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CIRCOLARE MIUR OBBLIGO VACCINALE

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E’ stata pubblicata dal MIUR una circolare operativa per l’applicazione dal 15 Dicembre dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Come sempre vi lasciamo il link al documento ufficiale e proviamo a riassumere i punti principali:

CAMPO DI APPLICAZIONE

L’obbligo a partire dal 15 Dicembre 2021 si applica al : “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”

Viene indicato che chi lavora a scuola ma non fa parte “del personale scolastico” (operatori a supporto dell’inclusione scolastica, addetti alle mense, pulizie, eccetera) NON ricadono nell’obbligo del DL 172. Ovviamente per queste categorie di lavoratori ad oggi permane l’obbligo di greenpass base per effetto del DL 127 convertito in legge 165/2021.

NUMERO DI DOSI

In accordo con i termini previsti dal Ministero della Salute l’obbligo comprende sia il ciclo primario (due dosi per tutti i prodotti disponibili ad eccezione del Johnson and Johnson il cui ciclo primario consisteva in una sola dose) che la terza dose “booster” a distanza di 150 giorni dalla seconda dose. Viene però specificato che di fatto i termini della terza dose sono quelli previsti per il “greenpass rafforzato”, ovvero 9 mesi (“pertanto “la somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi”).

Questo richiamo ai termini del “greenpass rafforzato” pertanto conferma che chi ha avuto il covid19 è in regola con l’obbligo vaccinale per 6 mesi.

ESENZIONE DALL’OBBLIGO

“La vaccinazione può essere omessa o differita in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del ministero della salute”.

Al momento secondo la circolare 53922 del 25 Novembre questi certificati hanno scadenza al 31 Dicembre 2021 e il dirigente scolastico può cambiare mansione per “evitare rischio di diffusione del contagio ma senza decurtazione della retribuzione”.

Ricordiamo che chi possiede questa esenzione NON deve neanche fare i tamponi in quanto l’obbligo di possesso della certificazione verde (“greenpass base”) non si applica ai soggetti esentati dalla campagna di vaccinazione.

PROCEDURA DI CONTROLLO

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurati dai dirigenti scolastici o dai responsabili delle strutture dove vige l’obbligo. Le informazioni possono essere acquisite mediante le consuete modalità previste dal DPCM e “saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi”. E’ lecito pertanto attendersi procedure che saranno diversificate a seconda delle regioni: dal controllo automatico con la piattaforma attualmente usata per il greenpass fino alle singole richieste per la verifica dell’adempimento verso il docente o il personale ATA.

La non regolarità consiste nel non aver effettuato la vaccinazione o non aver “presentato la richiesta di vaccinazione”. Pertanto da una lettura della nota operativa dovrebbero risultare “in regola” anche tutti coloro che avranno presentato richiesta di vaccinazione e questa risulti nel sistema dove viene effettuata la verifica automatizzata.

Per chi non è in regola il dirigente / responsabile invierà un invito scritto (non viene specificata la forma per cui non si possono escludere comunicazioni a mano, via mail, pec, raccomandata, ecc.) a produrre entro 5 giorni una delle documentazioni necessarie a non essere sospesi:

a) documentazione comprovante la vaccinazione (nei casi in cui questa non sia registrata nella piattaforma di controllo)

b) omissione / differimento (come specificato in precedenza)

c) richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito

d) insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale (in questa casistica potrebbero ricadere anche i “guariti” qualora la piattaforma di controllo non abbia registrato correttamente il dato)

IMPORTANTE: “Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”

Come avevamo già anticipato dalla lettura del testo durante questi 5 giorni si PUO’ CONTINUARE A LAVORARE mediante “greenpass base”.

Analogamente anche per chi presenta la richiesta di vaccinazione / appuntamento (da eseguirsi massimo entro 20 giorni) si potrà continuare a lavorare regolarmente (“nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”)

SOSPENSIONE DA LAVORO

La sospensione avviene a seguito della “mancata presentazione della documentazione” descritta precedentemente. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati ma è garantita la conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione è valida fino “alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”

Pertanto per chi deciderà di vaccinarsi, una volta sospesi, si riacquisisce il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa appena somministrata la prima dose.

Il personale sospeso può essere sostituto con contratti a tempo determinato che si risolvono nel momento in cui cessa la sospensione.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Per quanto riguarda i nuovi contratti a tempo determinato il MIUR precisa che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale sia requisito per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (“si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro” )

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nella circolare il MIUR ricorda che “l’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19”

Pertanto pare che oltre alla sospensione da lavoro si incorra anche in una sanzione che va da 600€ a 1500€ .

