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DECRETO LEGGE 229 – 30 DICEMBRE 2021 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”

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In Gazzetta ufficiale il nuovo decreto legge n.229 che di fatto inserisce il greenpass rafforzato (o super greenpass) per qualsiasi attività nel nostro paese. Trovate qui il testo integrale.

Come di consueto proviamo a dare una lettura del testo con le relative date di validità dei provvedimenti, un groviglio ormai di leggi e decreti che si susseguono continuamente con l’unico scopo di far salire ansia e preoccupazione nei confronti di chi liberamente decide di non sottoporsi a vaccinazione. Difficile per molti di questi provvedimenti trovare anche una spiegazione “logica”, ci limiteremo quindi a “tradurre” il testo per fornire a tutti una guida alle nuove disposizioni del Governo.

Il provvedimento (oltre a fissare un obiettivo di calmierare i prezzi delle mascherine FFP2) prevede fondamentalmente due significative categorie di norme:

 – ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL GREENPASS RAFFORZATO (O “SUPER GREENPASS”) – Dal 10 Gennaio al 31 Marzo 2022

– RIFORMULAZIONE DELLE MISURE DI QUARANTENA PRECAUZIONALE – Dal 31 Dicembre 2021

– ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL GREENPASS RAFFORZATO (O “SUPER GREENPASS”) – Dal 10 Gennaio al 31 Marzo 2022

Dal 10 Gennaio fino alla fine dello stato di emergenza (ad oggi 31 Marzo 2022) per accedere ai seguenti servizi/attività non sarà più sufficiente il “greenpass base” ma il rafforzato (o “super”):

– alberghi e strutture ricettive, inclusi i servizi di ristorazione all’interno

– sagre, fiere, convegni e congressi

– feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose

– accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, tutti quelli dove finora era richiesto il greenpass base (aerei, navi, traghetti, treni, autobus a noleggio, funivie, cabinovie e seggiovie)

– impianti di risalita anche in comprensori sciistici

– servizi di ristorazione all’aperto

– piscine, centri natatori, sport di squadra, centri benessere anche all’aperto

– centri culturali, sociali, ricreativi anche all’aperto

 Per effetto dell’articolo 3 comma a del DL 229 con il greenpass base si potrà solo continuare, in zona bianca, gialla e arancione, a usufruire di “mense e catering continuativo su base contrattuale”, quindi ad esempio le mense aziendali o i catering forniti in ambienti lavorativi.

Viene inoltre ridotta la capienza, già da oggi, degli eventi sportivi e competizioni (già accessibili con il super greenpass per effetto del DL 221 di pochi giorni fa) al 50% per gli impianti all’aperto, al 35% per quelli al chiuso.

Nota: Da una lettura del testo non sembrano quindi esserci eccezioni sui mezzi di trasporto a partire dal 10 Gennaio, neanche ad esempio il rientro a casa per chi si trova fuori residenza alla data del 10 Gennaio e deve tornare a casa. Inutile dire che la norma è folle perché introduce delle discriminazioni di fatto assolutamente ingiuste, si pensi ad esempio a chi vive su un’isola (e dalla lettura del testo non sembrano poter quindi imbarcarsi su un traghetto per raggiungere il continente) o a chi non ha mezzi propri di trasporto. 

– RIFORMULAZIONE DELLE MISURE DI QUARANTENA PRECAUZIONALE – Dal 31 Dicembre 2021

A partire dal 31 Dicembre 2021 non si applica la quarantena “ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con provvedimento dell’autorità sanitaria” ma che da meno di 120 giorni ricadono in una delle seguenti condizioni:

– hanno completato il ciclo primario (2 dosi per Pfizer, Moderna, Astrazeneca o 1 dose per J&J)

– hanno ricevuto la terza dose (o booster)

– sono guariti

Se si ricade in una di queste tre condizioni l’autorità sanitaria non prescriverà più l’isolamento ma verrà indicato di indossare la mascherina FFP2 (fino al 10 giorno successivo all’ultimo contatto), di effettuare un test rapido o molecolare in caso di sintomi o, se ancora sintomatici, dopo 5 giorni dall’ultimo contatto. La norma vale già da oggi, anche alle persone che sono in isolamento precauzionale all’entrata in vigore del decreto.

In pratica chi è guarito o si è vaccinato da meno di 4 mesi anche in caso di contatto con positivo può circolare liberamente indossando una mascherina FFP2 e sottoponendosi a test SOLO in caso di sintomi.

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ALCUNI CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO VACCINALE E COME RISPONDERE A RICHIESTE ILLEGITTIME

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In molti ci state scrivendo segnalando richieste da parte dei dirigenti scolastici in riferimento al DL 172 che prevede l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Vogliamo quindi provare a riassumere quali sono i nostri diritti e i nostri doveri in modo che tutti voi possiate difendervi per quanto possibile.

1) Le richieste prima del 15 Dicembre di presentazione di certificati vaccinali, esoneri o super greenpass sono illegittime.

Qualora abbiate già ricevuto richieste di consegnare documentazione prima del 15 Dicembre potete rispondere alla richiesta in questo modo:

“Il DL 172/2021 che ha istituito l’obbligo vaccinale è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 26 Novembre ma come previsto dall’articolo 2 comma 1 entra in vigore dal 15 Dicembre. Pertanto fino a tale data non può essere fatta nessuna verifica dello stato vaccinale e l’accesso a lavoro segue quanto previsto dal DL 127 convertito in legge 165 ovvero con certificazione verde covid19 (c.d. greenpass) “

Di seguito il link alla gazzetta ufficiale

2) Il 15 Dicembre senza super greenpass sarò sospeso immediatamente?

