fatto da esperti della Pubblica Amministrazione.

Coronavirus e dati personali – analisi di L. Tamos (27/02/2020)

Ricordiamo, come sempre, che una norma, se ritenuta ingiusta, va contestata nella sede opportuna.
Fino a che non viene ritenuta ingiusta rimane vigente.
Buona lettura

VACCINI COVID19 – STUDIO LANCET

https://www.facebook.com/1325093637548307/posts/3623102387747409/?d=n

VACCINI COVID19 – STUDIO LANCET

Il 21 Novembre 2020 è stato pubblicato uno studio su Lancet sui #vaccini #covid19 [1] di cui politici e stampa ci ricordano l’imminente arrivo.

La pubblicazione esprime comunque alcuni dubbi su questi prodotti, riepiloghiamo qui i punti più significativi che speriamo servano ad aprire una discussione seria e priva di conflitti di interesse sull’argomento:

“i risultati dei test sono stati annunciati attraverso comunicati stampa, lasciando molte incertezze [..] Sono disponibili pochi dati sulla sicurezza. Dubbi anche su quanto saranno efficaci nella popolazione più anziana o con patologie pregresse ed è poco chiaro quanto saranno efficaci nella prevenzione dagli effetti più gravi”

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GRAVE MALATTIA AUTOIMMUNE DA VACCINO ANTIDIFTOTETANICO: ASL CONDANNATA AL RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITÀ MEDICA (SENTENZA SEZIONE CIVILE TRIBUNALE DI PISTOIA N. 211 PUBBLICATA IL 27 FEBBRAIO 2020)

Link originale.

07 GIU GRAVE MALATTIA AUTOIMMUNE DA VACCINO ANTIDIFTOTETANICO: ASL CONDANNATA AL RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITÀ MEDICA (SENTENZA SEZIONE CIVILE TRIBUNALE DI PISTOIA N. 211 PUBBLICATA IL 27 FEBBRAIO 2020)

Lo scorso Febbraio, la Sezione Civile del Tribunale di Pistoia condanna la ASL al risarcimento e a corrispondere un vitalizio per danni vaccinali.

Un dipendente di una ditta della zona, obbligato per motivi lavorativi alla vaccinazione antitetanica, viene sottoposto al vaccino diftavax antidiftotetanico senza alcun consenso informato.

Contrae una grave malattia autoimmune che gli causa un’invalidità civile del 75%.

Dopo aver ottenuto il riconoscimento di danno da vaccino ai sensi della Legge 210/92, il danneggiato chiede un risarcimento alla ASL.

Il Tribunale accerta le gravi responsabilità per aver somministrato un vaccino diverso rispetto a quello richiesto (antidiftotetanico anziché antitetanico) in assenza di consenso informato e condanna la ASL.

Di seguito, la sentenza.

——————-

Repubblica Italiana

Tribunale di Pistoia

In Nome del Popolo Italiano

il giudice XXXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. XXXXXX tra le parti:
 ******* con gli avv. **** ****

ATTORE

AZIENDA USL 3 PISTOIA con l’avv. ********

CONVENUTA

Decisa a Pistoia in data 18/02/2020 sulle seguenti conclusioni:

Attore: per l’accoglimento della propria domanda risarcitoria con reiezione delle contestazioni avversarie e condanna di parte convenuta al pagamento di euro 161.686,00 quale danno non patrimoniale o la diversa somma di giustizia oltre euro 100.000,00 quale danno morale o la diversa somma di giustizia, comunque non inferiore al 33% del danno complessivo, oltre alla somma di euro 14.331,99 per ogni anno di lavoro perso da parte dell’attore per non
 meno di anni 10 o la diversa somma di giustizia; con vittoria di spese, competenze e onorari e distrazione delle stesse in favore dei procuratori di parte attrice ex art. 93 c.p.c..

Convenuta: come da foglio di pc depositato in via telematica in data 15.5.2019 ossia, in tesi respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi e condanna alle spese di c.t.u.; in ipotesi e in via istruttoria, per il rinnovo della c.t.u. medica con affidamento dell’incarico ad un collegio composto da un medico -legale e da uno specialista nella disciplina, con specifica e pratica conoscenza della materia.

Con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio e di c.t.u..

Fatto e diritto

Ricorre ex art. 702bis c.p.c. XXXXX chiedendo accertarsi la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione del vaccino TD arbitrariamente effettuato dalla USL Pistoia e i danni da se medesimo patiti, accertarsi altresì il danno biologico e/o esistenziale e dichiarare la
 responsabilità della USL convenuta per i postumi e/o i danni tutti, psichici e fisici, patiti e patiendi nonché lavorativi riportati a seguito dell’evento in 
oggetto, con conseguente condanna della resistente Azienda USL 3 di Pistoia al pagamento in proprio favore della somma ritenuta di giustizia all’esito dell’istruttoria, oltre al danno morale e/o esistenziale da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione ” dalle singole scadenze al saldo “.

