Obiezione Vaccinale Attiva

obiezione di coscienza: Rifiuto di sottostare a una norma dell’ordinamento giuridico, ritenuta ingiusta, perché in contrasto inconciliabile con un’altra legge fondamentale della vita umana, così come percepita dalla coscienza, che vieta di tenere il comportamento prescritto. Il contenuto dell’o., dunque, si snoda in una duplice direzione: una negativa, di rifiuto di una norma posta dallo Stato, e una positiva, di adesione da parte del soggetto a un valore o a un sistema di valori morali, ideologici o religiosi. Essa si fonda sulla tutela prioritaria della persona rispetto allo Stato e sul rispetto della libertà di coscienza, diritto inalienabile di ogni uomo (art. 2, 19, 21 Cost.; art. 18 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).

Intraprendere il cosiddetto iter di “obiezione attiva” alle vaccinazioni obbligatorie, significa in sostanza esercitare il proprio diritto ad obiettare di dover ottemperare al relativo obbligo di legge, in maniera “attiva”: ovvero senza nascondersi né rifuggere in nessun modo la questione; ma anzi, al contrario, dimostrarsi parte “attiva” ed interessata alla salute del proprio figlio, al punto che non si ritiene di poter procedere, in assenza di chiare, precise, inconfutabili e riscontrabili, rassicurazioni riguardo alla sicurezza della pratica proposta, sotto tutti gli aspetti e visti i casi specifici.

Prima dell’approvazione della Legge 31 Luglio 2017, n.119 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giungo 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), l’obiezione vaccinale era pratica ormai consolidata, accettata ed addirittura disciplinata, attraverso diverse norme in varie Regioni italiane (Veneto, Lombardia, Provincia di Trento, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Abruzzo, Sardegna).

La recente approvazione del ‘Decreto Lorenzin’, che estende da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie in Italia per tutti i bambini e ragazzi tra gli 0 ed i 16 anni, con sanzioni fino a 500€ per i trasgressori, ha portato con se un clima di intolleranza e terrore attorno al tema delle vaccinazioni e dell’obbligo vaccinale – anche complice l’articolo che prevede l’esclusione scolastica per i bambini non in regola con il calendario vaccinale, nella fascia 0-6 – che porta a credere molti genitori che non vi sia scelta e non ci sia “scampo”.

Da un anno a questa parte, chiunque azzardi una qualsiasi critica alla pratica vaccinale di massa, obbligatoria; ormai sdoganata ed edulcorata attraverso uno spiegamento di forze  mai visto, con la semplificazione ad un qualcosa di estremamente efficace e soprattutto sicuro; viene immediatamente additato come bugiardo, pericoloso, dispensatore di “fake news”, nonchè soggetto da emarginare (esattamente come tutti quei bambini che il Decreto Lorenzin lascerà ingiustamente fuori da scuola fino ai 6 anni!).

In Toscana, l’obiezione era disciplinata con l’allegato A della delibera della Giunta Regionale n.369 del 22/05/2006, ad oggetto: “Approvazione delle ‘Linee di indirizzo per la gestione dei casi di inadempienza all’obbligo vaccinale’”.

Al momento stiamo aspettando invece che la Regione emani le nuove linee di indirizzo rispetto all’inadempienza, definendo modi e metodi di applicazione delle sanzioni amministrative previste per i genitori di tutti i bambini e ragazzi che non verranno messi in regola con le vaccinazioni, che ammonteranno a cifre tra i 100 ed i 500€ e saranno indicativamente comminate ad ogni “ciclo” vaccinale mancato. (es: esavalente = 3 inoculi = 1 ciclo)

I motivi per i quali il genitore può scegliere di intraprendere un iter di obiezione, soprattutto in questo “momento storico”, possono essere variegati e variopinti, e tutti vanno rispettati e compresi. Oggi, sempre più genitori, in seguito alla losca, frettolosa, intransigente, approvazione della “liberticida” Legge 119/17, si pongono delle domande e pretendono delle risposte prima di eseguire le vaccinazioni imposte o proposte (non dimentichiamo che l’indicazione su quali siano le vaccinazioni facoltative non è mai chiara).

