LEGGE 31 luglio 2017, n. 119.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (GU Serie Generale n.182 del 05-08-2017)

DECRETO LEGGE N. 172 – “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI”

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E’ entrato in vigore Sabato 27 Novembre il nuovo decreto 172 che estende ulteriormente gli obblighi vaccinali ad altre categorie di lavoratori, modifica la procedura di applicazione dell’obbligo per gli operatori sanitari prevista fino ad oggi, modifica le scadenze e gli ambiti di utilizzo della certificazione verde (greenpass) e introduce un nuovo strumento che viene comunemente chiamato “super greenpass”. Analizziamo per punti le principali modifiche ricordando che i decreti legge vanno in vigore con la pubblicazione in gazzetta ufficiale e che il parlamento ha tempo 60 giorni per convertirlo in legge introducendo modifiche al testo.

Questi i principali punti

  • Articolo 1 – Obblighi vaccinali per i lavoratori sanitari
  • Articolo 1 comma 10 – Obblighi vaccinali per operatori di interesse sanitario non iscritti all’albo, lavoratori in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie)
  • Articolo 2 – Obblighi vaccinali per personale della scuola, comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, lavoratori strutture sanitarie e socio sanitarie
  • Articolo 3 – Aggiornamento della durata delle certificazioni verdi (greenpass base)
  • Articolo 4 – Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi covid 19 (greenpass base) per trasporti pubblici e alberghi
  • Articolo 5 – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (“super greenpass” )
  • Articolo 7 – Controlli
  • Articolo 8 – Campagne di informazione

ARTICOLO 1 – OBBLIGHI VACCINALI (LAVORATORI SANITARI)

L’articolo 1 modifica la legge 76/2021 introducendo l’articolo 3-ter e sostituendo integralmente l’articolo 4. Da oggi quando parliamo di obblighi vaccinali non è più sufficiente il ciclo primario (due dosi in caso di Pfizer, Moderna e Astrazeneca o una dose con Johnson & Johnson) ma “comprende dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con la circolare del Ministero della salute”. Ad oggi l’ultima circolare potete trovarla qui e prevede “un richiamo (booster) con un vaccino mRNA (pfizer o moderna) per i maggiorenni dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario” 

Come detto precedentemente viene sostituito integralmente l’articolo 4 della legge 76/2021 per cui da oggi non valgono più le indicazioni fornite per quanto riguarda gli “obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. 

Il nuovo articolo è peggiorativo per i lavoratori in quanto introduce un periodo di sospensione maggiore, elimina la possibilità di essere demansionati prevista dalla precedente legge e demanda agli ordini delle professioni sanitarie (tramite le rispettive federazioni) il controllo della vaccinazione dei lavoratori snellendo la procedura e quindi i tempi prima della sospensione. 

Vediamo comunque la nuova procedura per i lavoratori sanitari:

– Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, tramite le rispettive Federazioni nazionali, avvalendosi della piattaforma nazionale del green certificate eseguono la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione

– Se dalla piattaforma nazionale non risulti l’effettuazione della vaccinazione (inclusa la dose booster nelle modalità stabilite dalla circolare ministeriale) l’ordine professionale invita l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. Qualora si presenti la richiesta di vaccinazione l’ordine invita l’interessato a fornire la certificazione attestante l’adempimento entro 3 giorni dalla somministrazione.

– Trascorsi i termini di cui sopra “qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.” 

La sospensione è efficacefino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021″

Quindi con questa legge il Governo supera i termini di scadenza degli obblighi vaccinali legati allo stato di emergenza (ad oggi 31.12.2021) ma vengono spostati al 15 giugno 2022. Inoltre per cancellare la sospensione non è sufficiente iniziare la vaccinazione ma è necessario eseguire il ciclo di vaccinazione primario completo (2 dosi) in caso non si sia iniziato al momento della verifica oppure la terza dose (booster) in caso si venga sospesi per non aver fatto il richiamo nei tempi stabiliti. 