Rappresenta il ricorrente di essersi recato, in data 5.9.2008, presso la USL di Pistoia onde effettuare la vaccinazione antitetanica richiesta dal proprio datore
 di lavoro e di essere stato invece, in quell’occasione e senza il proprio
 preventivo consenso e la necessaria informativa, sottoposto anche a vaccinazione antidifterica che gli provocava da subito gravi conseguenze sulla salute ” con febbri alte, progressiva perdita di funzioni e, infine, impossibilità a lavorare “, con progressivo peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche oltre che umane e lavorative. Per tali motivi, rimasti senza esiti tentativi di conciliazione ante iudicium , lo stesso chiede alla USL il risarcimento di tutti i danni patiti a causa della vaccinazione eseguita erroneamente e in assenza di consenso. 
Si costituisce l’azienda convenuta, contestando le avverse pretese sia nell’an 
che nel quantum argomentando, in particolare, circa la correttezza dell’operato della USL e la mancanza di profili di responsabilità a carico della stessa, infine avanzando istanza per il mutamento del rito ex art. 702ter co. 3 c.p.c..
 Disposto il mutamento di rito e concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 
c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo prove per testi e c.t.u. medico -legale e all’udienza del 29.10.2019 le parti hanno precisato le proprie conclusioni così come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.

 

A giudizio di questo Tribunale, la domanda risarcitoria di parte ricorrente XXXXX deve essere accolta, nei limiti e con le precisazioni di seguito esposti.

1.I. A livello di an , nell’ottica della valutazione in ordine alla sussistenza o meno di un’ipotesi di responsabilità civile da illecito a carico della USL convenuta, va osservato che la censura mossa dal ricorrente attiene 
all’avvenuta somministrazione di un vaccino non richiesto senza la previa acquisizione del consenso informato da parte del paziente.
 Ora, sotto un primo profilo, costituisce dato processualmente comprovato il 
fatto che per il XXXXX fosse stata richiesta, da parte del datore di lavoro, la 
sola vaccinazione antitetanica necessaria per lo svolgimento delle mansioni lavorative affidate al lavoratore: la circostanza è confermata dalla teste XXXX, medico del lavoro dell’Azienda XX presso la quale era stato assunto il XXXXX, la quale ha dichiarato come ” Per la qualifica per cui il Sig. XXXXX 
era stato assunto dalla XX il Protocollo sulla sicurezza dei luoghi di lavori prevedeva quale obbligatoria la vaccinazione antitetanica ed io la prescrissi all’attore. Non erano previste dal Protocollo altre vaccinazioni ed io non ne prescrissi ” (cfr. verbale udienza 24.1.2017).
 Sotto un secondo profilo, la stessa Azienda convenuta nonché, in sede di istruttoria, la teste XXX che ebbe ad effettuare il vaccino per cui è 
lite hanno affermato che il vaccino antidifterico somministrato al XXXXX era consigliato dal Calendario regionale sui vaccini in conformità al Piano 
Vaccinale Nazionale. Ciò significa, però, che il vaccino in questione non era obbligatorio e che dunque, essendosi in presenza di trattamento sanitario non obbligato, in ordine allo stesso era imprescindibile la preventiva acquisizione
 del consenso da parte del soggetto da vaccinare, aprendo così il campo a
 siffatta problematica denunciata con forza sin dal ricorso introduttivo del giudizio.
 Sotto un terzo profilo, occorre chiarire come non sia stata mossa alcuna contestazione alla modalità in sé della somministrazione, ovvero alla 
correttezza dell’operato dell’infermiera USL al di là della censurata scelta iniziale di optare per il vaccino combinato e alla parimenti corretta dose vaccinale iniettata, in conformità alle raccomandazioni di cui al Piano 
Nazionale e alle Direttive Regionali.