Per chi ha l’obbligo di controllo ma non lo effettua invece la sanzione va da 400€ a 1000€

Su questa parte sanzionatoria faremo un approfondimento perché nel caso del greenpass a lavoro si incorre nella sanzione solo se si accede a luogo di lavoro senza certificazione mentre chi dichiara di non averlo non ha retribuzione ma non è prevista la sanzione. Rimane poi da approfondire chi è il soggetto titolato ad emettere una sanzione amministrativa per questa violazione.

ALCUNI CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO VACCINALE E COME RISPONDERE A RICHIESTE ILLEGITTIME

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In molti ci state scrivendo segnalando richieste da parte dei dirigenti scolastici in riferimento al DL 172 che prevede l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Vogliamo quindi provare a riassumere quali sono i nostri diritti e i nostri doveri in modo che tutti voi possiate difendervi per quanto possibile.

1) Le richieste prima del 15 Dicembre di presentazione di certificati vaccinali, esoneri o super greenpass sono illegittime.

Qualora abbiate già ricevuto richieste di consegnare documentazione prima del 15 Dicembre potete rispondere alla richiesta in questo modo:

“Il DL 172/2021 che ha istituito l’obbligo vaccinale è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 26 Novembre ma come previsto dall’articolo 2 comma 1 entra in vigore dal 15 Dicembre. Pertanto fino a tale data non può essere fatta nessuna verifica dello stato vaccinale e l’accesso a lavoro segue quanto previsto dal DL 127 convertito in legge 165 ovvero con certificazione verde covid19 (c.d. greenpass) “

Di seguito il link alla gazzetta ufficiale

2) Il 15 Dicembre senza super greenpass sarò sospeso immediatamente?

No. La procedura di sospensione per le categorie coinvolte dal DL 172 è ben dettagliata nei commi 3 e 4 degli articoli 1 (per i lavorati sanitari iscritti agli ordini professionali) e 2 (per personale scolastico, difesa, polizia, ecc.).

Il 15 dicembre i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni (per le altre strutture scolastiche) e i responsabili delle strutture dove i lavoratori prestano servizio (per difesa, sicurezza, polizia, ecc.) “verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.

Ovvero la piattaforma di verifica è la stessa utilizzata ad oggi per il greenpass nei luoghi di lavoro (ricordiamo per le scuole ad esempio la piattaforma attraverso al quale ogni mattina viene verificato il possesso della certificazione verde c.d. “greenpass) ma ovviamente, SOLO DAL 15 DICEMBRE, la verifica dovrà accertare l’avvenuta vaccinazione o guarigione e non il possesso del cosiddetto “greenpass base” necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

Per i lavoratori del campo sanitario ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI invece la verifica avviene dai rispettivi ordini “avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2”. Anche in questo caso quindi verrà fatta una verifica massiva attraverso i codici fiscali degli iscritti per verificare se si è adempiuto all’obbligo vaccinale.

In questa fase NON è prevista nessuna sospensione dall’attività lavorativa pertanto si potrà continuare ad accedere a lavoro con il greenpass “base” secondo le consuete modalità. La sospensione è prevista dal comma 3 degli articoli 1 (lavoratori sanitari iscritti agli ordini professionali) e 2 (per le nuove categorie soggette all’obbligo) e a seguito dei seguenti punti da rispettare:

– “Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.”

Quindi dovete “essere invitati a produrre entro 5 giorni “ la documentazione elencata. Anche la consegna di un appuntamento o della richiesta di vaccinazione sono documenti sufficienti per poter continuare a lavorare, ma i termini sono 20 giorni al massimo per eseguire la vaccinazione.

“In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”

Solo con questa comunicazione scritta sarete sospesi da lavoro. Fino a questa comunicazione non può essere impedito l’accesso a lavoro presentando il greenpass base come per tutti i lavoratori del settore pubblicato e privato ( DL 127 convertito in legge 165/21). La comunicazione avverrà in caso non rispondiate entro 5gg al primo invito oppure, in caso abbiate presentato appuntamento per vaccinazione, non abbiate trasmesso entro 3gg dall’appuntamento (che comunque non può essere più lontano di 20 giorni) il certificato di avvenuta vaccinazione.

