ORDINANZA REGIONE TOSCANA N.91 DEL 12 OTTOBRE 2020 – Gestione COVID-19 e scuola

ORDINANZA REGIONE TOSCANA N.91 DEL 12 OTTOBRE 2020

Il neo Presidente della Regione Toscana Giani ha emesso in data 12 Ottobre 2020 un’ordinanza specifica per la “gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico” (1). L’ordinanza sostituisce le indicazioni contenute nella delibera 1256 di poche settimane fa ed è mirata a indicare “gli indirizzi operativi per la gestione dei soggetti con sintomi sospetti di COVID-19 e la loro riammissione a scuola o ai servizi educativi per l’infanzia” tramite le indicazioni contenute nell’allegato A (2)

Analizziamo ora i punti principali contenuti nell’ordinanza che, secondo la Giunta, “sono coerenti con quanto previsto dal rapporto n° 58 dell’Istituto Superiore di Sanità (versione 28 Agosto 2020), approvato dalla Conferenza delle Regioni, inserito nel DPCM del 9/9/2020, e dalle altre vigenti disposizioni nazionali e regionali”

Viene riepilogata la solita procedura prevista per la gestione dei casi di sospetto COVID-19 previsti dal documento dell’Istituto superiore di sanità del 28 Agosto che abbiamo già analizzato in un precedente documento (3), dettagliando però meglio la gestione successiva al momento in cui il bambino viene accompagnato a casa dai genitori a seguito della telefonata da parte della scuola oppure in caso di insorgenza di sintomi a casa. Specifichiamo che questa procedura vale allo stesso modo sia per gli alunni che per gli operatori scolastici.

Paragrafo E – GESTIONE CASI SOSPETTI DI COVID-19

Se il medico (dove per medico si intende il pediatra di famiglia, medico di medicina generale o medico curante) attraverso il triage telefonico stabilisce che i sintomi non sono riconducibili a “sospetto covid-19” il bambino viene riammesso a scuola come previsto dalla normale procedura in vigore (nessun certificato se l’assenza è inferiore o uguale ai 3 giorni per nidi e scuole dell’infanzia o ai 5 giorni per le scuole primarie e secondarie, altrimenti con un certificato dove il medico attesta che “il minore non presenta al momento segni clinici o sintomi riferibili a malattie contagiose [..] pertanto non presenta clinicamente condizioni che controindicano la frequenza in comunità).

In caso invece che il pediatra confermi il caso come “sospetto COVID-19” viene prescritto il tampone definito dall’ordinanza “indispensabile per individuare la circolazione del virus SARS-CoV-2 e soprattutto per poter effettuare l’attestato di rientro a scuola/servizio educativo”. Il tipo di tampone prescritto può essere di tipo “rapido antigenico nasofaringeo” o in caso di non disponibilità di tipo “molecolare”. Il tampone può essere eseguito tramite “drive through” (ovvero direttamente in auto nei centri appositi previsti dalle ASL) oppure a domicilio. La Regione ha previsto un sito internet per la prenotazione di tale tampone utilizzando la prescrizione del medico, sottolineando come ci sia una priorità nell’esecuzione trattandosi di studenti o operatori scolastici.

In caso di risultato negativo al tampone l’alunno/operatore scolastico può avvenire a guarigione clinica con un attestato rilasciato dal medico che “attesta che può essere riammesso in comunità in seguito a percorso diagnostico e prevenzione COVID-19 con test antigenico negativo”

Se invece il test antigenico rapido risulta positivo viene eseguito anche il tampone molecolare a conferma del primo risultato.

 

Se il risultato del tampone molecolare è positivo viene attivato il protocollo covid-19 comunicando la positività al dipartimento di prevenzione (quarantena del soggetto, contact tracing e sorveglianza attiva). La guarigione viene dichiarata dopo l’esecuzione di 2 tamponi che devono risultare entrambi negativi a distanza di 24 ore uno dall’altro.

NOTA: La circolare del Ministero della salute n. 32850 del 12 Ottobre (4) stabilisce invece la guarigione dei casi positivi sintomatici “dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test negativo”. Per studenti e operatori scolastici della Toscana ad oggi quindi sono necessari 2 tamponi negativi a distanza di 24 ore a differenza di 1 solo tampone negativo previsto dal Ministero come linea guida nazionale.