Invero, le doglianze di parte ricorrente si sono incentrate sulla mancanza di 
una preventiva adeguata informazione e acquisizione di consenso del paziente al trattamento sanitario nonché sulla mancanza di controlli o esami preventivi.
 In proposito, a livello generale deve rammentarsi come la necessaria previa opera informativa del paziente e la successiva acquisizione del consenso di costui si configura quale obbligazione di tipo contrattuale gravante sul personale medico, stante il c.d. contatto sociale instaurato tra medico e 
paziente all’atto della presa in cura di questi da parte del primo: pertanto,
 nella prospettiva dell’onere probatorio (e sulla scorta dei principi cardine espressi da Cass. S.U. n. 13533/2001 e successiva granitica giurisprudenza),
 a fronte di una allegazione di inadempimento da parte del paziente è onere
 della controparte (medico operante o Azienda Sanitaria di riferimento) dare compiuta prova dell’avvenuta regolare acquisizione di un consenso realmente informato, ossia dotato di tutti i requisiti al riguardo nel tempo individuati dall’elaborazione interpretativa in materia (cfr. Cass. n. 24074/2017, per cui
”In tema di attività medico -chirurgica, la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un diritto soggettivo del paziente all’autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sull’intervento da eseguire, con la conseguenza che, in caso di contestazione del paziente, grava sul medico l’onere di provare il corretto adempimento dell’obbligo informativo preventivo”).
 In quest’ottica, già solo la difformità delle dichiarazioni testimoniali assunte – senza che sussistano, a carico dei testi dell’una e dell’altra parte, elementi tali
 da farne ragionevolmente dubitare l’attendibilità – ridondano in danno della parte tenuta all’assolvimento dell’onere probatorio, ossia la convenuta USL.

Peraltro, la stessa documentazione versata in giudizio dà conto della mancata acquisizione di un consenso dotato dei crismi per potersi definire
 effettivamente “informato” a garanzia del diritto fondamentale alla libera determinazione del paziente in ambito sanitario.

Basti richiamare, in
 argomento, i più recenti arresti della Suprema Corte dai quali emerge come condizione basilare per la ricorrenza di un consenso ragionato e consapevole al trattamento sanitario da parte del paziente sia la sottoscrizione di informative dettagliate, specifiche per il trattamento da svolgere e tali da consentire la
 presa di conoscenza della natura e portata dell’intervento e dei suoi possibili rischi: fra le ultime pronunce sulla tematica, può citarsi Cass. n. 23328/2019
 (“In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo 
all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone”), in continuità con Cass. n. 2177/2016, essendosi oltretutto specificato come la necessità di acquisizione del consenso informato in tema di attività medico-chirurgica sussista anche qualora la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito (ovvero così alta da renderne certo l’accadimento) e questo per la ragione che “la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono ometterle in base ad un mero calcolo statistico ” (in termini, Cass. n. 19731/2014).

Nella vicenda sub iudice , un consenso di tal fatta risulta assente: manca del tutto, a tacer d’altro, un qualsiasi foglio sottoscritto dal paziente, ritenendo la USL da un lato sufficiente una informazione meramente orale di questi e correlativa acquisizione orale del consenso in dispregio ai principi giurisprudenziali ormai consolidati appena citati, dall’altro lato di aver sufficientemente dimostrato l’adempimento del proprio obbligo al riguardo tramite la compilazione ad opera della stessa infermiera che somministrò il vaccino del solo modulo anamnestico pre-vaccinale (prodotto sub doc. 3 fasc. ricorrente): il quale tuttavia, oltre a non essere ancora una volta sottoscritto dal paziente ma dalla sola infermiera non essendo dunque allo stesso 
riferibile, attiene all’evidenza a profili e informazioni differenti da quelli relativi al tipo di vaccinazione da eseguire, ai possibili rischi e complicanze ecc. come richiesto da un reale consenso informato.

Accertata dunque la mancanza di un valido consenso del paziente allo
 specifico trattamento effettuato, sono da valutare le conseguenze ascrivibili a detta condotta inadempiente della USL nei suoi possibili risvolti risarcitori.

Al riguardo, sotto un primo aspetto si deve affermare – con la giurisprudenza
 di legittimità nei suoi più recenti pronunciamenti sulla tematica – che dalla lesione del diritto all’autodeterminazione insita nella sottoposizione ad un trattamento medico non consentito deriva, secondo l’ id quod plerumque accidit, “un danno-conseguenza autonomamente risarcibile – costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso psichicamente e fisicamente – che non necessita di una specifica prova ” (così Cass. ord. n. 11749/2018), in quanto l’omessa acquisizione del consenso informato preventivo “determina la lesione in sé del diritto della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., quest’ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. ” (in termini, Cass. n. 17022/2018).

Sotto un secondo aspetto, è altresì possibile che, nella specifica vicenda sottoposta al vaglio giudiziale, la condotta illecita consistente nella mancata acquisizione del consenso informato sia idonea ad integrare l’antecedente logico-giuridico della lesione al diritto alla salute patita dal paziente. In questo caso, occorre che costui dia la prova del fatto che, ove correttamente informato, non avrebbe acconsentito all’effettuazione del trattamento medico subito. Del tutto condivisibili in proposito i principi, appunto di logica giuridica, nitidamente espressi da Cass. ord. n. 19199/2018, massimata nel senso che ” In materia di responsabilità sanitaria, l ‘inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l’omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell’onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all ‘art. 2697 c.c., grava sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso “. Ad ulteriore chiarimento, con successiva pronuncia n. 28985/2019 la Suprema Corte ha statuito (sempre in massima) che grava sul paziente “l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova) ” precisandosi che “al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni “.

