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ALCUNI CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO VACCINALE E COME RISPONDERE A RICHIESTE ILLEGITTIME

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In molti ci state scrivendo segnalando richieste da parte dei dirigenti scolastici in riferimento al DL 172 che prevede l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Vogliamo quindi provare a riassumere quali sono i nostri diritti e i nostri doveri in modo che tutti voi possiate difendervi per quanto possibile.

1) Le richieste prima del 15 Dicembre di presentazione di certificati vaccinali, esoneri o super greenpass sono illegittime.

Qualora abbiate già ricevuto richieste di consegnare documentazione prima del 15 Dicembre potete rispondere alla richiesta in questo modo:

“Il DL 172/2021 che ha istituito l’obbligo vaccinale è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 26 Novembre ma come previsto dall’articolo 2 comma 1 entra in vigore dal 15 Dicembre. Pertanto fino a tale data non può essere fatta nessuna verifica dello stato vaccinale e l’accesso a lavoro segue quanto previsto dal DL 127 convertito in legge 165 ovvero con certificazione verde covid19 (c.d. greenpass) “

Di seguito il link alla gazzetta ufficiale

2) Il 15 Dicembre senza super greenpass sarò sospeso immediatamente?

No. La procedura di sospensione per le categorie coinvolte dal DL 172 è ben dettagliata nei commi 3 e 4 degli articoli 1 (per i lavorati sanitari iscritti agli ordini professionali) e 2 (per personale scolastico, difesa, polizia, ecc.).

Il 15 dicembre i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni (per le altre strutture scolastiche) e i responsabili delle strutture dove i lavoratori prestano servizio (per difesa, sicurezza, polizia, ecc.) “verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.

Ovvero la piattaforma di verifica è la stessa utilizzata ad oggi per il greenpass nei luoghi di lavoro (ricordiamo per le scuole ad esempio la piattaforma attraverso al quale ogni mattina viene verificato il possesso della certificazione verde c.d. “greenpass) ma ovviamente, SOLO DAL 15 DICEMBRE, la verifica dovrà accertare l’avvenuta vaccinazione o guarigione e non il possesso del cosiddetto “greenpass base” necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

Per i lavoratori del campo sanitario ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI invece la verifica avviene dai rispettivi ordini “avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2”. Anche in questo caso quindi verrà fatta una verifica massiva attraverso i codici fiscali degli iscritti per verificare se si è adempiuto all’obbligo vaccinale.

In questa fase NON è prevista nessuna sospensione dall’attività lavorativa pertanto si potrà continuare ad accedere a lavoro con il greenpass “base” secondo le consuete modalità. La sospensione è prevista dal comma 3 degli articoli 1 (lavoratori sanitari iscritti agli ordini professionali) e 2 (per le nuove categorie soggette all’obbligo) e a seguito dei seguenti punti da rispettare:

– “Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.”

Quindi dovete “essere invitati a produrre entro 5 giorni “ la documentazione elencata. Anche la consegna di un appuntamento o della richiesta di vaccinazione sono documenti sufficienti per poter continuare a lavorare, ma i termini sono 20 giorni al massimo per eseguire la vaccinazione.

“In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”

Solo con questa comunicazione scritta sarete sospesi da lavoro. Fino a questa comunicazione non può essere impedito l’accesso a lavoro presentando il greenpass base come per tutti i lavoratori del settore pubblicato e privato ( DL 127 convertito in legge 165/21). La comunicazione avverrà in caso non rispondiate entro 5gg al primo invito oppure, in caso abbiate presentato appuntamento per vaccinazione, non abbiate trasmesso entro 3gg dall’appuntamento (che comunque non può essere più lontano di 20 giorni) il certificato di avvenuta vaccinazione.

Per i lavoratori sanitari iscritti agli ordini la richiesta arriverà dall’ordine professionale e anche in questo caso sono previsti 5 giorni per rispondere. La comunicazione della sospensione arriverà “decorsi i termini” dall’ordine professionale che “determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel  relativo Albo professionale”. Qualora siate iscritti all’ordine ma siate lavoratori dipendenti il comma 4 prevede che per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente ” venga inviata comunicazione “anche al datore di lavoro”.