Ogni gesto che compiamo relativamente all’obiezione vaccinale è da intendersi come strada verso la ricerca ed il raggiungimento della consapevolezza. Chiediamo la verità e vogliamo fare una scelta consapevole e responsabile, con l’unico obiettivo di salvaguardare e proteggere il nostro bene più grande: i bambini!

Praticare obiezione non è una scelta irrimediabile, vaccinare senza informazione si.

Di seguito brevemente spieghiamo cosa si intende a livello “pratico” con “obiezione vaccinale attiva”:

i passi fondamentali, che risultano tali anche per la possibilità – seppur remota, ancora presente – di contestazioni o segnalazioni al Tribunale dei Minori per la mancata vaccinazione, sono in sostanza:

  • rispondere sempre alle comunicazioni che arrivano da parte della ASL tramite raccomandata contenenti gli inviti alla vaccinazione: in maniera formale, tramite raccomandata A/R o PEC, tenendo sempre una copia della documentazione inviata e ricevuta
  • presentarsi sempre, ovviamente nei limiti del possibile e comunicando tempestivamente eventuale impossibilità oggettiva per motivi personali, e richiedendo una nuova data ed un nuovo appuntamento, ai colloqui che vengono forniti dalla ASL o dal pediatra di libera scelta
  • chiedere di ottenere con necessario anticipo, e di conseguenza leggere con la dovuta attenzione (quindi non durante l’appuntamento per vaccinare, ma almeno qualche giorno prima), le schede tecniche ed i foglietti illustrativi (bugiardini) di tutti i vaccini che verrebbero inoculati in ogni seduta vaccinale prevista: in italiano, in formato cartaceo, completi e aggiornati
  • esporre chiaramente e senza alcun timore, per iscritto o di persona se si ottiene un colloquio (per altro previsto specificatamente dalla Legge 119/17 per il recupero degli inadempienti) tutti i dubbi e le domande che si hanno riguardo: alla pratica vaccinale; alle singole vaccinazioni; alle singole malattie; all’epidemiologia delle stesse; all’incidenza; alla mortalità e morbilità; ai rischi derivanti da vaccinazione; alle reazioni avverse; ai risarcimenti per danni da vaccino; alle responsabilità in caso di danno; ai comportamenti da tenere in caso di reazione avversa; alle procedure da seguire per le segnalazioni di sospetta reazione avversa; agli studi che si sono letti; alle esperienze di parenti o amici; alla storia clinica del bambino o dei familiari più stretti; alle possibili intolleranze o allergie; alle criticità dei vaccini; alle incongruenze della teoria dell’immunità di gregge; alla tossicità di adiuvanti e conservanti; e/o a qualsiasi altra cosa vi sembri importante chiedere prima di vaccinare.
  • a conclusione di quanto sopra (e il “quando” reputerete concluso il vostro percorso informativo, lo dovete decidere voi, senza subire pressioni o minacce di alcun tipo), sarà probabilmente necessario inviare/presentare/firmare un modulo di “dissenso”.
    La ASL ed i pediatri abitualmente forniscono dei moduli preconfezionati, che non siete assolutamente tenuti a firmare così come sono, ma che siete liberi di modificare secondo il vostro personale percorso: il modulo che verrà chiesto di firmare riporta la dicitura di “essere stati correttamente informati” e di aver deciso di non procedere per “motivazioni ideologiche”, mentre generalmente il genitore che pratica obiezione attiva alla vaccinazione non riesce ad ottenere dagli organi preposti tutte le informazioni richieste riguardo
    alla garanzia di assoluta innocuità ed assenza di controindicazioni, e quindi dichiarerà, motivandolo, di non poter procedere – per il momento – alla vaccinazione, per l’applicazione del principio di precauzione e per la mancata completa e corretta informazione necessaria all’adesione consapevole.


Se, come spiegato in precedenza, questo – fino ad un anno fa – era pratica accettata e che non sfociava in conseguenze di nessun tipo (generalmente); in seguito alle norme disposte dal ‘Decreto Lorenzin’, la firma del dissenso o comunque la mancata adesione alla vaccinazione, porteranno a sanzione, come disposto dall’articolo 1 comma 4 della predetta Legge.

Avremo cura di aggiornare l’articolo se e quando avremo notizie più precise rispetto all’applicazione delle sanzioni amministrative nella nostra Regione.