Nel caso concreto qui in esame , è da dirsi raggiunta per presunzioni la prova in ordine al c.d. giudizio controfattuale, desunta da significativi indici presuntivi consistenti, da un lato, nella mancata informativa specifica del paziente circa i rischi ricollegabili al vaccino somministrato e, dall’altro lato e soprattutto, dal fatto che tale tipo di vaccino non era quello prescritto dal proprio datore di lavoro: considerato infatti che il XXXXX si era recato alla ASL dietro prescrizione del medico aziendale, al solo fine di eseguire un vaccino ritenuto indispensabile per il tipo di mansioni lavorative affidategli, è da presumere secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit , richiamato dalla Cassazione citata, che lo stesso non avrebbe acconsentito all’effettuazione di un vaccino diverso e ulteriore semplicemente perché “raccomandato” dalle direttive sanitarie regionali, trattandosi di vaccino diverso da quello specificamente prescritto dal medico ed esorbitante dalla circoscritta esigenza vaccinale per la quale era stata invece richiesta l’antitetanica (anche la Cass . n. 28985/2019 cit. definisce come contrario all’ id quod plerumque accidit il discostamento del paziente dalle indicazioni terapeutiche del medico, nella specie rappresentate dalla specifica e limitata richiesta di vaccino formulata dal medico aziendale).

In forza di siffatti ragionamenti, risulta dimostrato il primo anello del nesso consequenziale tra mancata acquisizione del consenso e danni di cui viene chiesto il ristoro, restando da vagliare il secondo anello di tale catena causale ovvero l’effettiva derivazione dei danni alla salute dal vaccino “non acconsentito”.

Al riguardo, indubbia e adeguatamente comprovata dalla documentazione medica in atti nonché dalle indagini peritali la sussistenza di gravi pregiudizi alla salute del ricorrente sfociati nel riconoscimento di un’invalidità civile al 75% (cfr. doc. 9 fasc. ricorrente), quanto al rapporto di causalità fra tali evenienze ed il vaccino somministrato in data 5.9.2008 si profilano dirimenti le valutazioni rese dal c.t.u. all’esito di analisi invero approfondita, condotta nel pieno rispetto del contraddittorio peritale e dei crismi di scientificità, con studio preciso della casistica in esame alla luce della letteratura medica in materia dettagliatamente indicata dal c.t.u. nel proprio elaborato: pertanto, non si rinvengono motivi tali da dover disporre la rinnovazione della
 consulenza, come chiesto dalla parte convenuta, avendo peraltro il c.t.u.
 motivato le proprie conclusioni sulla base dei principi logici e giuridici sottesi
 alla responsabilità per danno non patrimoniale sub specie biologico, facendo corretta applicazione del criterio regolante la consequenzialità causale 
civilistica, del “più probabile che non”.
 Ebbene il consulente ha valutato che “secondo il criterio del più probabile che non, è lecito ritenere che la lesione dell’integrità psicofisica sia da mettere in nesso causale con il trattamento praticato “chiarendo, in risposta alle osservazioni critiche del c.t.p. di parte convenuta , che nel caso de quo
 risultano rispettati i criteri di positiva valutazione del nesso di causalità in
 sede medico-legale, ossia il criterio cronologico, il criterio topografico, il criterio della continuità fenomenica e il criterio di esclusione, stante l’insorgenza dei
 primi sintomi di malessere (febbre alta con immediato ricovero al PS) a breve distanza di ore dalla somministrazione vaccinale e non essendo stata 
evidenziata, né essendo emersa dagli atti e dall’indagine peritale circa la condizione di salute e la “storia medica” del XXXXX , alcun’altra causa in 
grado di giustificare la sindrome infiammatoria autoimmune post vaccinale 
(cfr. pag. 36 relazione c.t.u. in atti).
 Ancora in risposta alle note critiche dell’azienda convenuta circa il fatto che il morbo di Still, diagnosticato nel ricorrente, non rientra tra gli effetti collaterali verificati del vaccino antidifterico, merita evidenziare come il c.t.u. non abbia 
sul punto espresso una diagnosi precisa, rammentando anzi che siano state
 poste dai vari medici occupatisi del caso (le cui relazioni e osservazioni sono dettagliatamente riportate nell’elaborato peritale) diverse diagnosi circa lo stato 
di salute del XXXXX, ossia morbo di Still dell’adulto, febbre ricorrente di ndd, sindrome autoinfiammatoria ricorrente, sindrome ASIA (Autoimmune Inflammatory Sindrome Induced by Adiuvant) – sindrome identificante uno spettro di condizioni cliniche immunomediate da un agente adiuvante quali silicone, alluminio e vari altri che possono essere contenuti anche nei vaccini
(cfr. relazione YYYYY richiamata a pagg. 12 -13 e 23 -24 relazione c.t.u. in atti): concludendo nel senso che “Se è difficile inquadrare nosologicamente quale malattia affligge il signor  XXXXX, è certo che si è trattato, e si tratta, di una sindrome infiammatoria autoimmune, post vaccinale (Diftavax), accompagnata da febbri ricorrenti e mialgie, insorta immediatamente dopo la vaccinazione antidifterica ed antitetanica, a fronte di una richiesta del Medico Competente di vaccino antitetanico […] ” (pag. 25 relazione c.t.u.). Per concludere sul punto, si impongono due ulteriori considerazioni.
 Per un verso, a conforto della tesi sostenuta dal consulente d’ufficio in ordine alla sussistenza del nesso causale, non è irrilevante (come vorrebbe la convenuta) il richiamo alla valutazione resa dalla CMO in sede di delibazione circa la sussistenza del diritto all’indennità di cui alla l. n. 210/1992, riconosciuta al XXXXX: la stessa Cassazione infatti ha chiarito, in autorevole
 e assai noto pronunciamento a Sezioni Unite (n. 577/2008), la rilevanza di siffatta valutazione quale materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice e da vagliare in uno alle altre emergenze processuali e prove acquisite in giudizio: alla luce di ciò, il fatto che nella vicenda in discorso i medici della CMO si siano espressi positivamente circa il nesso causale fra inoculo del vaccino e comparsa delle sequele autoimmuni è indice presuntivo importante a sostegno della bontà degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio prevenuta a conclusioni del tutto analoghe nel senso del riconoscimento del nesso causale.