Pertanto qualora riceviate lettere di sospensione (o minacce di sospensione) senza il rispetto di questo iter comunicativo potete rispondere in forma scritta citando i punti di legge sopra riportati.

– Ho un esenzione dalla vaccinazione, ricado comunque nell’obbligo?

Per i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale (scuola, difesa, polizia, ecc.) al comma 2 viene specificato che si applicano “le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 2 e 7”. L’articolo 4 è quello introdotto sempre nello stesso decreto ovvero l’obbligo vaccinale per il ciclo primario più la dose di richiamo per i lavoratori sanitari. Al comma 2 troviamo che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”

Pertanto per tutte le categorie sottoposte a obbligo vaccinale in caso di esenzione attestata dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari NON SUSSISTE L’OBBLIGO. 

Qualora quindi dopo il 15 dicembre veniate contattati dal vostro responsabile / dirigente scolastico / ordine professionale e siate in possesso dell’esenzione consegnando questa documentazione siete esonerati (o differiti temporaneamente a seconda del tipo di certificato che avete) da questo obbligo e non potete essere sospesi. La circolare che definisce come avere questa esenzione o differimento è la 35309 del 4 Agosto

Ricordiamo che recentemente i termini sono stati prorogati al 31 Dicembre senza bisogno di ulteriore documentazione (circolare 53922 del 25 Novembre )

– E se ho avuto il Covid devo comunque vaccinarmi?

Anche in questo caso la risposta è NO. In caso abbiate avuto il covid da meno di 6 mesi in presenza di richieste in merito al DL 172 potete consegnare il certificato attestante la guarigione da malattia da meno di 6 mesi per non essere sospesi. La parte del DL 172 che potete citare è l’articolo 1 (in caso di professionisti sanitari) o 2 (per le altre categorie sottoposte a obbligo) comma 3, nello specifico:

” Chi accerta l’obbligo invita entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″

L’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale sono appunto la condizione di guarigione che, come previsto dalla circolare 32884 del 21 Luglio prevedono “la vaccinazione preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi”. Per analogia infatti anche il greenpass viene rilasciato per 6 mesi dalla guarigione, equiparando di fatto i vaccinati ai guariti da meno di 6 mesi.

Auspichiamo comunque che tutti questi aspetti vengano chiariti da apposite circolari per evitare incomprensioni e necessità di dover discutere con i proprio responsabili su temi così delicati come quelli della vaccinazione e del lavoro. In attesa di queste comunicazioni invitiamo comunque tutti a leggere la documentazione ufficiale in modo da poter far rispettare i propri diritti.

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GREEN PASS – IN GAZZETTA UFFICIALE L’AVVERTIMENTO AL GOVERNO

 

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Forte, chiaro e ben circostanziato l’avvertimento del Garante privacy al Governo pubblicato lunedì 3 maggio in Gazzetta Ufficiale in merito al trattamento dei dati nelle “certificazioni verdi” introdotte con il DL52.

Un atto formale che evidenzia gli errori commessi dal Governo nell’introdurre per decreto un provvedimento che “non ha tenuto adeguatamente conto dei rischi che l’implementazione della misura determina per i diritti e le libertà degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati”.

In particolare le osservazioni riguardano:

“Mancata consultazione del Garante”

Come riportato in Gazzetta:

“L’introduzione della certificazione verde determinando un trattamento sistematico di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati in relazione alle conseguenze che possono derivare alle persone con riferimento alla limitazione delle libertà personali”.

“Inidoneità della base giuridica”

Molto importante anche l’osservazione del Garante in merito alla base giuridica che ha introdotto questa “certificazione verde”, in particolare si sottolinea che “ il predetto decreto-legge non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal regolamento” e che “la mancata specificazione delle finalità per le quali possono essere utilizzate le predette certificazioni assume infatti particolare rilievo con riferimento alla possibilità che tali documenti possano successivamente essere ritenuti una condizione valida anche per l’accesso a luoghi pubblici o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici, allo stato non espressamente indicati nel decreto-legge (es. in ambito lavorativo o scolastico)”.