Segnaliamo che al comma 6 viene specificato che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’albo “l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021″. Quindi chi deve fare iscrizione all’albo dopo il 15 Dicembre dovrà aver adempiuto all’obbligo vaccinale altrimenti non potrà iscriversi fino al 15 Giugno 2022.

ARTICOLO 1 – COMMA 10 (OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO – LAVORATORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SOCIO ASSISTENZIALI – SOCIO SANITARIE)

Per tutti coloro che lavorano in ambito sanitario ma non sono iscritti agli albi la procedura spiegata al punto precedente non sarebbe stata applicabile in quanto non presenti nelle anagrafi di nessun ordine professionale. Con il comma 10 pertanto il Governo stabilisce che l’obbligo vaccinale per i lavoratori interessati (e non iscritti all’albo) da questo nuovo decreto vengono uniformati dalla procedura di verifica della vaccinazione che vediamo di seguito con l’articolo 2

ARTICOLO 2 – OBBLIGO VACCINALE (PERSONALE DELLA SCUOLA, COMPARTO DIFESA, SICUREZZA, SOCCORSO PUBBLICO, POLIZIA LOCALE, LAVORATORI STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE SECONDO ART 8-TER DLGS 502/1992)

Il decreto 172 estende l’obbligo vaccinale anche a nuove categorie dal prossimo 15 Dicembre 2021. La procedura è analoga a quanto riportata all’articolo 1 con le opportune modifiche per quanto riguarda il soggetto che procederà alla verifica degli obblighi vaccinali:

– per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore” i soggetti titolati al controllo dell’adempimento all’obbligo vaccinale sono “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni” relative.

– per il “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale” i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. Ricadono nell’obbligo di questa categoria anche chi ricade negli “organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124” ovvero “Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”, “Agenzia informazioni e sicurezza esterna” e “Agenzia informazioni e sicurezza interna”

– per il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni” ovvero le strutture sanitarie e socio sanitarie. (link alla legge per ulteriori specifiche) i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. 

– per il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori” i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. 

Stabilite le categorie e i soggetti titolati al controllo (articolo 4-ter comma 1) i successivi commi descrivono la procedura di controllo, i relativi tempi e le sanzioni per chi non adempie all’obbligo vaccinale.

Nota: Al comma 2 si specifica che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” pertanto da una prima lettura sembra un obbligo che ricade solo se si deve svolgere la professione, restano quindi fuori dall’obbligo coloro che non svolgono la professione in quanto in congedo parentale, maternità, infortuni, eccetera.

La procedura ricalca in modo fedele quella descritta nel primo articolo per i lavoratori sanitari ovvero “I soggetti di cui al comma 2” (ovvero quelli che precedentemente abbiamo chiamato “soggetti titolati al controllo”) “verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10,del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. Di fatto il controllo avviene quindi mediante le varie piattaforme predisposte attualmente per il controllo del greenpass nei luoghi di lavoro (con le varie specificità a seconda dell’ambito lavorativo). 

Qualora “non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto” verrete invitati ” a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″

In caso “di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione” entro 3 giorni dalla somministrazione va trasmessa “la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale”.

In caso non consegnate niente i soggetti titolati al controllo (quindi dirigente scolastico, responsabile istituzioni dove lavorate, ecc.) “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

La sospensione è efficace fino al completamento del ciclo primario (2 dosi) di vaccinazione qualora al controllo risultate privi di vaccinazione o all’effettuazione della 3 dose (booster) qualora non abbiate rispettato il calendario di vaccinazione previsto. In alternativa la sospensione sarà efficace fino al 15 Giugno 2022 (ovvero 6 mesi dal 15 Dicembre 2021).

Solo per i lavoratori scolastici al comma 4 è previsto che i dirigenti e i responsabili delle istituzioni possano sostituire il “personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa”

Riassumendo quindi per tutte le categorie coinvolte dall’obbligo vaccinale (sanitari già oggi, le nuove categorie dal 15 Dicembre) la procedura di verifica non è più scaricata sulle ASL ma se ne occuperanno gli ordini professionali di appartenenza o i datori di lavoro/dirigenti scolastici nel caso non si sia iscritti a nessun albo per lavorare. Cambia anche la procedura per poter tornare a lavoro, non basterà più l’avvio del piano vaccinale ma serviranno le due dosi qualora ad oggi non siate vaccinati.