No. La procedura di sospensione per le categorie coinvolte dal DL 172 è ben dettagliata nei commi 3 e 4 degli articoli 1 (per i lavorati sanitari iscritti agli ordini professionali) e 2 (per personale scolastico, difesa, polizia, ecc.).

Il 15 dicembre i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni (per le altre strutture scolastiche) e i responsabili delle strutture dove i lavoratori prestano servizio (per difesa, sicurezza, polizia, ecc.) “verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.

Ovvero la piattaforma di verifica è la stessa utilizzata ad oggi per il greenpass nei luoghi di lavoro (ricordiamo per le scuole ad esempio la piattaforma attraverso al quale ogni mattina viene verificato il possesso della certificazione verde c.d. “greenpass) ma ovviamente, SOLO DAL 15 DICEMBRE, la verifica dovrà accertare l’avvenuta vaccinazione o guarigione e non il possesso del cosiddetto “greenpass base” necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

Per i lavoratori del campo sanitario ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI invece la verifica avviene dai rispettivi ordini “avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2”. Anche in questo caso quindi verrà fatta una verifica massiva attraverso i codici fiscali degli iscritti per verificare se si è adempiuto all’obbligo vaccinale.

In questa fase NON è prevista nessuna sospensione dall’attività lavorativa pertanto si potrà continuare ad accedere a lavoro con il greenpass “base” secondo le consuete modalità. La sospensione è prevista dal comma 3 degli articoli 1 (lavoratori sanitari iscritti agli ordini professionali) e 2 (per le nuove categorie soggette all’obbligo) e a seguito dei seguenti punti da rispettare:

– “Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.”

Quindi dovete “essere invitati a produrre entro 5 giorni “ la documentazione elencata. Anche la consegna di un appuntamento o della richiesta di vaccinazione sono documenti sufficienti per poter continuare a lavorare, ma i termini sono 20 giorni al massimo per eseguire la vaccinazione.

“In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”

Solo con questa comunicazione scritta sarete sospesi da lavoro. Fino a questa comunicazione non può essere impedito l’accesso a lavoro presentando il greenpass base come per tutti i lavoratori del settore pubblicato e privato ( DL 127 convertito in legge 165/21). La comunicazione avverrà in caso non rispondiate entro 5gg al primo invito oppure, in caso abbiate presentato appuntamento per vaccinazione, non abbiate trasmesso entro 3gg dall’appuntamento (che comunque non può essere più lontano di 20 giorni) il certificato di avvenuta vaccinazione.

Per i lavoratori sanitari iscritti agli ordini la richiesta arriverà dall’ordine professionale e anche in questo caso sono previsti 5 giorni per rispondere. La comunicazione della sospensione arriverà “decorsi i termini” dall’ordine professionale che “determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel  relativo Albo professionale”. Qualora siate iscritti all’ordine ma siate lavoratori dipendenti il comma 4 prevede che per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente ” venga inviata comunicazione “anche al datore di lavoro”.

Pertanto qualora riceviate lettere di sospensione (o minacce di sospensione) senza il rispetto di questo iter comunicativo potete rispondere in forma scritta citando i punti di legge sopra riportati.

– Ho un esenzione dalla vaccinazione, ricado comunque nell’obbligo?

Per i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale (scuola, difesa, polizia, ecc.) al comma 2 viene specificato che si applicano “le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 2 e 7”. L’articolo 4 è quello introdotto sempre nello stesso decreto ovvero l’obbligo vaccinale per il ciclo primario più la dose di richiamo per i lavoratori sanitari. Al comma 2 troviamo che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”

Pertanto per tutte le categorie sottoposte a obbligo vaccinale in caso di esenzione attestata dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari NON SUSSISTE L’OBBLIGO. 

Qualora quindi dopo il 15 dicembre veniate contattati dal vostro responsabile / dirigente scolastico / ordine professionale e siate in possesso dell’esenzione consegnando questa documentazione siete esonerati (o differiti temporaneamente a seconda del tipo di certificato che avete) da questo obbligo e non potete essere sospesi. La circolare che definisce come avere questa esenzione o differimento è la 35309 del 4 Agosto

Ricordiamo che recentemente i termini sono stati prorogati al 31 Dicembre senza bisogno di ulteriore documentazione (circolare 53922 del 25 Novembre )

– E se ho avuto il Covid devo comunque vaccinarmi?

Anche in questo caso la risposta è NO. In caso abbiate avuto il covid da meno di 6 mesi in presenza di richieste in merito al DL 172 potete consegnare il certificato attestante la guarigione da malattia da meno di 6 mesi per non essere sospesi. La parte del DL 172 che potete citare è l’articolo 1 (in caso di professionisti sanitari) o 2 (per le altre categorie sottoposte a obbligo) comma 3, nello specifico:

” Chi accerta l’obbligo invita entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″

L’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale sono appunto la condizione di guarigione che, come previsto dalla circolare 32884 del 21 Luglio prevedono “la vaccinazione preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi”. Per analogia infatti anche il greenpass viene rilasciato per 6 mesi dalla guarigione, equiparando di fatto i vaccinati ai guariti da meno di 6 mesi.

Auspichiamo comunque che tutti questi aspetti vengano chiariti da apposite circolari per evitare incomprensioni e necessità di dover discutere con i proprio responsabili su temi così delicati come quelli della vaccinazione e del lavoro. In attesa di queste comunicazioni invitiamo comunque tutti a leggere la documentazione ufficiale in modo da poter far rispettare i propri diritti.

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