Per altro verso, non è assentibile la prospettazione di parte convenuta secondo la quale i danni patiti dal XXXXX non sarebbero ascrivibili alla USL in mancanza del requisito della prevedibilità degli stessi ai sensi dell’art. 1225 c.c.: la comparsa di conseguenze negative a seguito di trattamenti vaccinali è, infatti, dato assolutamente prevedibile non inficiato dalla differente gravità con cui dette conseguenze possono esprimersi ovvero dalla frequenza del loro manifestarsi . A ciò aggiungasi il fatto che, come indicato dal c.t.u. (con richiamo alla relazione YYYYY, dianzi citata) , le sindromi autoinfiammatorie ovvero l’insorgenza di malattie autoimmuni possono scaturire da agenti coadiuvanti contenuti anche nei vaccini, presumendosi – e dovendosi presumere – che un medico che somministra i vaccini sia a conoscenza delle possibili conseguenze derivanti dagli stessi. Sul punto può richiamarsi il principio espresso, in tema di accertamento del nesso causale tra danno e vaccinazioni (seppur nel diverso, ma analogo, ambito del riconoscimento dell’indennizzo ex l. n. 210/1992), da Cass. n. 25119/2017 per cui il criterio in base al quale valutare la sussistenza del nesso di causalità tra somministrazione vaccinale e danno alla salute è quello di “ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio “del più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) “, ivi compresa l’esclusione di possibili fattori alternativi (cfr. in senso più generale Cass. ord. n. 23197/2018).

Quanto poi alla riferibilità dei sintomi patologici manifestatisi nel ricorrente alla specifica tipologia di vaccino eseguito piuttosto che (o anche, in ipotesi) a quello originariamente prescritto, è l’intero elaborato peritale a darne contezza, avendo peraltro il c.t.u. precisato la differenza qualitativa e quantitativa fra i due inoculi (cfr. pagg. 14 -15 relazione c.t.u.) e chiarito che il XXXXX doveva essere sottoposto a vaccinazione antitetanica come previsto dalla l. n. 
626/1994 per poter svolger il proprio lavoro e che la scelta di effettuare il vaccino combinato “non è stata conforme alla necessità della situazione clinica per cui la vaccinazione era richiesta” (cfr. pag. 27 relazione c.t.u.).
 Alla luce di quanto esposto, risulta dunque dimostrata la responsabilità
 dell’Azienda sanitaria per i danni post-vaccinali subiti dal ricorrente.