ARTICOLO 3- DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID19

Questo articolo modifica la durata del cosiddetto “greenpass” alla luce dell’introduzione del booster (3 dose) riducendola a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale e prorogandola di 9 mesi una volta somministrata la dose booster. Queste disposizioni valgono dal 15 dicembre 2021.

ARTICOLO 4 – ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Questo articolo estende l’utilizzo della certificazione verde (comunemente chiamato “greenpass base”) ad alcune attività.

Tutte queste disposizioni valgono dal 6 Dicembre 2021 (senza termini di scadenza) e si applicano già dalla zona bianca (come previsto dall’articolo 9 bis comma 1 legge 87/2021) , nello specifico:

– Il greenpass base servirà per i servizi di ristorazione anche all’interno degli hotel

– Il greenpass base servirà per accedere a alberghi e altre strutture ricettive (9-bis comma 1 lettera a-bis)

– Il greenpass base servirà per accedere a “spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità”. Pertanto chi accompagna figli minori o disabili NON deve avere il greenpass per accompagnare negli spogliatoi. (9-bis comma 1 lettera d)

Vengono inoltre aggiunte in materia di trasporto all’articolo 9-quater della legge 87/2021 queste modifiche che valgono dal 6 Dicembre al 31 Dicembre (salvo proroghe) già dalla zona bianca:

– Il greenpass base servirà anche per i traghetti marittimi sullo Stretto di Messina e Isole Tremiti (9-quater comma 1 punto b)

– Il greenpass base servirà anche sui “treni interregionali” e non più solo su intercity e alta velocità (9-quater comma 1 punto c)

– Il greenpass base servirà anche su “autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente” anche in quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale o regionale (9-quater comma 1 punto e)

– Il greenpass base servirà anche sui “mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale” (9 quater comma 1 punto e-ter), quindi qualsiasi mezzo di trasporto locale o regionale dall’autobus alla metropolitana fino al treno regionale. 

Le modalità di controllo “per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale possono essere svolte secondo modalità a campione” (art. 9-quater legge 87/2021 comma 3)

Viene infine modificato il termine di attuazione del greenpass base, specificando che anche quando il vaccino sarà disponibile per i minori di 12 anni la certificazione verde può essere richiesta solo a partire dai 12 anni (art. 9-quater comma 2)

ARTICOLO 5 – IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI AVVENUTA VACCINAZIONE O DI AVVENUTA GUARIGIONE

Con l’articolo 5 viene istituito il cosiddetto “super greenpass”, ovvero quello che si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione da malattia.

Prima di capire in quali attività verrà richiesto il “super greenpass” l’articolo 5 punto b aggiunge alla legge 87/2021 il comma 2-bis che disciplina l’entrata in vigore di questo nuovo certificato: nelle zone gialla e arancione la fruizione di servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione”.

Per avere un quadro totale però va letto anche l’articolo 6 (disposizioni transitorie) che specifica che “dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis), ovvero il “super greenpass”.

Provando a riassumere e a fare qualche esempio:

Il “super green pass” verrà richiesto solo nelle attività che nelle zone bianche, gialle e arancioni altrimenti sarebbero chiuse o limitate mentre per la zona rossa non ci sono distinzioni fra chi è in possesso delle certificazioni e chi no.

Esempio:

  • Palestre e piscine: in zona bianca e gialla si accede con il “greenpass base”, in zona arancione servirà il “super greenpass” mentre in zona rossa chiudono per tutti.
  • Ristoranti: in zona bianca si consuma oggi al tavolo al chiuso con il “greenpass base”. Siccome in zona gialla e arancione ci sono limitazioni (di orario ad esempio) servirà dal 6 dicembre il “super greenpass” anche in zona bianca . In zona rossa saranno chiusi per tutti. Nessun greenpass per chi consuma all’aperto.