Per i lavoratori sanitari iscritti agli ordini la richiesta arriverà dall’ordine professionale e anche in questo caso sono previsti 5 giorni per rispondere. La comunicazione della sospensione arriverà “decorsi i termini” dall’ordine professionale che “determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel  relativo Albo professionale”. Qualora siate iscritti all’ordine ma siate lavoratori dipendenti il comma 4 prevede che per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente ” venga inviata comunicazione “anche al datore di lavoro”.

Pertanto qualora riceviate lettere di sospensione (o minacce di sospensione) senza il rispetto di questo iter comunicativo potete rispondere in forma scritta citando i punti di legge sopra riportati.

– Ho un esenzione dalla vaccinazione, ricado comunque nell’obbligo?

Per i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale (scuola, difesa, polizia, ecc.) al comma 2 viene specificato che si applicano “le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 2 e 7”. L’articolo 4 è quello introdotto sempre nello stesso decreto ovvero l’obbligo vaccinale per il ciclo primario più la dose di richiamo per i lavoratori sanitari. Al comma 2 troviamo che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”

Pertanto per tutte le categorie sottoposte a obbligo vaccinale in caso di esenzione attestata dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari NON SUSSISTE L’OBBLIGO. 

Qualora quindi dopo il 15 dicembre veniate contattati dal vostro responsabile / dirigente scolastico / ordine professionale e siate in possesso dell’esenzione consegnando questa documentazione siete esonerati (o differiti temporaneamente a seconda del tipo di certificato che avete) da questo obbligo e non potete essere sospesi. La circolare che definisce come avere questa esenzione o differimento è la 35309 del 4 Agosto

Ricordiamo che recentemente i termini sono stati prorogati al 31 Dicembre senza bisogno di ulteriore documentazione (circolare 53922 del 25 Novembre )

– E se ho avuto il Covid devo comunque vaccinarmi?

Anche in questo caso la risposta è NO. In caso abbiate avuto il covid da meno di 6 mesi in presenza di richieste in merito al DL 172 potete consegnare il certificato attestante la guarigione da malattia da meno di 6 mesi per non essere sospesi. La parte del DL 172 che potete citare è l’articolo 1 (in caso di professionisti sanitari) o 2 (per le altre categorie sottoposte a obbligo) comma 3, nello specifico:

” Chi accerta l’obbligo invita entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″

L’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale sono appunto la condizione di guarigione che, come previsto dalla circolare 32884 del 21 Luglio prevedono “la vaccinazione preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi”. Per analogia infatti anche il greenpass viene rilasciato per 6 mesi dalla guarigione, equiparando di fatto i vaccinati ai guariti da meno di 6 mesi.

Auspichiamo comunque che tutti questi aspetti vengano chiariti da apposite circolari per evitare incomprensioni e necessità di dover discutere con i proprio responsabili su temi così delicati come quelli della vaccinazione e del lavoro. In attesa di queste comunicazioni invitiamo comunque tutti a leggere la documentazione ufficiale in modo da poter far rispettare i propri diritti.

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DECRETO LEGGE 122 IN VIGORE DA OGGI

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È stato pubblicato venerdì 10.9 in gazzetta ufficiale il decreto legge 122 dal titolo “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” ( link al testo )

Le aree di impatto maggiori sono:

1) SCUOLA

– Il possesso della certificazione verde per poter accedere a scuola “si applica anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia”. In molti infatti avevano notato che nel DL111 non era chiaro se anche per gli educatori dei nidi fosse richiesto il greenpass per poter lavorare. Questo nuovo decreto esplicita l’obbligo anche per questi lavoratori. Inoltre chi lavora in “centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)” sono da oggi 11 settembre soggetti a obbligo di greenpass per poter svolgere il loro lavoro (seguendo le stesse regole che abbiamo già spiegato nel precedente decreto)

– “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9- ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).”

Il controllo del possesso di greenpass avverrà quindi a chiunque acceda a scuola ( AD ECCEZIONE DEGLI STUDENTI) a qualsiasi titolo. Per come scritta la norma questa si applica sicuramente a tutti coloro che accedono alla scuola per motivi di lavoro (ditte esterne di pulizia, manutenzione, ecc.) , come ben specificato nel comma successivo, quello che stabilisce a chi è in carico il controllo del possesso della certificazione: “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”

Quindi un lavoratore di una ditta di manutenzione impianti potrà essere controllato SOLO NEL MOMENTO IN CUI ACCEDE A SCUOLA PER LAVORO sia dal proprio datore di lavoro che dal delegato dell’istituto dove viene prestato il servizio. Resta implicito che se un lavoratore accede a scuola solo in determinati giorni dell’anno questo debba avere la certificazione solo nelle occasioni in cui accede a scuola e non deve essere controllato dal datore di lavoro nei giorni in cui presta servizio in altri ambienti non soggetti a greenpass.