II.2. Venendo al quantum della richiesta risarcitoria e analizzando in dettaglio le singole voce di danno, si osserva:
 a) danno biologico: il c.t.u., dalle cui valutazioni non v’è motivo di discostarsi anche in virtù di quanto sopra detto circa la bontà dell’indagine peritale, ha stimato la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 25%, oltre ad 
un danno biologico temporaneo assoluto di 60 giorni, parziale di 60 giorni al 75% ed altri 60 giorni a l 50%: in applicazione delle tabelle milanesi, che consentono uniformità di liquidazione a livello nazionale, ciò si traduce in termini monetari nell’importo di euro 124.018,00 (di euro 110.788,00 per invalidità permanente). 
Quanto al danno morale di cui parte ricorrente ha chiesto la liquidazione in
 via equitativa, occorre in primis ricordare come lo stesso non sia liquidabile quale voce autonoma di danno bensì quale percentuale aggiuntiva del danno biologico (senza ripercorrere in questa sede la notissima evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in materia, è sufficiente puntualizzare come a seguito delle Sezioni Unite n. 26972/2008, pur essendo stata sancita 
l’unitarietà del danno non patrimoniale onde evitare la duplicazione di voci di danno derivante dal pregresso sistema di “scomposizione” dello stesso -danno morale, biologico, esistenziale – dette ulteriori voci non sono state “cancellate” per ritenuta loro inesistenza ontologica, bensì sono state ricomprese nell’unico 
e onnicomprensivo danno non patrimoniale all’interno del quale continuano ad avere spazio, quali “declinazioni”, da valutarsi caso per caso, del danno c.d. biologico, i medesimi pregiudizi prima singolarmente considerati ): tale sistema , della c.d. personalizzazione del danno , consente di offrire ristoro a pregiudizi particolari ed eccedenti le conseguenze ordinariamente riconducibili ad un danno biologico quale quello nello specifico riconosciuto e liquidato, con valutazione lasciata alla discrezionalità del giudice e rimessa per lo più a criteri equitativi purché supportata da adeguata motivazione con riferimento alle peculiarità del singolo caso concreto e alle risultanze dell’istruttoria processuale svolta e purché degli ulteriori specifici pregiudizi asseritamente subiti dal danneggiato sia fornito adeguato supporto probatorio (cfr., in tema di personalizzazione del danno, copiosissima giurisprudenza fra cui, solo per citare talune fra le pronunce più recenti, Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 3505/2016, Cass. n. 16197/2015, Cass. n. 12594/2015, Cass. n. 12211/2015, Cass. n. 9320/2015, Cass. n. 5243/2014, Cass. n. 1361/2014, 
Cass. n. 21716/2013, Cass. n. 17161/2012, Cass. n. 9238/2011 et al.).

Con riferimento alla vicenda di causa, invero, tale conforto probatorio risulta per certi aspetti carente, avendo il ricorrente solo allegato senza darne dimostrazione le conseguenze tragiche che il danno alla salute subito a causa del vaccino ha avuto nella propria vita lavorativa e familiare: a quest’ultimo proposito risulta peraltro, ed è lo stesso ricorrente che al fine ne dà atto, come 
lo stesso invero attualmente viva con una compagna dalla quale ha avuto un figlio e che è la medesima “amica” (così qualificata dal ricorrente) sentita come teste che aveva accompagnato all’epoca dei fatti il XXXXX presso la USL a chiedere informazioni sul vaccino subito. Dunque, per un verso la vita personale del XXXXX anche dal punto di vista affettivo non ha subito una deprivazione definitiva, per altro verso non è stato dimostrato alcun nesso causale fra conseguenze del vaccino e separazione dalla moglie.