Questa differenza è dovuta al fatto appunto che il “super greeenpass” interviene nelle zone quando diventerebbero limitate o chiuse alcune attività in “gialla” o “arancione”. Nei ristoranti in zona gialla è previsto una limitazione della capienza dei tavoli e di orari, quindi già in zona bianca per accedere serve il “super green pass” e non più il semplice “greenpass base”.

Unica eccezione solamente per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e strutture ricettive, per i quali il “super greenpass” non viene richiesto ma rimarrà limitato al solo “greenpass base”.

Per la scadenza quindi del “super greenpass” al momento la data del 15 gennaio 2022 per quanto riguarda l’applicazione nelle attività limitate in zona gialla (esempio stadi) mentre per le attività in arancione non è prevista scadenza.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI

“Il Prefetto sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni”

E’ ipotizzabile quindi un aumento dei controlli di possesso del greenpass (base e super) da parte delle forze di polizia e polizia municipale. Il fatto che sia specificato che questi controlli intensificati vengano fatti “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” apre due scenari: la polizia invece di inseguire i veri reati andrà in giro nei bar a chiedere il pass a chi beve un caffè, oppure siamo di fronte solo a un articolo messo per spaventare e che non produrrà nessun effetto nella frequenza dei controlli.

ARTICOLO 8 – CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

“Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All’attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità”

Prepariamoci quindi a un aumento di spot sui media e trasmissioni televisive a sottolineare l’importanza della vaccinazione in assenza totale di contraddittorio.

Abbiamo provato a riassumere il decreto sperando di chiarire i confini di applicazione. Alcuni aspetti sono molto confusi per cui invitiamo tutti a prendere il documento come indicativo ma di tenersi aggiornati per eventuali modifiche, precisazioni o correzioni che potrebbero nascere nelle prossime settimane.

Grazie

Staff C.Li.Va. Toscana

DECRETO LEGGE 127 – CONVERSIONE IN LEGGE N. 165 IN GAZZETTA UFFICIALE

Nella Gazzetta ufficiale del 20 Novembre è stata pubblicata la legge n. 165 di conversione del DL 127, la norma che ha introdotto l’obbligo di greenpass nei luoghi di lavoro.

In conversione parlamentare due sono le principali modifiche rispetto al testo che abbiamo imparato a conoscere in questo mese e che abbiamo analizzato in un nostro precedente articolo (http://www.clivatoscana.com/2021/09/22/decreto-legge-n-127-greenpass-per-luoghi-di-lavoro-21-settembre-2021/).

La prima modifica è al comma 5 (negli articoli 1 e 3 che disciplinano le norme in ambito pubblico e privato):

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE – STATO DI EMERGENZA

Interessante ed importante pronuncia depositata della corte costituzionale in data 11 Novembre 2021.

La corte si è pronunciata in merito alla costituzionalità delle leggi che prevedono la temporanea sospensione degli sfratti dagli immobili.

Questa pronuncia sembra quindi porre il limite della fine di questo 2021 come termine massimo alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo. Ricordiamo che tutti i provvedimenti in vigore (dal greenpass obbligatorio all’obbligo vaccinale per i sanitari) sono strettamente legati allo stato d’emergenza, questa sentenza è pertanto un segnale da accogliere con ottimismo per il futuro.

Staff C.Li.Va. Toscana
t.me/clivatoscana

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:213
Staff C.Li.Va. Toscana
t.me/clivatoscana

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:213

SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PRIVACY – GREENPASS PER LAVORO

Durante il voto di fiducia al Senato è stato inserito un emendamento al testo che prevedeva la possibilità “spontanea” di poter depositare il QR code da parte dei lavoratori per non essere sottoposti a controlli quotidiani.

Avevamo già ravvisato in tale richiesta una violazione della privacy in quanto il
Greenpass può essere controllato solo puntualmente e non depositato.