Tutto questo è valido anche (articolo 9-ter) anche per chi accede alle università , strutture di alta formazione artistica musicale e coreutica.

ATTENZIONE: Sul tema “bambini” sappiamo che molte scuole stanno chiedendo GP anche per accompagnare i bambini in classe. Questo punto andrà chiarito perché se è vero che il DL vale sicuramente per i genitori che accedono in classe (es. ambientamento nido/materna) non potendo impedire la frequenza scolastica per una responsabilità dei genitori (mancanza GP) non è possibile non far entrare i bambini i cui genitori “devono rimanere fuori dalla scuola”. Invitiamo tutti a mantenere la calma e sicuramente solleciteremo chiarimenti ufficiali sul tema perché i minori non possono essere MAI lasciati senza custodia.

2) LAVORATORI IMPIEGATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI

I lavoratori di queste strutture sono già soggetto a obbligo vaccinale (DL 44 convertito in legge 76) , il decreto 122 lo estende “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa”

Il controllo dell’adempimento all’obbligo vaccinale (quindi non greenpass ma vaccino solamente) è in carico ai datori di lavoro e ai responsabili delle strutture in oggetto.

Le modalità di controllo verranno definite “secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”

Anche in questo caso il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione fino all’avvenuta vaccinazione, alla fine della campagna vaccinale o al 31 Dicembre 2021.

Staff C.Li.Va. Toscana

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Green pass, Garante della Privacy: no a liste no vax a scuola

“No alle liste no vax. I presidi non devono conoscere le scelte sanitarie dei prof”. Così Pasquale Stanzione, Garante per la Privacy, spiega il motivo per cui l’ipotesi per le scuole di avere gli elenchi dei docenti vaccinati “solleva più d’una perplessità, non solo in termini di privacy ma anche di ragionevolezza della misura”. Anche perché “i dirigenti scolastici devono limitarsi a verificare il possesso della certificazione”.

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NUOVA LETTERA AL GARANTE DELL’INFANZIA

Cari genitori, abbiamo inoltrato nuovamente le nostre richieste di chiarimento ai garanti dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, affinchè siano chiari TUTTI i rischi ed i benefici che le mascherine imposte a scuola.

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Richiesta al consiglio regionale Toscano ed a tutti i garanti per i diritti dell’adolescenza e dell’infanzia

Cari genitori,
Ieri 5 novembre abbiamo inviato PEC e e-mail al ns consiglio regionale Toscano
ed a tutti i garanti per i diritti dell’adolescenza e dell’infanzia poiché

“Nel Dpcm del 3 novembre si legge che l’attività didattica per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Tale scrittura è stata interpretata con l’obbligo d’indossare la mascherina quando si è è seduti al banco. Questa decodificazione sta allarmando un numero altissimo di genitori. Stare per 6 od 8 ore con la mascherina è considerato nocivo. Sappiamo che la mascherina, poi, dovrebbe essere cambiata dopo alcune ore, aldilà degli aspetti psicologici conseguenti”.

Queste son le parole che il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di Roma scrive a Conte, chiedendo di fare chiarezza sulla normativa ma anche sollevando e ricordando la nocività di tale imposizione.

Qui l’articolo completo: https://www.ilfaroonline.it/2020/11/06/fiumicino-il-prof-tasciotti-scrive-a-conte-mascherina-a-scuola-si-o-no/375152/

Nulla l’articolo riporta riguardo alla nostra richiesta di indagine circa i contenuti di biossido di titanio rilevati nelle mascherine da Adiconsum.

#2pesi2misure
Nel frattempo vi aggiorniamo che si son mossi a specificare la normativa anche dal CTS, come pubblicato dal sito dell’Associazione Nazionale Presidi, facendo notare che mentre per gli insegnanti, come per i sanitari, per gli adulti in poche parole, per INTEGRITÀ DELLA MASCHERINA va cambiata ogni 4 ore, gli studenti, i giovani ormai sempre demonizzati, portatori sani per eccellenza asintomatici invece, POTRANNO USARE SEMPRE LA STESSA.