Quanto alla perdita del lavoro, da un lato il c.t.u. ha ritenuto sussistere per la particolare attività lavorativa una riduzione della capacità lavorativa specifica pari al 50% per la cui quantificazione appare congrua e accoglibile, siccome redatta in conformità a criteri di legge come indicato dall’ultima giurisprudenza sul punto (cfr. Cass. n. 16913/2019), la somma indicata in sede conclusionale da parte ricorrente, pari a una rendita vitalizia per euro 1.194,33 mensili decorrenti dalla data della domanda. Dall’altro lato, per contro, nulla è da riconoscere a titolo di danno morale con riferimento al settore lavorativo, non solo e non tanto perché ciò rischia di determinare una duplicazione di voci di danno rispetto a quanto liquidato per perdita della capacità lavorativa specifica, ma anche perché non sussiste prova in atti del fatto che la perdita del lavoro, avvenuta diverso tempo dopo l’evento vaccinale per cui è lite, sia causalmente ricollegata al lo stato di salute del XXXXX: ché anzi, dalla stessa documentazione versata dal ricorrente risulta come costui
 sia stato licenziato per giustificato motivo oggetto dovuto ad esubero di personale e non a problemi di salute scaturiti dal vaccino indebito.
 Piuttosto, a concorrere nel configurare il c.d. danno morale nel caso di specie sono i riflessi sulla vita quotidiana del danneggiato a motivo della sue condizioni di salute, come emergenti dalle dettagliate descrizioni del c.t.u. nonché dall’avvenuto riconoscimento di un’invalidità civile al 75%: aspetti, questi, che non si esauriscono nel danno biologico strettamente inteso, ma sono idonei a determinare importanti cambi di abitudini e stili di vita, indubbi qualora si debba convivere con febbri continue, mialgie, frequenti ricoveri. Considerato tutto quanto sopra (cambio radicale in peius della vita quotidiana del paziente che, tuttavia, non ha impedito allo stesso di coltivare relazioni personali anche costituendo un nuovo nucleo familiare) e atteso che la c.d. personalizzazione del danno, canale di riconoscimento del danno morale, si esprime in percentuale rispetto al danno biologico strettamente inteso con un aumento massimo – in ipotesi quale quella in esame, come da tabelle di
 Milano richiamate – del 34%, pare congruo riconoscere nel caso in discorso una personalizzazione pari al 20% .

Evidentemente non accoglibile, per quanto sin qui detto circa la liquidazione del danno morale che avviene tramite c.d. personalizzazione del danno biologico, la richiesta di parte ricorrente di liquidazione di un’ulteriore somma a tal titolo indicata nell’importo di euro 100.000,00 e rimessa, in ogni caso,
 alla valutazione equitativa del giudice: dopo che, peraltro, la stessa parte ricorrente aveva già operato una personalizzazione (nella misura massima) del danno biologico, oltre la quale (cfr. giurisprudenza citata supra) null’altro è liquidabile a titolo di danno non patrimoniale.
 Sulla cifra così complessivamente risultante (danno biologico: euro 124.018,00; danno biologico personalizzato: euro 148.821,60; danno da capacità lavorativa specifica pari a euro 14.331,99 annuali per la parte di
 danno calcolata a far data dalla domanda giudiziale sino alla data della presenta pronuncia) , trattandosi di credito di valore, vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi in base ai criteri sanciti da Cass. S.U. n. 1712/1995, ossia previa devalutazione della somma alla data del verificarsi del danno (ovvero, per quanto riguarda il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, dalla data della domanda giudiziale) , e con successiva rivalutazione della stessa alla data della presente pronuncia con applicazione degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata: dalla data di deposito della sentenza, su tale somma – divenuta, a seguito della liquidazione giudiziale, credito di valuta – andranno applicati i soli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo.

III. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano , come in dispositivo , a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite come risultante dal
 decisum e considerata la consistenza dell’attività processuale svolta. A carico della convenuta soccombente vanno altresì poste integralmente le spese di c.t.u., già liquidate con separata ordinanza , nonché le spese di c.t.p. sostenute da parte ricorrente 
 Non sussistono, per contro, ragioni valide per disporre l’ulteriore condanna della USL ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcuna condotta processualmente illecita nel contegno difensivo dalla stessa tenuto in una vicenda controversa, nella quale l’accertamento definitivo della fondatezza della domanda risarcitoria spiegata dal paziente ha richiesto indagini approfondite e complesse, anche e soprattutto a livello medico-scientifico.

 

P. Q. M.

Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica , definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertata la responsabilità di parte convenuta Azienda USL 3 Pistoia nella causazione dei danni occorsi al ricorrente a seguito degli eventi descritti in parte motiva (nel la specie, vaccinazione antidifterica eseguita in data 5.9.2008), condanna la convenuta Azienda USL 3 Pistoia al risarcimento, in favore di parte ricorrente XXXXX, del danno biologico personalizzato nella misura di euro 148.821,60 nonché del danno da perdita di capacità lavorativa specifica 
tramite corresponsione di una rendita vitalizia per l’importo di euro 1.194,33 mensili; il tutto oltre rivalutazione e interessi sino alla data della presente pronuncia, come specificato in parte motiva (par. II. 2).

 

LA SCUOLA È…VITA, GUARDARSI NEGLI OCCHI, RESPIRARSI FINO IN FONDO, LA PACE CON MANI E ABBRACCI

“Scuola e’….Vita, il nostro futuro, guardarsi negli occhi, respirarsi fino in fondo, fare pace dandosi la mano,

la carezza tenera della maestra, stare vicini, lavorare in gruppo a un progetto comune,

un mosaico di emozioni palpabili, accogliere tutti, sognare a occhi aperti, scrivere a mano, un’esperienza reale, costruire il futuro crescendo insieme.

