DECRETO LEGGE 127 – CONVERSIONE IN LEGGE N. 165 IN GAZZETTA UFFICIALE

Nella Gazzetta ufficiale del 20 Novembre è stata pubblicata la legge n. 165 di conversione del DL 127, la norma che ha introdotto l’obbligo di greenpass nei luoghi di lavoro.

In conversione parlamentare due sono le principali modifiche rispetto al testo che abbiamo imparato a conoscere in questo mese e che abbiamo analizzato in un nostro precedente articolo (http://www.clivatoscana.com/2021/09/22/decreto-legge-n-127-greenpass-per-luoghi-di-lavoro-21-settembre-2021/).

La prima modifica è al comma 5 (negli articoli 1 e 3 che disciplinano le norme in ambito pubblico e privato):

“Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”

Questa norma crea forti criticità in merito al rispetto della privacy su cui si basava il disegno originale della certificazione verde europea. Consegnare un documento con la relativa scadenza rende di fatto ricostruibile lo stato vaccinale da parte del datore di lavoro, in netto contrasto con le leggi sulla privacy tanto che il garante ha già inviato negli scorsi giorni una segnalazione affinché questa modifica non venisse approvata in sede di conversione.
Nella segnalazione (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9717878) il garante aveva espresso dubbi su molti aspetti fra cui il fatto che “la nuova previsione, nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass, rende quindi anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite”.

Il Parlamento ha ignorato questa segnalazione pertanto la legge permetterà la consegna dei greenpass a lavoro aprendo le porte a numerosi ricorsi da parte dei cittadini che inevitabilmente si troveranno di fronte da lunedì a questo tipo di richieste. Solleciteremo il garante affinché questa norma venga cancellata evitando così ulteriori discriminazione per i lavoratori. NOTA: la legge prevede che i lavoratori POSSONO RICHIEDERE DI CONSEGNARE, non che le aziende procedano con le richieste ai lavoratori direttamente.

La seconda modifica importante è l’articolo 3-bis ovvero “Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa”:

“1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9 -quinquies , commi 7 e 8, e 9 -septies , commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro”

E’ stata inserita nella legge 165 ciò che era finora solo una FAQ sul sito del Governo. Eventuali controlli durante il turno di lavoro che rileveranno una certificazione scaduta non comporteranno quindi sanzione e allontanamento ma si potrà terminare il proprio turno di lavoro regolarmente. La sensazione è che si sia corsi al riparo inserendo nella legge qualcosa che era stato “annunciato” nelle FAQ ma che invece non trovava corrispondenza nel testo originale del DL 127.

Rimane invariato il termine di validità di questa legge: 31 Dicembre che corrisponde ad oggi alla cessazione dello stato di emergenza.

Staff C.Li.Va. Toscana
t.me/clivatoscana

Testo gazzetta ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20211120&numeroGazzetta=277&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0)