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15 OTTOBRE – ALCUNI CHIARIMENTI

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Ci avviciniamo alla data dell’entrata in vigore degli effetti previsti dal DL 127 sulle certificazioni verdi previste per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro. Raccogliendo le domande più frequenti che ci avete fatto vogliamo provare a riassumere cosa sappiamo ad oggi, cosa possiamo fare e cosa invece rimane ancora da capire in modo chiaro

“Devo comunicare prima che non avrò il greenpass? E’ lecito che mi chiedano il greenpass già oggi? La mia azienda mi sta chiedendo il possesso del greenpass settimana per settimana, è giusto?”

Il primo giorno in cui la certificazione verde può essere chiesta a lavoro (escluso ovviamente chi lavora già nei settori dove sono in vigore gli altri decreti governativi) è Venerdì 15 Ottobre. Richieste antecedenti a questa data non sono legittime visto che il decreto, anche se pubblicato, entra in vigore solo in quella data. Sulla comunicazione il decreto prevede che “è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”. Pertanto la certificazione è richiesta solo per accedere ai luoghi di lavoro e non preventivamente.

“I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati”

Spetta quindi al lavoratore comunicare il non possesso al datore di lavoro al primo giorno di assenza oppure comunicare il non possesso nel momento in cui si accede al luogo di lavoro e si è sottoposti a controllo. Le verifiche possono avvenire anche a campione ma il decreto prevede espressamente che “le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.” Quindi ad oggi l’unico modo autorizzato è l’utilizzo dell’app verificaC19 che tutela il lavoratore da due diritti: non mettere a conoscenza l’origine del QR code mostrato (vaccino, tampone o guarigione) e la non memorizzazione dei dati. Quest’ultimo punto rende NON LEGITTIME richieste preventive per l’organizzazione del lavoro. Chiedere in anticipo il possesso della certificazione verde (sia solo come informazione che come consegna del QR con relativa scadenza) è una procedura che molti stanno tentando ma che non è consentita come già ribadito dal garante per la privacy per il decreto che ha istituito la certificazione verde come condizione necessaria per accedere ad attività abituali quali le palestre (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9696596)

“Ma se non mi chiedono niente posso andare?”

Il lavoratore ha l’obbligo di accedere al luogo di lavoro solo in possesso della certificazione verde. Se il datore di lavoro non controlla questo non vi esonera dall’obbligo di legge. Pertanto in caso di controlli da parte delle autorità (oppure dallo stesso datore di lavoro a campione in un momento successivo all’entrata) siete sanzionabili: “Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita in euro da 600 a 1.500.” Come previsto dal comma 8, inoltre, sarete anche sottoposti a sanzione disciplinare in caso di accesso al luogo di lavoro senza avere la certificazione (L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore).

Non sono previste sanzioni economiche e disciplinari in caso comunichiate la mancanza della certificazione prima di accedere al luogo di lavoro, in questo caso sarete ritenuti “assenti ingiustificati” con la sospensione dello stipendio senza conseguenze disciplinari o rischio di licenziamento

“Devo comunicare ogni giorno di non essere a lavoro? E in che modo?”

“I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 [..] sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione”

Leggendo il testo del decreto quindi sembra sufficiente comunicare la mancanza di certificazione solo il primo giorno di assenza. Dopo di che “fino alla presentazione” si è considerati assenti secondo DL 127 senza ulteriori comunicazioni. Visto che comunque il DL 127 dà ampio spazio organizzativo alle singole attività raccomandiamo di leggere attentamente modalità di comunicazione e frequenza di comunicazione della mancanza di certificazione in modo da evitare contenziosi con il proprio datore di lavoro. In generale sarebbe auspicabile comunicare l’assenza in modo scritto, in modo che sia tracciato che l’assenza sia riconducibile al DL127 (quindi senza conseguenze) e non a scelte immotivate che porterebbero a problemi disciplinari.

“Come posso protestare? Posso scioperare?”

