DPCM 21 GENNAIO – GREENPASS PER ATTIVITA’ COMMERCIALI E SERVIZI POSTALI E BANCARI

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Pubblicato sul sito del Governo il DPCM del 21 Gennaio che dettaglia l’ambito di applicazione del Decreto legge n. 1/2022 per quanto riguarda la richiesta di “greenpass base” (quindi quello ottenibile anche da tampone) per attività commerciali, servizi postali, bancari e finanziari. In fondo all’articolo trovate anche la parte relativa ai controlli e alle sanzioni per i trasgressori e per le attività che non controllano.
VALIDITA’ DAL 1 FEBBRAIO 2022 AL 31 MARZO 2022

Come previsto dal Decreto 1/2022 infatti dal 1 Febbraio il greenpass base verrà richiesto per pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e ATTIVITA’ COMMERCIALI (salvi quelli necessari “per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona)” , questo DPCM va a specificare cosa si intende per “esigenze essenziali e primarie alla persona” ovvero le attività dove, per accedere, NON sarà richiesto il greenpass.

Quindi, a differenza dei precedenti decreti, non viene specificato dove verrà richiesto il greenpass ma dove NON verrà richiesto. Tutte le attività commerciali, finanziarie, bancarie e postali che non sono incluse in questo elenco, pertanto, saranno accessibili solo con greenpass base (ricordiamo che è quello ottenibile da vaccinazione, guarigione o tampone rapido o molecolare) fino al 31 Marzo 2022.

Le attività vengono suddivise in 4 categorie di “esigenza”:

1) Esigenze alimentari e di prima necessità

Rientrano in questa categoria tutte le attività di vendita al dettaglio inclusi nell’allegato del DPCM, ovvero:

  • “Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri esercizi di alimentari vari)”
    Pertanto si potrà accedere a tutti i negozi o supermercati (di ogni dimensione) che vendono all’interno prodotti alimentari e bevande (escludendo il consumo sul posto). NOTA: Per effetto di quanto ulteriormente specificato nelle FAQ nel sito del Governo “coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal greenpass possono acquistare qualsiasi tipo di merce, anche se non legati alle esigenze essenziali individuate dal DPCM”. Non è quindi vero, come paventato dai giornali, che al supermercato si potrà essere fermati per verificare se si acquistano beni primari o meno. Nei supermercati, ipermercati, negozi al dettaglio quindi si potrà acquistare qualsiasi oggetto in vendita senza nessun greenpass
  • “Commercio al dettaglio di prodotti surgelati”
  • “Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati”
  • “Commercio al dettaglio di carburante” (quindi “i benzinai”)
  • “Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari”
  • “Commercio al dettaglio di medicinali” (farmacie, parafarmacie e esercizi specializzati di medicinali senza prescrizione medica)
  • “Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici”
  • “Commercio al dettaglio di materiale per ottica”
  • “Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento”

Tutto quello che non è compreso in questo elenco quindi è accessibile solo con greenpass: a titolo di esempio negozi di scarpe, vestiti, librerie, fiorai, cartolerie, tabaccai, negozi di elettronica, negozi di mobili, ecc.

Per quanto riguarda i centri commerciali quindi si potrà accedere liberamente (se all’interno c’è almeno un negozio di alimentari o un supermercato) e i controlli saranno nel momento in cui si entrerà in ogni singola attività non inclusa in questa lista.

Non essendo inclusi in nessuna delle “esigenze” pertanto per accedere all’ufficio postale o alla banca sarà necessario mostrare il greenpass.

2) Esigenze di salute

“Accesso per approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e strutture sanitarie e sociosanitarie, veterinarie (fermo restando le disposizioni del DL 221)”

3) Esigenze di sicurezza

“Accesso agli uffici delle forze di polizia e polizia locale per attività indifferibili o repressione degli illeciti”

4) Esigenze di giustizia

“Accesso agli uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari per presentazione di denunce da parte dei soggetti vittime di reati o per per attività di indagini per cui è necessaria la presenza”

SANZIONI E CONTROLLI

Per quanto riguarda i controlli dobbiamo rifarci all’articolo 9-bis del DL 52 (convertito in legge 87) che al comma 4 prevede:

 “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 2-bis sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni”

Quindi all’accesso di queste attività commerciali, finanziarie, postali ecc. il titolare o suo delegato potrà scansionare con l’app Verificac19 in modalità “greenpass base” e chiedere il documento di identità solo se ritiene che il nome e la data di nascita risultanti dal controllo non siano corrispondenti alla persona (esempio se un uomo si presenta con un greenpass di una persona di sesso femminile o con una data di nascita palesemente non possibile…)

Per le sanzioni dobbiamo ritornare all’articolo 13 della legge 87:

“1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35″

ovvero “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000” oltre a

“dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.”

Nota finale: Tutte queste regole valgono per gli over 12 e per chi non ha esenzione da vaccinazione, in questi casi non è necessario presentare alcun greenpass.

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