Decreto legge 24 del 24 Marzo 2022

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E’ stato pubblicato la sera del 24 Marzo il tanto atteso DL 24 che contiene il piano del Governo per la gestione del “fine emergenza” covid19 con la proroga o la cancellazione di alcune delle misure in scadenza il 31 marzo o nei mesi immediatamente successivi.

Come sempre vi lasciamo il link alla fonte ufficiale con il testo integrale

Analizziamo come di consueto i punti principali per comprendere cosa contiene il nuovo decreto legge iniziando dalle premesse:

“Considerata l’esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;”
“Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19; “

Quindi è chiaro che se da una parte si ammette che ci sia l’esigenza di superare i provvedimenti presi in emergenza dall’altra si ribadisce la necessità di mantenere in piedi molti dei provvedimenti presi dal governo. Niente a che vedere quindi con il “liberi tutti” che qualche giornale ha titolato la scorsa settimana dopo la conferenza stampa.

  • Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
  • Isolamento e auto sorveglianza
  • Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  • Graduale eliminazione del green pass base
  • Proroga al 30 Aprile del green pass base per tutti i lavoratori
  • Graduale eliminazione del green pass rafforzato
  • Obblighi vaccinali
  • Green pass rafforzato per lavoratori over 50
  • Gestione dei casi di positività nelle scuole

Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

All’articolo 1 viene prorogata la possibilità fino al 31 dicembre 2022 di “adottare una o più ordinanze […] su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti”.

Di fatto quindi fino a fine anno le amministrazioni possono emettere ordinanze per una “pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro dell’ordinario”. Inoltre all’articolo 2 viene istituita una “unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia” fino al 31 Dicembre 2022 che andrà a sostituire di fatto il ruolo del commissario straordinario Figliuolo. Ne faranno parte “un dirigente di prima fascia del Ministero della Salute” e un “direttore dell’Unità” che di fatto sostituisce il commissario straordinario. Vengono inoltre stanziati 760.000 euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 per l’assunzione (comma 3 articolo 2) di 3 dirigenti di 2 fascia e 50 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato per “garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali assicurando approvvigionamento di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e DPI”.

Isolamento e auto sorveglianza

Anche dal 1 Aprile chi sarà positivo al covid dovrà effettuare l’isolamento (divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione) mentre per i contatti stretti di un caso positivo si applicherà “l’auto sorveglianza ovvero indossare la FFP2 al chiuso in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o al 5 giorno se ancora sintomatici”. Per meglio specificare la gestione uscirà un’apposita circolare del Ministero della Salute. Non sembra quindi esserci più il tampone obbligatorio in caso di contatti con positivi.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L’articolo 5 regolamenta l’uso delle mascherine dal 1 Aprile al 30 Aprile, nel dettaglio ci sarà obbligo di indossare la FFP2 in tutti i mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni inter regionali, alta velocità, intercity, autobus che collegano due o più regioni, autobus a noleggio con conducente, mezzi di trasporto regionali o locali (quindi autobus, metropolitana, tram, ecc.), scuolabus per scuole primaria e secondaria, funivie, cabinovie). Rimane l’obbligo di FFP2 anche per gli spettacoli sia al chiuso che all’aperto (cinema, teatri, ecc.), locali di intrattenimento, musica ed eventi e competizioni sportive (quindi stadio, palazzetti, ecc.).

Inoltre fino al 30 Aprile 2022 rimane l’obbligo di indossare la mascherina (“disposizioni di protezione individuale”) in tutti i luoghi al chiuso ad esclusione delle abitazioni private, quindi luoghi di lavoro, uffici, supermercati, negozi, ecc. Di fatto quindi non cambia niente per l’uso delle mascherine, il suo utilizzo viene prorogato fino al 30 Aprile 2022 in tutte le modalità che conosciamo già oggi.