Il modo migliore per protestare è astenersi dal lavoro (almeno) il giorno 15 in modo simbolico. Al momento i lavoratori non provvisti di certificazione sono oltre 3 milioni, un numero che paralizzerebbe il paese e quindi permetterebbe di lanciare un segnale al Parlamento chiamato a convertire il DL entro novembre pena decadenza. In questo caso non è necessario aderire a uno sciopero in quanto l’assenza per mancanza di certificazione è prevista dalla legge e vi tutela da eventuali azioni disciplinari. In linea generale un’azione concreta sarebbe quella di astenersi il più possibile da lavoro qualora la vostra posizione sia delicata e difficilmente sostituibile. In base alla vostra disponibilità economica invitiamo quindi ad astenersi dal lavoro più giorni possibili, anche scegliendo di alternare tamponi ad assenze per rendere ingestibile l’organizzazione del lavoro. Se è vero che i datori di lavoro hanno l’obbligo di applicare la legge, è vero che solo una spinta unita fra lavoratori e datori di lavoro possono portare a un cambiamento del testo del decreto. Occorre quindi un sacrificio da parte di tutti, il decreto ci permette di assentarci da lavoro senza necessità di aderire a uno sciopero indetto da un sindacato. E’ sufficiente comunicare la mancanza di certificazione verde e legando la vostra assenza a questa motivazione. Ricordiamo che non è prevista mai la sanzione disciplinare o il licenziamento.

“Cosa succederà alla mia busta paga? Posso essere licenziato?”

Il decreto prevede espressamente che durante i giorni considerati “assenza ingiustificata” per mancanza di certificazione verde non si venga pagati ma NON si possa in alcun modo essere sanzionati ulteriormente o licenziati. Quindi anche se alcuni datori di lavoro minacceranno licenziamenti ad oggi la legge non lo prevede in nessun modo. Purtroppo però i giorni non lavorati non verranno retribuiti e quindi non verranno pagate le ore di assenza e i relativi contributi. Precisiamo che per i lavoratori dipendenti le trattenute sono in funzione del reddito pertanto a fronte di un ipotetico mese di astensione riceveremo una busta paga a zero senza trattenute IRPEF.

“Il controllo può essere fatto solo all’ingresso o anche successivamente durante l’orario di lavoro? E se mi scade durante il giorno sono sanzionabile?”

A differenza di quanto previsto per i lavoratori della scuola nel DL 127 il controllo all’ingresso è solo indicato come prioritariamente ma non obbligatorio ( comma 5 “I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”). Questo significa che nei protocolli operativi i datori di lavoro potranno specificare la modalità dei controlli (all’ingresso, a campione, a tutti i lavoratori o in modalità mista fra tutte le possibili) rimanendo nei limiti previsti dal decreto. Ne consegue che se la vostra certificazione verde scade (perché generata da tampone) durante l’orario di lavoro e siete sottoposti al controllo siete sanzionabili dal datore di lavoro (con sanzione amministrativa più disciplinare in quanto siete stati trovati nel luogo di lavoro senza certificazione valida). Invitiamo quindi tutti i lavoratori a non accedere ai luoghi di lavoro qualora la certificazione sia scaduta per non incorrere in sanzioni e problemi con il datore di lavoro.

Staff C.Li.Va. Toscana

t.me/clivatoscana

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DECRETO LEGGE N.127 – GREENPASS PER LUOGHI DI LAVORO 21 SETTEMBRE 2021

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E’ in gazzetta ufficiale dal 21 Settembre il DL n. 127 dal titolo “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Il decreto aggiunge alle legge n.87 (quello che ha istituito il greenpass nella sua forma iniziale) nuovi articoli che estendono “l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro pubblici (9-quinquies), privati (9-septies) e ai magistrati operanti negli uffici giudiziari” (9-sexis) dal prossimo 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Prima di riassumere quali siano gli obblighi introdotti facciamo presente che il decreto ha anche rifinanziato i tamponi a prezzo calmierato di 15 euro per tutte le farmacie e per tutte le “strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate dal SSN alla somministrazione di test antigenici rapidi” istituendo anche sanzioni economiche per le farmacie che non osserveranno questo prezzo imposto. Inoltre, senza che risulti nessuno studio scientifico a supporto di tale modifica, da oggi 22 settembre il greenpass viene rilasciato lo stesso giorno della somministrazione della prima dose e non più dopo 15 giorni dall’iniezione. (art 5 comma 1c).

