DECRETO LEGGE 229 – 30 DICEMBRE 2021 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”

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In Gazzetta ufficiale il nuovo decreto legge n.229 che di fatto inserisce il greenpass rafforzato (o super greenpass) per qualsiasi attività nel nostro paese. Trovate qui il testo integrale.

Come di consueto proviamo a dare una lettura del testo con le relative date di validità dei provvedimenti, un groviglio ormai di leggi e decreti che si susseguono continuamente con l’unico scopo di far salire ansia e preoccupazione nei confronti di chi liberamente decide di non sottoporsi a vaccinazione. Difficile per molti di questi provvedimenti trovare anche una spiegazione “logica”, ci limiteremo quindi a “tradurre” il testo per fornire a tutti una guida alle nuove disposizioni del Governo.

Il provvedimento (oltre a fissare un obiettivo di calmierare i prezzi delle mascherine FFP2) prevede fondamentalmente due significative categorie di norme:

 – ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL GREENPASS RAFFORZATO (O “SUPER GREENPASS”) – Dal 10 Gennaio al 31 Marzo 2022

– RIFORMULAZIONE DELLE MISURE DI QUARANTENA PRECAUZIONALE – Dal 31 Dicembre 2021

– ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL GREENPASS RAFFORZATO (O “SUPER GREENPASS”) – Dal 10 Gennaio al 31 Marzo 2022

Dal 10 Gennaio fino alla fine dello stato di emergenza (ad oggi 31 Marzo 2022) per accedere ai seguenti servizi/attività non sarà più sufficiente il “greenpass base” ma il rafforzato (o “super”):

– alberghi e strutture ricettive, inclusi i servizi di ristorazione all’interno

– sagre, fiere, convegni e congressi

– feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose

– accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, tutti quelli dove finora era richiesto il greenpass base (aerei, navi, traghetti, treni, autobus a noleggio, funivie, cabinovie e seggiovie)

– impianti di risalita anche in comprensori sciistici

– servizi di ristorazione all’aperto

– piscine, centri natatori, sport di squadra, centri benessere anche all’aperto

– centri culturali, sociali, ricreativi anche all’aperto

 Per effetto dell’articolo 3 comma a del DL 229 con il greenpass base si potrà solo continuare, in zona bianca, gialla e arancione, a usufruire di “mense e catering continuativo su base contrattuale”, quindi ad esempio le mense aziendali o i catering forniti in ambienti lavorativi.

Viene inoltre ridotta la capienza, già da oggi, degli eventi sportivi e competizioni (già accessibili con il super greenpass per effetto del DL 221 di pochi giorni fa) al 50% per gli impianti all’aperto, al 35% per quelli al chiuso.

Nota: Da una lettura del testo non sembrano quindi esserci eccezioni sui mezzi di trasporto a partire dal 10 Gennaio, neanche ad esempio il rientro a casa per chi si trova fuori residenza alla data del 10 Gennaio e deve tornare a casa. Inutile dire che la norma è folle perché introduce delle discriminazioni di fatto assolutamente ingiuste, si pensi ad esempio a chi vive su un’isola (e dalla lettura del testo non sembrano poter quindi imbarcarsi su un traghetto per raggiungere il continente) o a chi non ha mezzi propri di trasporto. 

– RIFORMULAZIONE DELLE MISURE DI QUARANTENA PRECAUZIONALE – Dal 31 Dicembre 2021

A partire dal 31 Dicembre 2021 non si applica la quarantena “ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con provvedimento dell’autorità sanitaria” ma che da meno di 120 giorni ricadono in una delle seguenti condizioni:

– hanno completato il ciclo primario (2 dosi per Pfizer, Moderna, Astrazeneca o 1 dose per J&J)

– hanno ricevuto la terza dose (o booster)

– sono guariti

Se si ricade in una di queste tre condizioni l’autorità sanitaria non prescriverà più l’isolamento ma verrà indicato di indossare la mascherina FFP2 (fino al 10 giorno successivo all’ultimo contatto), di effettuare un test rapido o molecolare in caso di sintomi o, se ancora sintomatici, dopo 5 giorni dall’ultimo contatto. La norma vale già da oggi, anche alle persone che sono in isolamento precauzionale all’entrata in vigore del decreto.

In pratica chi è guarito o si è vaccinato da meno di 4 mesi anche in caso di contatto con positivo può circolare liberamente indossando una mascherina FFP2 e sottoponendosi a test SOLO in caso di sintomi.

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