Sono esonerati solo i bambini sotto i 6 anni, chi ha patologie incompatibili e chi sta svolgendo attività sportiva. Viene ribadito quindi che l’obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Viene inoltre specificato che per i lavoratori i DPI consistono nelle mascherine chirurgiche, pertanto per chi deve indossare FFP2 nei luoghi di lavoro dal 1 Aprile potrà indossare la mascherina chirurgica in luogo di quella FFP2.

Graduale eliminazione del green pass base

L’articolo 6 disciplina le nuove scadenze dell’utilizzo del green pass base:

  • “Le uscite temporanee delle persone ospitate in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice,  strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali” sono autorizzate con green pass base fino al 31 dicembre 2022 (prorogata quindi la disposizione che sarebbe scaduta il 31 Marzo)
  • La richiesta del green pass base viene prorogata al 30 aprile 2022 per mense e catering, ristoranti e servizi di ristorazione al chiuso (ad esclusione degli alberghi), concorsi pubblici, corsi di formazione privati e pubblici, colloqui con detenuti in presenza, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive all’aperto
  • Dal 1 Aprile decade l’obbligo di green pass per servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) , uffici pubblici, uffici postali, banche e attività commerciali.
  • Prorogata al 30 Aprile la richiesta di green pass base per accedere “alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie” ( e collegate) “compresi gli studenti universitari” (9 ter.2 legge 87) e anche per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione (9 ter.1 legge 87), quindi per intendersi i genitori che devono recarsi a scuola per colloqui, corsi , eccetera.
  • Dal 1 Aprile l’accesso ai mezzi di trasporto avverrà con green pass base e non più rafforzato, in particolare per aerei, navi e traghetti (ad esclusione di quelli per lo Stretto di Messina e Tremiti) , treni intercity e alta velocità (inter regionali) e autobus a noleggio con conducente.
  • Dal 1 Aprile non sarà più necessario invece il green pass base per i mezzi di trasporto locali e regionali (autobus, metropolitana, treni regionali, ecc.) in quanto il punto e-ter (mezzi di trasporto pubblico locale o regionale) non è stato prorogato

Green pass a lavoro

Viene prorogato fino al 30 Aprile 2022 l’obbligo di possesso e di esibizione del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro per “i lavoratori del settore pubblico” (9-quinquies) , “magistrati negli uffici giudiziari” (9 – sexies) e “lavoratori del settore privato” (9-septies)

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Per quanto riguarda il green pass rafforzato (articolo 9-bis.1 legge 87) viene prorogato al 30 Aprile l’obbligo per accedere a:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e contatto al chiuso (sono ancora esclusi dal green pass gli accompagnatori negli spogliatoi per i bambini)
  • convegni o congressi
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia)
  • feste conseguenti e non alle cerimonie civili e religiose al chiuso
  • sale gioco , scommesse, bingo e casinò
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati
  • spettacoli aperti al pubblico o eventi e competizioni sportive al chiuso

Di conseguenza dal 1 Aprile non verrà più richiesto il green pass (né rafforzato né base) non essendo state prorogate le disposizioni per:

  • piscine, centri natatori, sport di squadra e contatto all’aperto
  • alberghi e strutture ricettive
  • sagre e fiere
  • centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto
  • ristoranti e servizi di ristorazione (al chiuso fino al 30 aprile con green pass base, all’aperto senza nessuna certificazione)
  • musei, luoghi della cultura e mostre
  • centri termali
  • eventi e competizioni sportive all’aperto (che passano a green pass base)

Viene invece prorogato al 31 Dicembre 2022 la richiesta di green pass con 3 dosi per accedere come “visitatori alle strutture come RSA, strutture per anziani, ospitalità e lungo degenza” e anche ai visitatori dei reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

Obblighi vaccinali per sanitari

L’obbligo vaccinale (per 3 dosi) per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” è prorogato al 31 Dicembre 2022

Viene specificato che la sospensione viene cessata temporaneamente “in caso di intervenuta guarigione” sino “alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute”.