Analizziamo ora la procedura prevista per la verifica del possesso del greenpass sui luoghi di lavoro:

LAVORATORI PUBBLICI

L’onere del controllo spetta al “datore di lavoro” (art. 1 comma 4) oltre che ai rispettivi “datori di lavoro” di “soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni presso le amministrazioni”. Le modalità di controllo verranno stabilite “entro il 15 Ottobre, anche a campione, prevedendo prioritariamente ove possibile che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Queste verifiche sono comunque effettuate secondo il DPCM già attuato per i controlli in ristoranti, bar, ecc. ovvero sfruttando l’app Verifica C19 e relativa verifica dell’identità.

Per i lavoratori, al comma 6, “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza”. 

Importante: l’assenza ingiustificata non può avere conseguenze disciplinari, si ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e si può ritornare a lavoro non appena si presenta la certificazione. Nei giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

Qualora si acceda ai luoghi di lavoro senza certificazione è prevista una sanzione da 600 a 1500 euro oltre alle “conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”. Le eventuali sanzioni vengono irrogate dal Prefetto.

LAVORATORI PRIVATI

Per i lavoratori privati si prevede lo stesso schema dei lavoratori pubblici descritto in precedenza, quindi anche in questo caso “i datori di lavoro definiranno entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”. Precisiamo che queste verifiche devono comunque rispettare il DPCM autorizzato dal garante per la privacy per cui la raccolta di certificati vaccinali o QR code NON sono autorizzati ma la verifica dovrà essere effettuata quotidianamente affinché non ci sia distinzione fra chi ha greenpass per vaccinazione, tampone o guarigione da malattia. Consigliamo quindi di MONITORARE attentamente le disposizioni del proprio datore di lavoro segnalando richieste illecite al garante per la privacy. Questa discrezionalità attribuita dal decreto provocherà sicuramente libere interpretazioni e forzature dei nostri diritti.

Nota importante: Per le imprese con meno di quindici dipendenti al comma 7 è disposto che “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A DIECI GIORNI RINNOVABILI UNA SOLA VOLTA e non oltre il 31 dicembre 2021”. Questo significa che, a differenza di quanto descritto in precedenza, se per 5 giorni non accedete al luogo di lavoro di un’azienda con meno di 15 dipendenti, non potrete subito tornare a lavoro esibendo la certificazione ma potete essere sospesi per ulteriori 10 giorni in caso sia stato assunto un nuovo lavoratore per questo periodo. Anche in questo caso si ricorda che la sanzione da 600 a 1500 euro è irrogata dal Prefetto in caso di accesso al luogo di lavoro senza greenpass.

Sono esclusi da questi controlli e obblighi “i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute” e coloro che lavorano “in remoto” in quanto la sospensione retributiva è prevista “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro” e “qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro”.

Questo il riassunto del decreto legge n. 127 che è in vigore da oggi (anche se le norme sul lavoro si applicano dal 15 ottobre) e che ricordiamo andrà convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento. Si apre quindi una stagione difficile per tutti e i nostri consigli rimangono gli stessi di sempre:

– NIENTE PANICO! Ad oggi i lavoratori non in possesso del greenpass risultano essere circa 4 milioni. Un numero che è in grado di paralizzare il paese se RESISTIAMO. Ricordiamo inoltre che non si può essere licenziati e che non appena in possesso del greenpass si ha diritto al reintegro immediato senza sanzioni disciplinari.

– PROTESTIAMO! Da oggi le manifestazioni saranno ancora più frequenti e partecipate, è importante esprimere il nostro dissenso contro un decreto ingiusto e ricattatorio. Rimanete in contatto per altre iniziative di protesta che dovranno per forza essere organizzate per resistere, anche, per chi può, sacrificando parte della retribuzione ma inviando un segnale forte nei confronti di questo governo autoritario e ingiusto.