Etica, coerenza, legge uguale per tutti questa sconosciuta.
Qui il link dell’articolo: https://www.anp.it/2020/11/06/tavoli-nazionali-permanenti-e-chiarimenti-sulluso-delle-mascherine-a-scuola/

Nel frattempo prendiamo però notizia di DS che comprendendo la responsabilità che il Governo sta gettando tra le loro mura, alcuni già fanno circolari sulla pericolosità di tale azione tratte da FNOPI: https://www.fnopi.it/2020/06/07/oms-mascherine-nuove-indicazioni/

Riportiamo di seguito il link pubblico di una circolare che cita la fonte e mette le mani avanti su eventuali responsabilità.

https://www.istitutocomprensivoempoliovest.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Circolare-n.-103-del-04.11.2020-DPCM-4.11.2020.pdf
Non crediamo sia l’unica o la prima. Segnalatene altre.

La scuola mai e poi mai dovrà diventare un presidio sanitario.

“Quando una legge è ingiusta è un dovere morale la disobbedienza civile”

Citiamo Pertini, un grande presidente che mai avrebbe osato violentare così gli studenti a scuola.

Scrivete ai vostri DS, scrivete come sindacato di vostro figlio, perché solo voi con altri milioni di genitori potete ricordate come popolo, fondamento dello Stato i diritti dei minori.

MAI UN PASSO INDIETRO

Staff Cliva

ORDINANZA REGIONE TOSCANA N.91 DEL 12 OTTOBRE 2020 – Gestione COVID-19 e scuola

ORDINANZA REGIONE TOSCANA N.91 DEL 12 OTTOBRE 2020

Il neo Presidente della Regione Toscana Giani ha emesso in data 12 Ottobre 2020 un’ordinanza specifica per la “gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico” (1). L’ordinanza sostituisce le indicazioni contenute nella delibera 1256 di poche settimane fa ed è mirata a indicare “gli indirizzi operativi per la gestione dei soggetti con sintomi sospetti di COVID-19 e la loro riammissione a scuola o ai servizi educativi per l’infanzia” tramite le indicazioni contenute nell’allegato A (2)

Analizziamo ora i punti principali contenuti nell’ordinanza che, secondo la Giunta, “sono coerenti con quanto previsto dal rapporto n° 58 dell’Istituto Superiore di Sanità (versione 28 Agosto 2020), approvato dalla Conferenza delle Regioni, inserito nel DPCM del 9/9/2020, e dalle altre vigenti disposizioni nazionali e regionali”

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ACCADEMIA DELLA CRUSCA: LA SCUOLA È UN’ AULA NON UN VIDEO

 

Pretendiamo il rispetto dei diritti dei minori, ricordando che l’art. 34 della Costituzione dice “la scuola è aperta a tutti”, che i principi del diritto dei bambini sono violati con la DAD, per privazioni e scompensi sociali, emotivi, relazionali, eguaglianza rispetto ad altri Stati ai nostri confini i cui figli stanno frequentando la scuola anche senza mascherine [1].

Si moltiplicano sui social gli appelli personali di più insegnanti, docenti, scuole.

Presente anche forte appello della più antica Accademia linguistica del mondo: occorre superare prima possibile la didattica a distanza e fare i necessari investimenti nell’istruzione, nella ricerca e nel diritto allo studio.

La Crusca, la più antica accademia linguistica del mondo (1583), in questi tempi di Coronavirus ha diffuso un “Documento per la ripresa della vita scolastica”, nel quale evidenzia tutti i limiti dell’insegnamento a distanza: “La scuola è un’aula e non un video”. Ecco il documento dell’Accademia fiorentina qui pubblicato.

https://accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese

Sul loro sito riportano:

Gli stessi insegnanti, molto meglio di chiunque altro, stanno denunciando i limiti dell’insegnamento a distanza, limiti peraltro già da tempo sottolineati dagli esperti di pedagogia e didattica. I difetti riscontrati da più parti sono tanti e non è inutile ricordarli.

• L’insegnamento via web non consente di verificare con immediatezza la risposta degli studenti alla lezione e il loro grado di comprensione dei contenuti esposti.

• La distanza rende più difficile valutare la giusta distribuzione temporale delle fasi di insegnamento e apprendimento, anche per la ridotta interazione tra chi parla e chi ascolta.

• Si annullano, o almeno si riducono in modo essenziale, la socializzazione e il lavoro di squadra, impedendo che la classe funzioni come modello di interazione virtuosa tra i ragazzi e tra generazioni diverse in un fecondo scambio e arricchimento reciproco.