Siamo noi: cittadini, genitori, studenti, alunni, bambini, pedagogisti, psicologi, educatori, insegnanti, dirigenti scolastici, professori universitari.

Dalle ceneri della didattica dell’emergenza nascerà una nuova didattica della vita e delle relazioni umane.

Abbiamo il dovere di riaprire le scuole al più presto e di difenderle con coraggio dal distanziamento dei bambini e dei ragazzi e dall’abuso delle tecnologie a discapito delle relazioni umane”.

Sposiamo in pieno queste parole per questo condividiamo con latte realtà questa lettera della “Scuola che Accoglie”, che continua ad avere adesioni.

Manifesto per la Scuola

 

 

PUBBLICAZIONE PEER-REVIEW SU RIVISTA SCIENTIFICA ✅ ARRIVATA!

PUBBLICAZIONE PEER-REVIEW SU RIVISTA SCIENTIFICA ✅ ARRIVATA!Siamo orgogliosi di comunicare ufficialmente che –…

Pubblicato da CLi.Va Toscana Comitato per la libertà di scelta vaccinale Toscana su Martedì 31 marzo 2020

PUBBLICAZIONE PEER-REVIEW SU RIVISTA SCIENTIFICA ✅ ARRIVATA!

Siamo orgogliosi di comunicare ufficialmente che – finalmente – è arrivata la pubblicazione Peer-Reviewed delle metodiche riguardanti le “nostre” analisi metagenomiche (anche chiamate “biologiche” nei mesi scorsi).

Si tratta quindi della prima pubblicazione di cui attendevamo l’esito (ne seguiranno diverse altre) e che sappiamo essere in grande ritardo rispetto a quanto auspicavamo ma i tempi dell’editoria sono indipendenti ovviamente dalla nostra volontà ed onestamente è un enorme traguardo per noi a prescindere da quanto ci sia voluto.

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CORVELVA PAPERS N° 1 – CHIUDIAMO L’ANNO APRENDO AD UN NUOVO PROGETTO!

CORVELVA PAPERS N° 1 – CHIUDIAMO L’ANNO APRENDO AD UN NUOVO PROGETTO!

Carissimi tutti, oggi per concludere l’anno in bellezza partiamo con un nuovo progetto: i Corvelva Papers.
Un progetto redazionale che si prefigge di scavalcare agilmente la censura “soft” applicata dai social network mettendo a disposizione una serie di redazionali riguardanti gli argomenti di maggior impatto o di maggior attualità.
Questi sono dei veri e propri inserti, stampabili, scaricabili in pdf, inseribili in riviste, utilizzabili a mo’ di volantini, ecc.

Il primo numero dei Corvelva Papers riguarda una scottante pubblicazione a firma di Stanley Plotkin, il vate della vaccinologia mondiale, il quale ammette nero su bianco il sostanziale fallimento della politica di vaccinazione contro il morbillo.
Vi invito a leggerlo con attenzione, divulgare ovviamente il più possibile, noi cercheremo di farlo pubblicare anche all’interno di una o più riviste per dare massima diffusione alla notizia.

Una considerazione, giacché siamo a fine anno, il 2020 sarà a mio modestissimo parere un anno decisivo in questa lotta per la libertà: abbiamo visto e vissuto il progressivo peggioramento della situazione internazionale dopo quella italiana; sappiamo che intere nazioni stanno ora fronteggiando le medesime nostre battaglie, le pressioni sono enormi un po’ ovunque e questo tende a scoraggiarci e lasciarci un po’ inermi: lo vediamo e lo sentiamo. Vi faccio io un appello: NON MOLLATE. Non è questo il momento, anzi: siamo ad un punto di svolta, più le pressioni aumenTano, più aumenteranno le reazioni e questo lo stiamo già vedendo. Più si allarga il tentativo di fare coercizione sulla libertà di scelta terapeutica più vedremo milioni di persone in azione per continuare a ribadire che no, nessuno ha e avrà mai il diritto di usurpare la libertà individuale con presupposti tutt’altro che scientifici, tutt’altro che dimostrabili, tutt’altro che LEGITTIMI.
Mentre è del tutto LEGITTIMO, del tutto COSTITUZIONALE, del tutto INVIOLABILE il rispetto della dignità umana e dei diritti delle persone.
Il castello di carta fatto di bugie e falsità sta crollando. Questo è ciò che sento e che mi sento di condividere con voi.

Buon anno nuovo a tutti, e che sia un anno di crescita, di vittorie e di unione di intenti e di voci da tutto il mondo. #staystrong

https://www.corvelva.it/it/corvelva-papers/1-dicembre-2019.html