Ricordiamo infatti che nel DL52 la certificazione verde viene ufficialmente introdotta solo per la mobilità fra regioni, ma le varie dichiarazioni di alcuni esponenti politici che legano questa certificazione verde anche ad utilizzi per accedere ad eventi o luoghi ha richiamato l’attenzione del Garante che chiede espressamente un confine ben preciso di applicazione.

“Principio di minimizzazione dei dati”

Altro richiamo del Garante è quello relativo ai troppi dati inseriti nella certificazione: “non è pertinente indicare sulla certificazione ulteriori informazioni e che non è necessario l’utilizzo di modelli di certificazioni verdi diversi a seconda della condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) in forza della quale le stesse sono rilasciate”.

“Principio di trasparenza”

Infine molto importante l’osservazione di violazione del decreto legge al principio di trasparenza “non indicando in modo chiaro le puntuali finalità perseguite, le caratteristiche del trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all’emissione e al controllo delle certificazioni verdi“, “non specifica la titolarità dei trattamenti effettuati ai fini dell’emissione e del controllo delle predette certificazioni verdi e in particolare di quelli posti in essere attraverso la «Piattaforma Nazionale DGC» e, inoltre “l’assenza di indicazioni in ordine alla titolarità del trattamento non consente pertanto agli interessati di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento”.

Alla luce di tutto questo il Garante ritiene “urgente l’esigenza di intervenire al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati”.

Ricordiamo che il garante aveva già espresso dubbi anche sull’obbligo vaccinale inserito con il DL44. In un’intervista alla Prof.ssa Feroni infatti che “non è stabilito, ad esempio, quali siano le categorie obbligate, i tempi di conservazione dei dati, le modalità con cui gli ordini professionali e i datori di lavoro debbano comunicare alle ASL gli elenchi degli interessati, le misure a garanzia degli interessati. Non sono definite neppure le misure a tutela della privacy di coloro che non possono vaccinarsi e i cui dati, per ovvie ragioni, sono ancora più sensibili. All’Autorità in tre settimane sono arrivati più di 1.500 reclami o segnalazioni.”

Una vera e propria bocciatura da parte del Garante su un provvedimento che limita fortemente i diritti dei cittadini. Una dimostrazione che il continuo gioco al rialzo della compressione dei diritti deve incontrarsi/scontrarsi con il piano della realtà e soprattutto del diritto. A volte le due cose non vanno molto d’accordo e il fatto che passino nel silenzio generale deve essere un monito per tutti quanti noi e un invito a non dare niente per scontato, mai!

Staff C.Li.Va. Toscana

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APPROFONDIMENTO SUL DECRETO LEGGE 44 DEL 01/04/2021

Analizziamo in questo documento il decreto legge n. 44 del 01/04/2021 che ha introdotto, all’articolo 4, “disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-COV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”

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2° Lettera al cittadino Sperimentazione e consenso volontario ed informato sulla pelle delle nuove generazioni.

Il SSN italiano sta aderendo ad una politica sanitaria previdenziale sempre più basata sulla farmacologica e non sulle necessità individuali, globalizzando l’anamnesi di ogni organismo in un’unica soluzione
farmacologica e vaccinale.

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Obiezione Vaccinale Attiva

obiezione di coscienza: Rifiuto di sottostare a una norma dell’ordinamento giuridico, ritenuta ingiusta, perché in contrasto inconciliabile con un’altra legge fondamentale della vita umana, così come percepita dalla coscienza, che vieta di tenere il comportamento prescritto. Il contenuto dell’o., dunque, si snoda in una duplice direzione: una negativa, di rifiuto di una norma posta dallo Stato, e una positiva, di adesione da parte del soggetto a un valore o a un sistema di valori morali, ideologici o religiosi. Essa si fonda sulla tutela prioritaria della persona rispetto allo Stato e sul rispetto della libertà di coscienza, diritto inalienabile di ogni uomo (art. 2, 19, 21 Cost.; art. 18 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).

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