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IMPARIAMO A DIFENDERCI E SAPERE IN CHE LUOGHI LE NORME ESCLUSIVAMENTE NAZIONALI PERMETTONO LA RICHIESTA DI GREEN PASS

La psicosi collettiva continua, le richieste di green pass non dovute potrebbero aumentare: limitiamo i danni leggendo i decreti legge purtroppo in vigore.
D.L.105/21 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg

D.L. 111/21 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125

Tuttavia, ricordiamo che il Garante della Privacy ha già ammonito a suo tempo tutti i presidenti regionali che hanno provato a superare la norma nazionale scrivendo:

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GARANTE DELLA PRIVACY SULLE VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO

 

📌 Da pochi giorni è stato approvato il protocollo per la somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro con ADESIONE VOLONTARIA.

Il garante della privacy ha emesso il seguente documento con le regole da seguire per rispettare la privacy dei lavoratori.
Consigliamo a tutti i cittadini un’attenta lettura in modo da difendersi in caso ci fossero pressioni da parte dei responsabili, raccolte di adesioni senza protezione del dato sensibile o discriminazioni fra colleghi.

Il garante infatti ricorda nel documento che:

☑️“ Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.

☑️  Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale”

Di seguito il link al documento integrale sul sito del garante:

🔴 Vaccinazioni sul luogo di lavoro: le indicazioni del Garante privacy
Disponibile anche il documento sul ruolo del medico competente
ℹ️🌐 https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9585263

Staff C.Li.Va. Toscana

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GREEN PASS – IN GAZZETTA UFFICIALE L’AVVERTIMENTO AL GOVERNO

 

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Forte, chiaro e ben circostanziato l’avvertimento del Garante privacy al Governo pubblicato lunedì 3 maggio in Gazzetta Ufficiale in merito al trattamento dei dati nelle “certificazioni verdi” introdotte con il DL52.

Un atto formale che evidenzia gli errori commessi dal Governo nell’introdurre per decreto un provvedimento che “non ha tenuto adeguatamente conto dei rischi che l’implementazione della misura determina per i diritti e le libertà degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati”.

In particolare le osservazioni riguardano:

“Mancata consultazione del Garante”

Come riportato in Gazzetta:

“L’introduzione della certificazione verde determinando un trattamento sistematico di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati in relazione alle conseguenze che possono derivare alle persone con riferimento alla limitazione delle libertà personali”.

“Inidoneità della base giuridica”

Molto importante anche l’osservazione del Garante in merito alla base giuridica che ha introdotto questa “certificazione verde”, in particolare si sottolinea che “ il predetto decreto-legge non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal regolamento” e che “la mancata specificazione delle finalità per le quali possono essere utilizzate le predette certificazioni assume infatti particolare rilievo con riferimento alla possibilità che tali documenti possano successivamente essere ritenuti una condizione valida anche per l’accesso a luoghi pubblici o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici, allo stato non espressamente indicati nel decreto-legge (es. in ambito lavorativo o scolastico)”.

Ricordiamo infatti che nel DL52 la certificazione verde viene ufficialmente introdotta solo per la mobilità fra regioni, ma le varie dichiarazioni di alcuni esponenti politici che legano questa certificazione verde anche ad utilizzi per accedere ad eventi o luoghi ha richiamato l’attenzione del Garante che chiede espressamente un confine ben preciso di applicazione.

“Principio di minimizzazione dei dati”

Altro richiamo del Garante è quello relativo ai troppi dati inseriti nella certificazione: “non è pertinente indicare sulla certificazione ulteriori informazioni e che non è necessario l’utilizzo di modelli di certificazioni verdi diversi a seconda della condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) in forza della quale le stesse sono rilasciate”.

“Principio di trasparenza”

Infine molto importante l’osservazione di violazione del decreto legge al principio di trasparenza “non indicando in modo chiaro le puntuali finalità perseguite, le caratteristiche del trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all’emissione e al controllo delle certificazioni verdi“, “non specifica la titolarità dei trattamenti effettuati ai fini dell’emissione e del controllo delle predette certificazioni verdi e in particolare di quelli posti in essere attraverso la «Piattaforma Nazionale DGC» e, inoltre “l’assenza di indicazioni in ordine alla titolarità del trattamento non consente pertanto agli interessati di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento”.

Alla luce di tutto questo il Garante ritiene “urgente l’esigenza di intervenire al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati”.

Ricordiamo che il garante aveva già espresso dubbi anche sull’obbligo vaccinale inserito con il DL44. In un’intervista alla Prof.ssa Feroni infatti che “non è stabilito, ad esempio, quali siano le categorie obbligate, i tempi di conservazione dei dati, le modalità con cui gli ordini professionali e i datori di lavoro debbano comunicare alle ASL gli elenchi degli interessati, le misure a garanzia degli interessati. Non sono definite neppure le misure a tutela della privacy di coloro che non possono vaccinarsi e i cui dati, per ovvie ragioni, sono ancora più sensibili. All’Autorità in tre settimane sono arrivati più di 1.500 reclami o segnalazioni.”

Una vera e propria bocciatura da parte del Garante su un provvedimento che limita fortemente i diritti dei cittadini. Una dimostrazione che il continuo gioco al rialzo della compressione dei diritti deve incontrarsi/scontrarsi con il piano della realtà e soprattutto del diritto. A volte le due cose non vanno molto d’accordo e il fatto che passino nel silenzio generale deve essere un monito per tutti quanti noi e un invito a non dare niente per scontato, mai!

Staff C.Li.Va. Toscana

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NUOVA LETTERA AL GARANTE DELL’INFANZIA

Cari genitori, abbiamo inoltrato nuovamente le nostre richieste di chiarimento ai garanti dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, affinchè siano chiari TUTTI i rischi ed i benefici che le mascherine imposte a scuola.

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