Restiamo uniti!

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DECRETO LEGGE N.105 CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2021

 

E’ stata appena pubblicato in gazzetta ufficiale la legge di conversione n. 126 del DL 105, l’atto che ha esteso il greenpass a moltissime attività a partire dallo scorso 6 Agosto.

Trovate la gazzetta ufficiale a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20210918&numeroGazzetta=224&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0

Di seguito le modifiche più importanti e che riguardano tutti i cittadini:

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DECRETO LEGGE 122 IN VIGORE DA OGGI

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È stato pubblicato venerdì 10.9 in gazzetta ufficiale il decreto legge 122 dal titolo “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” ( link al testo )

Le aree di impatto maggiori sono:

1) SCUOLA

– Il possesso della certificazione verde per poter accedere a scuola “si applica anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia”. In molti infatti avevano notato che nel DL111 non era chiaro se anche per gli educatori dei nidi fosse richiesto il greenpass per poter lavorare. Questo nuovo decreto esplicita l’obbligo anche per questi lavoratori. Inoltre chi lavora in “centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)” sono da oggi 11 settembre soggetti a obbligo di greenpass per poter svolgere il loro lavoro (seguendo le stesse regole che abbiamo già spiegato nel precedente decreto)

– “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9- ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).”

Il controllo del possesso di greenpass avverrà quindi a chiunque acceda a scuola ( AD ECCEZIONE DEGLI STUDENTI) a qualsiasi titolo. Per come scritta la norma questa si applica sicuramente a tutti coloro che accedono alla scuola per motivi di lavoro (ditte esterne di pulizia, manutenzione, ecc.) , come ben specificato nel comma successivo, quello che stabilisce a chi è in carico il controllo del possesso della certificazione: “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”

Quindi un lavoratore di una ditta di manutenzione impianti potrà essere controllato SOLO NEL MOMENTO IN CUI ACCEDE A SCUOLA PER LAVORO sia dal proprio datore di lavoro che dal delegato dell’istituto dove viene prestato il servizio. Resta implicito che se un lavoratore accede a scuola solo in determinati giorni dell’anno questo debba avere la certificazione solo nelle occasioni in cui accede a scuola e non deve essere controllato dal datore di lavoro nei giorni in cui presta servizio in altri ambienti non soggetti a greenpass.

Tutto questo è valido anche (articolo 9-ter) anche per chi accede alle università , strutture di alta formazione artistica musicale e coreutica.

ATTENZIONE: Sul tema “bambini” sappiamo che molte scuole stanno chiedendo GP anche per accompagnare i bambini in classe. Questo punto andrà chiarito perché se è vero che il DL vale sicuramente per i genitori che accedono in classe (es. ambientamento nido/materna) non potendo impedire la frequenza scolastica per una responsabilità dei genitori (mancanza GP) non è possibile non far entrare i bambini i cui genitori “devono rimanere fuori dalla scuola”. Invitiamo tutti a mantenere la calma e sicuramente solleciteremo chiarimenti ufficiali sul tema perché i minori non possono essere MAI lasciati senza custodia.

2) LAVORATORI IMPIEGATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI

I lavoratori di queste strutture sono già soggetto a obbligo vaccinale (DL 44 convertito in legge 76) , il decreto 122 lo estende “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa”

Il controllo dell’adempimento all’obbligo vaccinale (quindi non greenpass ma vaccino solamente) è in carico ai datori di lavoro e ai responsabili delle strutture in oggetto.

Le modalità di controllo verranno definite “secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”

Anche in questo caso il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione fino all’avvenuta vaccinazione, alla fine della campagna vaccinale o al 31 Dicembre 2021.

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CRITICITÀ DL 44

Pubblichiamo il testo del documento che il direttivo Cliva ha inviato ai Senatori in merito alle criticità e alle richieste di modifica in fase di conversione in legge del DL 44.

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