Legge 119 – chiarimenti sulla scadenza del 10 luglio

Cari iscritti,

oggi è il 10 Luglio e mentre molti hanno abbassato la guardia dopo la fine delle norme restrittive Covid, come Comitato per la libertà di scelta vaccinale non possiamo dimenticare che la legge 119 è ancora in vigore senza nessuna modifica da ormai 6 anni.

Riepiloghiamo quindi i punti principali di questa legge che, almeno in linea teorica, vedrebbe oggi il termine per la presentazione da parte dei genitori della documentazione sulla regolarità vaccinale dei figli.

In particolare è in vigore l’articolo 3-bis della legge 119/17 che prevede non solo la sospensione dai servizi educativi e scuole dell’infanzia in caso di mancata consegna della documentazione ma la decadenza dell’iscrizione del minore non in regola.

Per il resto nell’articolo 3-bis viene specificatamente previsto che siano le scuole a invitare i genitori dei minori risultanti non in regola dalla verifica con la ASL a consegnare la documentazione.

“Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie *invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione* comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.”

Per cui la legge stabilisce in modo inequivocabile che siano comunque le scuole a invitare i genitori a depositare la documentazione; ribadiamo quindi che qualora la scuola non faccia richiesta di deposito della documentazione non si è tenuti a consegnare niente di nostra volontà.

Abbiamo detto in linea teorica perche sono molto frequenti casi in cui addirittura alcuni genitori abbiano ricevuto richieste ad anno scolastico avviato. In tal caso il mancato deposito, anche se la richiesta avvenisse dopo il 10 Luglio, comporterebbe la decadenza dell’iscrizione in caso di bambini iscritti a nidi o scuole dell’infanzia. Solo in caso di eventuale ricorso davanti a un giudice si potrebbe contestare la richiesta avvenuta posteriormente alla data indicata dalla legge. Se non si risponde alla richiesta della scuola di consegnare la documentazione ci sarà la decadenza dell’iscrizione, nonostante la richiesta sia pervenuta dopo il 10 Luglio.

Provando a riassumere i vari casi che potrebbero capitare:

🔸Fascia 6-16 (iscritti a scuole primarie, secondarie, superiori): la mancata consegna di documenti richiesti non comporta ripercussioni sulla decadenza dell’iscrizione o sulla frequenza scolastica, pertanto agite secondo le vostre dinamiche relazionali con la scuola e la vostra volontà di aiutare un processo di censimento volto a colmare le lacune dell’anagrafe vaccinale.
Mentre è fondamentale rispondere alle richieste da parte della asl a tutela della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le richieste delle scuole queste possono essere ignorate. Questo è previsto dal comma 4:
“Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, *ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito*
La scuola è tenuta a richiedere la documentazione ma la legge contempla anche il “mancato deposito” come possibile risposta da parte del genitore.

🔸 Fascia 0-6 (iscritti a nidi, scuole dell’infanzia): Come ormai abbiamo avuto modo di capire, i bambini iscritti a nidi e scuole dell’infanzia sono quelli a fortissimo rischio di esclusione a causa della legge 119.

In caso la scuola non faccia richiesta non si è tenuti a dichiarare lo stato vaccinale del bambino/a iscritto. Solo quando la scuola fa richiesta di documentazione si è tenuti a consegnare “la formale richiesta di vaccinazione” per non far decadere l’iscrizione a seguito di mancato deposito.

Qualora quindi abbiate ricevuto la richiesta di documentazione dovete attivarvi per mantenere l’iscrizione consegnando una copia di appuntamento per vaccinare o una raccomandata in cui ne fate richiesta alla ASL competente.

Ovviamente qualora in questi due anni abbiate firmato il dissenso informato, abbiate già ricevuto un termine per iniziare il calendario di recupero o siate stati dichiarati inadempienti a seguito di mancata risposta a invito a vaccinare, l’iter con l’ASL è chiuso e non ci sono possibilità di poter frequentare l’anno scolastico.
Per gli altri, una volta consegnata la documentazione, ricordiamo che non ci sono garanzie di poter concludere l’anno in quanto il mancato rispetto di appuntamenti presi o comunicazioni delle ASL di data ultima per iniziare il ciclo vaccinale a cui non seguirete con la vaccinazione comporteranno la contestazione dell’inadempienza e di conseguenza la decadenza dell’iscrizione anche ad anno in corso.

Al di là dell’esclusione scolastica teniamo a consigliare che qualsiasi azione eseguita o meno, debba sempre dimostrare una RESPONSABILITÀ GENITORIALE ATTIVA davanti ad una legge pur ingiusta che sia ma che comunque esiste, come esiste il consenso informato che dobbiamo ribadire, sottolineare e pretendere in caso di convocazione da parte della ASL tracciando ogni tipo di rapporto, feedback e accaduto.

Come sempre lo staff di Cliva rimane disponibile per chiarimenti o per confrontarsi su dubbi riguardo all’applicazione di questa legge.

Con l’occasione non possiamo che ricordare a tutti gli iscritti e simpatizzanti che non dobbiamo mai dimenticare l’ingiustizia di questa legge che ormai, purtroppo, sembra essere stata dimenticata dalla politica nonostante i tanti cambi di governo avvenuti in questi anni.

Grazie,
Staff C.Li.Va. Toscana