• Si riduce la fisicità dell’insegnamento, che non riguarda solo la gestualità con cui l’insegnante accompagna le spiegazioni, sottolineandone i punti salienti o elevandone le emozioni, ma anche e soprattutto l’abilità manuale guidata fisicamente, che non può essere dimenticata nell’apprendimento della scrittura. Molti sono ormai gli studi che in tempi recenti hanno dimostrato quanto sia importante, per lo sviluppo delle capacità cognitive, conservare, nella scuola primaria, l’apprendimento della scrittura manuale, non disperdendola a favore di quella digitale.

I limiti della distanza non sono, però, soltanto di natura strettamente didattica. Un sistema di insegnamento, infatti, per il quale è indispensabile possedere strumentazioni adeguate, buone connessioni e stanze in cui potersi concentrare, discrimina vistosamente i più svantaggiati, né può servire una sia pur meritevole distribuzione di tablet alle famiglie più povere: senza genitori in grado di affiancare lo sforzo dei discenti, senza libri nelle case, senza spazi adeguati il problema non si risolve.

Gli aspetti negativi di una didattica a distanza non riguardano ovviamente l’uso sapiente delle tecnologie informatiche nell’istruzione, la possibilità di integrare l’insegnamento con le risorse del web, che hanno dato e continueranno a dare un contributo di grandissima efficacia.

Il nostro appello va a coloro che devono, appena possibile, garantire un ritorno migliorato all’attività educativa ordinaria, in analogia a quanto si  cerca di fare nel settore sanitario. I fatti presenti confermano che la salute è il bene primario, ma confermano altresì che tutti gli aspetti della vita di ciascun Paese, compreso quello ora nominato, dipendono dagli investimenti nell’istruzione, nella ricerca, nel diritto allo studio, beni da assicurare alle generazioni crescenti, energie indispensabili anche da trattenere il più possibile nella terra di origine.

Gli sforzi encomiabili per far fronte alla pandemia sono stati tanti: pensiamone tanti anche per la riapertura delle scuole.

Come si è riconosciuta inadeguata la forza numerica umana nel campo della sanità, per effetto delle restrizioni improprie e di spirito elitaristico, così si riconosca che l’affollamento nelle classi è stato un provvedimento ministeriale sconsiderato; si provveda con l’occasione a rendere accettabile il rapporto numerico discenti – docenti.

E non si assecondi la convinzione – forse gradita in ambienti solo commercialmente interessati – che la scuola possa essere un video e non un’aula: sarebbe, non solo nella battaglia contro la Covid-19, una sconfitta irreparabile.

Aprire le scuole come il resto d’Europa

E’ un DOVERE delle istituzioni, è un DIRITTO dei minori e delle famiglie lavoratrici. Non siamo in Europa solo per confronti economici.

Sesso orale sui banchi di scuola? solo se i genitori firmano il CONSENSO INFORMATO

La Salute non è solo fisica ma anche mentale e le istituzioni non possono e non devono sostituirsi alla volontà dei genitori, soprattutto se si parla di educazione perché la Costituzione vuole il popolo sovrano, del corpo e della mente, senza imposizioni.

dal quotidiano “La Verità” del 12/10/2019

Dal 2017, come C.Li.Va. ci siamo posti il desiderio e l’obiettivo di essere portatori sani di coscienza, di dare sostegno morale, legale e umano per migliaia di famiglie ormai amiche e di essere collante per la nascita di gruppi territoriali.

Siamo cresciuti, insieme, come le nostre attenzioni e la nostra sensibilità.

Un titolo di giornale “Corsi di sesso orale per bambini – Bergamo sposa il modello inglese”, si qui in Italia, non poteva passare senza nostra reazione. Abbiamo dovuto reagire.

MAI “normalizzare” errori ed ingiustizie.

Lasciando al centro della nostra obiezione il consenso informato, vi informiamo che prima di presentare ai nostri figli offerte educative NON obbligatorie sull’educazione sessuale o affettività, la scuola deve richiedere il nostro consenso informato facendo firmare ad entrambi i genitori adeguata informativa di tutto il programma specifico.

Abbiamo inviato questa lettera all’Ufficio Regionale Scolastico della Regione Toscana: la mettiamo a disposizione di tutti voi nel caso vogliate modificare l’intestazione e inviarla al vostro istituto scolastico per ricordare i vostri diritti e le normative di riferimento.

Il consenso libero ed informato va consegnato come diritto ai nostri figli, dobbiamo difenderlo e ringraziare chi col sangue lo ha scritto per noi.

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