Analoga proroga al 31 Dicembre 2022 dell’obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie previste dall’articolo 4-bis della legge 76 (ex DL 44)

Obblighi vaccinali per personale della scuola, difesa, sicurezza, polizia, lavoratori delle università

Dedichiamo un paragrafo a parte per i lavoratori di queste categorie per i quali vige l’obbligo vaccinale perché il testo del decreto è davvero complicato.

Viene abrogato l’obbligo attualmente in vigore per il personale scolastico (4-ter comma 1 punto a) , comparto difesa, sicurezza, pronto soccorso e polizia locale (4-ter comma 1 punto b) e lavoratori dell’amministrazione penitenziaria (4-ter comma 1 punto d). Rimane in vigore solo il punto c, ovvero i lavoratori nelle strutture previste dal DLGS 502 (strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

Viene però introdotto l’articolo 4-ter.1 ovvero “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale” che proroga al 15 Giugno l’obbligo vaccinale per queste categorie.

Cosa cambia rispetto “al vecchio obbligo” ? Per i lavoratori della scuola l’articolo 4-ter.2 disciplina che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1” e che “l’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”

Sembra quindi che chi non è in regola con la vaccinazione non verrà più sospeso ma dovrà esser adibito ad altra mansione fino al 15 giugno 2022.

Questo articolo però disciplina solo i lavoratori del mondo della scuola, per le altre categorie (polizia, difesa, ecc.) obbligate non è prevista alcuna conseguenza.

Green pass rafforzato per lavoratori over 50

Per i lavoratori over 5o (nonché per le altre categorie obbligate di cui sopra) dal 1 Aprile 2022 l’accesso ai luoghi di lavoro sarà con il green pass base e non più con il green pass rafforzato.

In pratica rimane l’obbligo vaccinale con la sanzione amministrativa di 100€ ma per accedere ai luoghi di lavoro sarà richiesto il green pass base come per gli altri lavoratori non soggetti ad obbligo vaccinale (ad esclusione dei sanitari come previsto da apposito articolo di legge)

Gestione dei casi di positività nelle scuole

Viene ridefinito l’articolo 3 della legge 87 che prevede la gestione dei casi positivi nelle scuole:

  • Nidi e scuole dell’infanzia: In presenza di almeno 4 casi di positività l’ attività continua in presenza con FFP2 per insegnanti e bambini di età sopra i 6 anni. Il tampone viene richiesto solo in caso di sintomi e, se i sintomi persistono, al 5 giorno successivo all’ultimo contatto. Il tampone può essere anche auto somministrato e quindi auto certificato. Non è quindi più prevista la sospensione dell’attività con 5 casi .
  • Scuole primarie e secondarie: In presenza di almeno 4 casi di positività l’attività prosegue in presenza con FFP2 per 10 giorni. Il tampone viene richiesto solo in caso di sintomi e, se i sintomi persistono, al 5 giorno successivo all’ultimo contatto. Il tampone può essere anche auto somministrato e quindi auto certificato. Non è quindi più prevista la sospensione dell’attività con il crescere dei casi in una classe.

Quindi non esiste più differenziazione nel conteggio dei casi fra i vari gradi scolastici. In tutti i casi non è più prevista la DAD (anche con 5 o più casi), la FFP2 viene indossata solo dal 5 caso (e non più dal 1 come in precedenza) e il tampone da farsi dopo 5 giorni se sintomatici può essere auto certificato a seguito di tampone casalingo.

Per quanto riguarda invece l’obbligo di mascherina in classe invece è stato prorogato fino a tutto l’anno scolastico 2021/2022 con esclusione delle attività sportive.

Questa la prima lettura che possiamo dare a un testo molto articolato e che necessiterà sicuramente di ulteriori approfondimenti.

Invitiamo quindi tutti a iscriversi al canale e rimanere in contatto con noi per aggiornamenti o specifiche che potrebbero essere sfuggite da una prima lettura

Staff C.Li.Va. Toscana

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