Decreto legge 5/2022 – Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

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Pubblicato venerdì 4 Febbraio il DL 5/2022 che modifica, nuovamente, le regole per la gestione dei casi positivi nelle scuole e modificano alcune applicazioni del “greenpass”

Analizziamo come sempre i principali punti ricordando che trovate la gazzetta ufficiale integrale a questo link :

  • Durata delle certificazioni verdi (greenpass)
  • Regole per gli stranieri in Italia per accedere con il tampone alle attività dove è richiesto il greenpass rafforzato
  • Regole per la “zona rossa”
  • Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico
  • Gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo
  • Riammissione in classe e quarantene
  • Conteggio dei casi

Vi invitiamo a leggerlo con attenzione poiché come previsto dal presente decreto le regole sono retroattive, ovvero vengono ridefiniti eventuali misure già prese dalle scuole con le nuove regole.

Durata delle certificazioni verdi (greenpass)

Il greenpass ottenuto successivamente alla dose booster non avrà più scadenza dopo 6 mesi ma “ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”.

Analogamente avranno il greenpass “senza necessità di ulteriori richiami” coloro che risulteranno guariti dall’infezione dopo aver effettuato il ciclo vaccinale primario (quindi due dosi di vaccino o una se si è stati vaccinati con Johnson & Johnson monodose)

Regole per gli stranieri in Italia per accedere con il tampone alle attività dove è richiesto il greenpass rafforzato

Per sanare il problema dei cittadini stranieri che provengono da paesi dove le regole sono meno stringenti delle nostre, è stato aggiunta, all’articolo 3 la possibilità, per i “soggetti provenienti da uno stato estero in possesso di un certificato rilasciato delle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione” con data superiore ai 6 mesi di accedere alle attività dove è richiesto il “greenpass rafforzato” eseguendo un tampone rapido o molecolare.

Questo va a sanare il fatto che la durata di vaccinazione e guarigione in altri paesi è superiore ai 6 mesi previsti dall’Italia. Il “greenpass rafforzato”, quindi, per gli stranieri di fatto sarà ottenibile anche essendo guariti da oltre 6 mesi ma sottoponendosi a un tampone rapido (durata 48 ore). Una norma difficile da commentare ma che rende ancora più evidente come il greenpass non sia assolutamente uno strumento sanitario ma politico.

Un cittadino italiano guarito 9 mesi fa è escluso dalle attività dove è previsto il greenpass rafforzato se non esegue almeno una dose di vaccino mentre un cittadino straniero in vacanza in Italia che ha contratto l’infezione 9 mesi fa con un tampone può liberamente accedere ad attività e servizi.

Analogamente un italiano che ha fatto due dosi di vaccino da più di 6 mesi per avere il “greenpass rafforzato” deve fare la terza dose, un cittadino straniero in Italia può non fare la dose booster ma semplicemente eseguire un tampone per ottenere la certificazione rafforzata.

La regola si applica anche a coloro che provengono da Paesi dove vengono utilizzati vaccini non autorizzati in Italia (es. Sputnik).

Regole per la “zona rossa”

In caso di zona rossa fino ad oggi non era previsto l’utilizzo del greenpass ma tutte le attività non essenziali venivano chiuse e gli spostamenti erano limitate alle sole urgenze. Con questo articolo, in caso di zona rossa, le restrizioni varranno solo per chi non è in possesso del greenpass. Per gli altri continueranno a valere le normali regole di accesso (greenpass base o rafforzato in base al tipo di attività o servizio)

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico

A seguito di uno degli scorsi decreti era stata emessa un’ordinanza per derogare la richiesta di “greenpass rafforzato” dal 10 gennaio al 10 febbraio per il servizio di trasporto scolastico dedicato e da/per le isole minori per motivi di studio o salute.

L’articolo 5 di questo DL 5 di fatto proroga la validità di quanto già previsto dall’ordinanza fino al 31 marzo 2022. Per i dettagli potete leggere il nostro vecchio articolo a questo link, rimangono invariati gli ambiti di applicazione.

Gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo

Viene rivista la gestione dei casi positivi a scuola per tutti gli ordini e i gradi, quindi dal nido fino alle scuole superiori. Ricordiamo che, come scritto nel decreto, questo si applica per i casi di positività “fra gli alunni presenti in classe” e non per gli insegnanti per i quali si applica sempre il regime dell’auto sorveglianza.

1) Nidi e scuole dell’infanzia

Fino a 4 casi di positività tra i bambini e alunni nella sezione/gruppo classe l’attività prosegue in presenza per tutti ma, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo, i docenti e gli educatori (non i bambini) devono indossare la mascherina FFP2.

Il tampone va eseguito SOLO alla comparsa dei primi sintomi o , se ancora sintomatici, al 5 giorno dalla data dell’ultimo contatto.

NOTA: Il tampone può essere molecolare, rapido antigienico o AUTO SOMMINISTRATO autocertificandone il risultato.

La sospensione delle attività educative avviene solo con 5 o più casi di positività per una durata di 5 giorni. In questo caso si applica la quarantena, vedi paragrafo successivo.

2) Scuola primaria (elementari)

Fino a 4 casi di positività tra gli alunni presenti in classe l’attività prosegue in presenza per tutti ma, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo, i docenti e i bambini dai 6 anni compiuti devono indossare la mascherina FFP2.

Il tampone va eseguito SOLO alla comparsa dei primi sintomi o , se ancora sintomatici, al 5 giorno dalla data dell’ultimo contatto.

NOTA: Il tampone può essere molecolare, rapido antigienico o AUTO SOMMINISTRATO autocertificandone il risultato.

Con 5 o più casi di positività fra gli alunni presenti in classe avviene la distinzione :

  • chi dimostra di aver concluso il ciclo vaccinale primario o guarito da meno di 120 giorni continua a svolgere attività in presenza indossando la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo positivo. Analogamente vanno in presenza coloro che hanno idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione se lo richiedono.
  • Per gli altri (quindi chi non è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni) viene applicata la “didattica digitale integrata per 5 giorni”

3) Scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori)

Per le scuole secondarie si applica la stessa regola vista per la scuola primaria ma con un numero di casi diverso.

Riassumendo per le scuole secondarie:

Con un caso di positività fra gli alunni presenti in classe l’attività didattica continua in presenza per tutti indossando FFP2 per docenti e alunni fino al 10 giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo.

Con due o più casi di positività avviene la distinzione:

  • chi dimostra di aver concluso il ciclo vaccinale primario o guarito da meno di 120 giorni continua a svolgere attività in presenza indossando la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo positivo. Analogamente vanno in presenza coloro che hanno idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione se lo richiedono.
  • Per gli altri (quindi chi non è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni) viene applicata la “didattica digitale integrata per 5 giorni”

Non è più quindi prevista la sospensione della didattica per tutti con 3 casi.

Sia per la primaria che per la secondaria “la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza” può essere controllata mediante l’applicazione per la verifica dei greenpass (verificaC19). Quindi valgono le regole già viste precedentemente: chi frequenta in presenza nel momento della “differenziazione” deve mostrare il greenpass rafforzato quotidianamente.

RIAMMISSIONE IN CLASSE E QUARANTENE

Dedichiamo un paragrafo a parte per il tema quarantene e riammissione in classe perché molto complesso. Questa è la lettura che possiamo dare dell’articolo 6 comma 2 DL 5/2022, in attesa di circolari applicative che confermino l’interpretazione:

  • Fino a 4 casi in nidi/asili/primaria o con 1 caso alla scuola secondaria l’attività prosegue in presenza e l’unica misura applicata è l’obbligo di FFP2 in classe.
  • Con 5 casi in nidi/asili/primaria o con 2 casi alla secondaria si applica l’auto sorveglianza come dl 33/2020 art.1 comma 7-bis questo significa che chi è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni NON effettua la quarantena ma solo il tampone in caso di sintomi (ma deve indossare la FFP2 se ha più di 6 anni), gli altri hanno una quarantena precauzionale di 5 giorni con tampone (molecolare o rapido) al termine dei 5 giorni e ulteriori 5 giorni di FFP2 in classe. La riammissione in classe per chi è in quarantena avviene consegnando l’esito del tampone stesso. La quarantena quindi non ci sarà più per vaccinati/guariti mentre sarà ridotta a soli 5 giorni per i non vaccinati o guariti da più di 120 giorni.

Ne consegue che non essendo più prevista la sospensione delle lezioni (ad esclusione di nidi e scuole materne) dopo un certo numero di casi, coloro che sono vaccinati o guariti da meno di 120 giorni continueranno sempre in presenza e non effettueranno più la quarantena per i contatti di casi scolastici. Per chi NON è vaccinato o NON è guarito (o lo è ma da più di 4 mesi) in base al numero di casi (da 5 per la primaria, da 2 per medie e superiori) si applica una quarantena di 5 giorni con tampone al termine.

CONTEGGIO DEI CASI

Per il calcolo del 5 caso in nidi e scuole dell’infanzia, del 5 caso per la primaria e del 2 caso per le scuole secondarie (ovvero il numero dei casi che fa scattare sospensione attività educativa / DAD per chi non vaccinato o guarito) si considera solo se questo avviene entro 5 giorni dal caso precedente. Nel calcolo non sono inclusi i casi del personale educativo/scolastico.

IMPORTANTE: Secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 6 viene abrogata la parte riguardante la gestione dei casi scolastici dei DL 1 e 4 2022 con “ridefinizione delle misure già disposte in funzione di quanto disposto dal presente articolo”. Pertanto il decreto è retroattivo e vengono a cadere la gestione dei casi in corso con le vecchie regole (esempio chi alla scuola primaria ha 1 caso in classe non deve più fare t0/t5, in caso venisse fuori un secondo caso non ci sarà la sospensione come previsto precedentemente ma questa avverrà solo al caso numero 5)

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