 

Se il risultato del tampone molecolare invece è negativo il medico curante può richiedere, a seguito di aggravamento della sintomatologia, un secondo tampone molecolare dopo 2-3 giorni. Se anche il secondo tampone fosse negativo la guarigione (e quindi la riammissione a scuola per lo studente / operatore scolastico) può avvenire mediante attestazione del medico in cui si certifica il tampone negativo. Se invece il secondo tampone richiesto risultasse positivo si ricade nella casistica spiegata precedentemente con l’attivazione del dipartimento di prevenzione.

Esiste poi un’ultima possibilità ed è quella del risultato di “positivo a bassa carica” a seguito del tampone molecolare. Anche in questo caso viene eseguito un nuovo tampone entro 24 ore per stabilire se il caso non è da considerarsi confermato (negativo al secondo tampone) oppure per confermare la positività (in caso di positivo o positivo a bassa carica anche nel secondo esame).

Al punto 9 dell’ordinanza viene introdotta però una delle parti più importanti del documento:

“Nel caso in cui i genitori dell’alunno o l’operatore scolastico, aventi sintomatologia sospetta per COVID-19, si rifiutino di eseguire il tampone molecolare/test antigenico prescritto dal PdF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare la certificazione medica per il rientro a scuola/servizio educativo.”

 

Questa prescrizione non ha nessun riscontro in nessun altro documento nazionale o di altra regione italiana e rappresenta una delle discordanze più evidenti rispetto alle linee guida finora recepite dalle scuole.

Secondo l’ordinanza quindi il rifiuto al trattamento sanitario (tampone) PRECLUDE la riammissione a scuola per lo studente e l’operatore scolastico che ha sviluppato una delle sintomatologie di sospette COVID-19. Non viene indicato nessun limite temporale di isolamento fiduciario a questa prescrizione, subordinando quindi la frequenza scolastica all’esecuzione del tampone se prescritto dal medico.

PARAGRAFO F – SITUAZIONI CLINICHE NON SOSPETTE COVID

In caso di malattia con sintomi non riconducibili a Covid-19 (esempio trauma, impetigine, ecc.) la famiglia avvisa la scuola e il medico NON prescrive il tampone. Il ritorno a scuola può avvenire per assenze fino a 3 giorni (per nidi e scuole dell’infanzia) o 5 giorni (scuole primarie e secondarie) senza nessun certificato medico senza alcun tipo di documentazione. Sono quindi NULLE da oggi le richieste delle scuole di autocertificazioni o di giustificazioni in questi casi.

In caso invece di assenze per motivi non riconducibili a COVID-19 superiori a 3 giorni (per nidi e scuole dell’infanzia) o 5 giorni (per scuole primarie o secondarie) il medico provvederà a compilare un certificato da consegnare a scuola in cui si dichiara “che il soggetto nel periodo di assenza non ha presentato e non sono stati riferiti sintomi sospetti covid pertanto non presenta condizioni che controindicano la frequenza in comunità”. Pertanto a seguito di questa ordinanza non sono valide richieste delle scuole (per assenze superiori a 3/5 giorni) di autocertificazioni o di dichiarazioni firmate al posto del medico curante.

Ricordiamo che i giorni di assenza sono conteggiati senza i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza. (esempio: se il bambino torna a scuola il lunedì non vengono conteggiati nei giorni di assenza il sabato – in caso di orario dal lunedì al venerdì – e la domenica)

 

 

 

 

 

  1. G) ASSENZE PER VACANZE O PER PROBLEMI FAMILIARI

Altra precisazione viene fatta per le assenze superiori a 3 o 5 giorni preventivamente comunicate. In questo caso “il rientro non necessita di alcuna certificazione” anche se l’assenza supera i 3/5 giorni a patto che la scuola venga avvisata preventivamente (ad esempio in caso di vacanza in cui si dichiara con anticipo che il bambino non frequenterà dal giorno X al giorno Y).

  1. L) GESTIONE CONTATTI STRETTI

Ulteriore criticità viene riportata nell’ultimo paragrafo dell’ordinanza:

L’alunno o il personale scolastico che sulla base dell’esito dell’indagine epidemiologica sono risultati contatti stretti di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, sono posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità

 

Anche in questo caso quindi l’ordinanza presenta una forte discrepanza con quanto previsto dalla circolare ministeriale. Ricordiamo infatti che la linea ministeriale prevede, per i contatti stretti asintomatici di un soggetto positivo, la possibilità di terminare l’isolamento (e quindi la riammissione scolastica) dopo 14 giorni di quarantena senza l’effettuazione di nessun tampone. (5)

 

Staff C.Li.Va. Toscana

 

Fonti: