NOTA DI CONFINDUSTRIA SUL DECRETO LEGGE 127 (GREENPASS NEI LUOGHI DI LAVORO) – C.LI.VA. INVIA PEC AL GARANTE PER LA PRIVACY

 

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A seguito dell’emanazione del DL 127, che produrrà i suoi effetti dal prossimo 15 Ottobre, vi informiamo che Confindustria ha inviato ai propri associati una nota di aggiornamento con le indicazioni di applicazioni di questa norma. Trovate la nota a questo link http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2020/confindustria-nota-dl-21-settembre-2021-n-127-estensione-green-pass.pdf ma nel riassumervi i punti più importanti vi informiamo che abbiamo inviato una PEC al garante per la privacy richiedendo chiarimenti se questa nota è in linea con quanto autorizzato in materia di trattamento di dati personali.

A pagina 16 infatti Confindustria ricorda a tutti gli associati che “il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni (analoga alla presa visione della temperatura) e non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione in qualunque forma 5 . Pertanto, ai fini dell’organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa”. 

Questo richiamo a quanto espresso dal garante per la privacy ricalca quanto previsto dal “greenpass” a tutela della privacy: non è possibile fare raccolta preventiva dei QR code e neanche chiedere la data di scadenza da annotare per semplificare i controlli. Questo punto molto importante risulta spesso in palese violazione con quanto messo in pratica nei controlli da datori di lavoro, associazioni sportive, palestre, eccetera. Poco più sotto però Confindustria riporta nella nota :

“Tuttavia, in un’ottica organizzativa, non solo delle verifiche dei green pass, ma più in generale dell’attività di impresa (es. gestione turni, trasferte, sostituzioni) e, comunque, nell’ambito delle procedure che il datore di lavoro dovrà definire per disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli, sembrerebbe consentito al datore di lavoro di richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l’organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta), se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l’accesso ai luoghi di lavoro”

Non riusciamo a capire come Confindustria possa pensare che “comunicare preventivamente con riferimento a uno specifico periodo se non s sarà in possesso della certificazione verde” sia diverso dalla raccolta preventiva dei QR code o delle scadenze delle certificazioni stesse. Oltretutto non risulta neanche approfondito il tema delle sanzioni disciplinari: ricordiamo infatti che il DL 127 prevede in modo esplicito l’assenza di sanzioni disciplinari e la conservazione del posto di lavoro in caso di assenze da lavoro per mancanza di greenpass. Cosa succederebbe in caso un lavoratore affermasse di essere sempre a lavoro nella prossima settimane e poi, come da suo diritto, decidesse di non sottoporsi al tampone (o non trovasse spazio in nessuna farmacia per fare il test) rinunciando allo stipendio? Si potrebbe ancora parlare di assenza ingiustificata senza sanzioni disciplinari?

Risulta evidente un chiarimento urgente da parte del garante per impedire questa richiesta per aggirare la legge da parte delle aziende. L’onere del controllo spetta al datore di lavoro e non è accettabile che questo venga scaricato sui lavoratori solamente perché il Governo scrive decreti inapplicabili.

Vogliamo inoltre segnalare altri punti importanti di questa nota:

1) Pagina 10 punto b: La qualificazione come assenza ingiustificata (e non come sospensione, come indicato nelle bozze del provvedimento) impone al lavoratore di presentarsi tutti i giorni in azienda? Sì. Mentre la sospensione legittima una ipotetica posizione di attesa da parte del lavoratore, per qualificare la presentazione senza green pass come assenza ingiustificata il lavoratore deve necessariamente presentarsi in azienda.

Attenzione quindi ai protocolli aziendali che verranno emanati nel vostro luogo di lavoro. Secondo quanto indicato da Confindustria infatti è necessario andare a lavoro e far registrare la mancanza di greenpass per non incorrere in sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata. Anche questo punto a nostro modo di vedere non è corretto specialmente nei confronti di chi abita a una certa distanza da lavoro, auspichiamo che le aziende quantomeno permettano una comunicazione via mail/pec per registrare l’assenza da mancanza di greenpass.

2) Pagina 12 Il momento del controllo. Il controllo dovrebbe essere adottato “preferibilmente”, quindi non necessariamente, all’ingresso. Un controllo diffuso all’ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali, mentre una verifica randomica durante l’attività non consente di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus. Il controllo (anche a campione) successivo all’ingresso nel luogo di lavoro rischia anche di generare contenziosi a causa del differente trattamento sanzionatorio, in quanto si potrebbe ritenere che la scelta possa essere discriminatoria: un lavoratore controllato durante il lavoro che non ha il certificato, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere licenziato (restano, infatti, in vigore le sanzioni contrattuali), mentre se lo stesso controllo fosse stato adottato all’ingresso vi sarebbe solamente la sospensione dalla retribuzione, con preclusione di ogni sanzione disciplinare, soprattutto di natura estintiva del rapporto di lavoro.

L’orientamento quindi di Confindustria sembra essere quello di controllare il greenpass al momento dell’inizio del turno di lavoro e non successivamente.

3) pagina 13 a. Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda. Si verifica spesso l’ipotesi del lavoratore che si reca non in azienda ma direttamente nel luogo ove deve rendere la prestazione. In questo caso, il controllo deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale egli si reca (art. 9-septies, co. 2) o anche, nell’ipotesi di trasferta mediante mezzi di trasporto pubblico ultraregionale, dal vettore. In questi casi si ritiene che, per effetto del controllo che dà esito negativo, il datore di lavoro debba imporre un obbligo contrattuale di immediata comunicazione. Esso potrebbe, ad esempio, fondarsi sulla previsione di un obbligo contrattuale di comunicazione da parte del committente (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione) o dello stesso lavoratore (es. mancato accesso al treno) al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro ovvero colto senza certificato all’interno del luogo di lavoro. Teoricamente, lo stesso modello potrebbe essere adottato anche per i lavoratori in trasferta all’estero.

Questo paragrafo è molto importante perché ribadisce l’assoluta confusione sull’onere del controllo del greenpass nelle mille casistiche in cui luogo di lavoro e luogo della prestazione di lavoro non coincidano. Possiamo solo immaginare il caos che ci sarà…

Ribadiamo l’importanza da parte di tutti i lavoratori di PRETENDERE il rispetto del decreto, anche nella parte che da oneri al controllore. Non possiamo vedere scaricate su di noi le mancanze di una norma ingiusta e che fa acqua da tutte le parti. Verificate quindi che tutto ciò che la vostra azienda vi chiede sia in linea con decreto e garante per la privacy, in caso contrario sarà necessario inviare segnalazioni al garante per rispetto dei nostri diritti.

4) Pagina 15 Modalità del controllo a campione. La norma consente di svolgere verifiche secondo le modalità ritenute più opportune da parte del datore di lavoro. Quindi, i controlli potranno anche essere svolti a campione (in alternativa al controllo assiduo e di massa), come anche sommarsi: tuttavia, in presenza del primo, condurre all’interno il controllo a campione non sembra aver senso. La sanzione dipende, quindi, da quando viene esercitato il controllo: prima dell’accesso (assenza ingiustificata senza sanzioni disciplinari e licenziamento) e dopo l’accesso (sanzione amministrativa e disciplinare).

Attenzione a questo ultimo punto. In caso di un controllo a campione post ingresso in caso un lavoratore sia a lavoro con greenpass non valido si incorre sia nella sanzione amministrativa prevista dal DL 127 ma anche dalla sanzione disciplinare prevista dal proprio contratto di lavoro. 

In attesa di un chiarimento del garante della privacy in risposta alla nostra PEC invitiamo tutti i lavoratori dipendenti a leggersi con attenzione questa nota e a monitorare con attenzione i protocolli che da qui al 15 ottobre verranno emanati dalle singole aziende. Mancano circa 3 settimane all’entrata in vigore del decreto, nel frattempo sarà necessario manifestare il nostro dissenso e non dare alcuna informazione sul nostro stato vaccinale al datore di lavoro: difendiamo i nostri diritti!

Staff C.Li.Va. Toscana

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